Gazzetta n. 219 del 13 settembre 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 2 settembre 2021 |
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Drovelis», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 113/2021). |
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IL DIRIGENTE dell'ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco» (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la determina del direttore generale del 22 luglio 2021 n. 884, con cui e' stato revocato il provvedimento di delega conferito alla dott.ssa Giuseppa Pistritto (giusta determina di delega DG2037/2018 del 19 dicembre 2018 e determina DG1849/2019 del 12 dicembre 2019 di conferma del provvedimento di delega), dirigente ad interim dell'Ufficio procedure centralizzate dal 29 gennaio u.s. (giusta determina del direttore generale 29 gennaio 2021, n. 120) fino al 15 agosto u.s., all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, in quanto impossibilitata all'esercizio della delega per malattia e con cui e' stata conferita la delega all'adozione dei predetti provvedimenti di classificazione dei medicinali al dott. Paolo Foggi, dirigente del settore innovazione e strategia del farmaco; Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale; Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di revoca al dott. Paolo Foggi della delega di adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della predetta delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 12 luglio 2021; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 3 agosto 2021 (protocollo MGR/ 95367/P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Drovelis» (drospirenone ed estetrolo monoidrato).
Determina:
Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: DROVELIS descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 2 settembre 2021
Il dirigente: Ammassari |
| Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco di nuova registrazione DROVELIS Codice ATC - Principio attivo: G03AA18 Drospirenone/estetrolo Titolare: Gedeon Richter PLC Cod. procedura EMEA/H/C/005336/0000 GUUE 25 giugno 2021 Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche Contraccezione orale. La decisione di prescrivere «Drovelis» deve tenere in considerazione i fattori di rischio attuali di ogni singola donna, in particolare quelli relativi alla tromboembolia venosa (TEV), e il rischio di TEV associato a «Drovelis» in confronto ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC) (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). Modo di somministrazione Come assumere «Drovelis». Uso orale. Deve essere assunta una compressa ogni giorno per ventotto giorni consecutivi. La compressa deve essere presa ogni giorno alla stessa ora circa, se necessario, con un po' di liquido, seguendo l'ordine indicato sul blister. Ogni confezione inizia con 24 compresse attive rosa, seguite da 4 compresse di placebo bianche. Ogni confezione successiva viene iniziata il giorno dopo l'ultima compressa della confezione precedente. Sono fornite etichette adesive che riportano i sette giorni della settimana. Sul blister va applicata l'etichetta del giorno della settimana in cui si comincia ad assumere la prima compressa. Il sanguinamento da sospensione inizia generalmente dopo 2-3 giorni dall'inizio delle compresse di placebo bianche e puo' essere che non sia ancora terminato all'inizio della nuova confezione. Vedere «Controllo del ciclo» al paragrafo 4.4. Come iniziare l'assunzione di «Drovelis» - Nessun trattamento contraccettivo ormonale (nel mese precedente) L'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale, cioe' il primo giorno delle mestruazioni e in tal caso non e' necessario adottare ulteriori misure contraccettive. Se la prima compressa viene assunta nei giorni da 2 a 5 delle mestruazioni della donna, questo medicinale non sara' efficace fino a dopo i primi sette giorni consecutivi di assunzione delle compresse attive rosa. Durante questi primi sette giorni deve pertanto essere utilizzato un metodo contraccettivo di barriera affidabile, come un preservativo. Prima di iniziare «Drovelis» deve essere considerata la possibilita' di gravidanza. - Passaggio da un contraccettivo ormonale combinato (COC) (contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico) La donna deve assumere «Drovelis» preferibilmente il giorno successivo all'ultima compressa attiva (l'ultima compressa contenente i principi attivi) del contraccettivo orale combinato precedente, al piu' tardi il giorno successivo all'intervallo libero da pillola o con assunzione di compresse di placebo del contraccettivo orale combinato precedente. In caso di anello vaginale o cerotto transdermico, la donna deve iniziare ad assumere «Drovelis» preferibilmente il giorno della rimozione del dispositivo, al piu' tardi il giorno previsto per l'applicazione successiva. - Passaggio da un metodo a base di solo progestinico (pillola progestinica, iniettabile, impianto) o da un sistema intrauterino (IUS) a rilascio di progestinico Il passaggio dalla pillola progestinica puo' avvenire in un giorno qualsiasi (da un impianto o IUS nel giorno della rimozione e da un contraccettivo iniettabile il giorno nel quale sarebbe stata prevista l'iniezione successiva); in tutti questi casi, alla donna deve essere consigliato di utilizzare un metodo di barriera aggiuntivo per i primi sette giorni consecutivi di assunzione delle compresse. - Dopo un aborto nel primo trimestre di gravidanza La donna puo' iniziare l'assunzione immediatamente. In tal caso non e' necessario adottare ulteriori misure contraccettive. - Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre di gravidanza Alla donna deve essere consigliata l'assunzione tra il giorno 21 e il giorno 28 dopo un parto o dopo un aborto nel secondo trimestre di gravidanza. In caso di inizio piu' tardivo, alla donna deve essere consigliato l'uso di un metodo di barriera aggiuntivo per i primi sette giorni. Tuttavia, se sono gia' avvenuti rapporti sessuali, prima di iniziare l'uso del contraccettivo ormonale combinato deve essere esclusa una gravidanza, oppure la donna deve attendere la comparsa del primo ciclo mestruale. Per l'uso durante l'allattamento vedere paragrafo 4.6. Gestione delle compresse dimenticate Le compresse di placebo bianche nell'ultima fila del blister possono essere ignorate. Tuttavia devono essere scartate per evitare di prolungare involontariamente la fase delle compresse di placebo. I seguenti consigli si riferiscono solo alla dimenticanza delle compresse attive rosa. In caso di ritardo inferiore a ventiquattro ore nell'assunzione di una qualsiasi compressa attiva rosa, la protezione contraccettiva non e' ridotta. La donna deve assumere la compressa dimenticata non appena se ne ricorda e quindi assumere le compresse successive all'ora abituale. In caso di ritardo superiore a ventiquattro ore nell'assunzione di una qualsiasi compressa attiva rosa, la protezione contraccettiva puo' essere ridotta. Il comportamento da tenere in caso di dimenticanza delle compresse si basa su due regole fondamentali: 1. l'intervallo raccomandato per le compresse senza ormoni e' di quattro giorni; l'assunzione delle compresse non deve mai essere interrotta per piu' di sette giorni; 2. sono necessari sette giorni di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa per una soppressione adeguata dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza, nella pratica quotidiana possono essere seguite le raccomandazioni indicate di seguito. Giorno 1-7 La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se cio' significa assumere due compresse contemporaneamente. Quindi continua ad assumere le compresse all'ora abituale. Inoltre, fino a che non siano trascorsi sette giorni di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa, deve essere utilizzato un metodo di barriera, ad esempio un preservativo. In caso di rapporti sessuali nei sette giorni precedenti, deve essere considerata l'eventualita' di una gravidanza. Quante piu' compresse sono state dimenticate e quanto piu' vicino sono alla fase placebo, tanto maggiore e' il rischio di gravidanza. Giorno 8-17 La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se cio' significa assumere due compresse contemporaneamente. Quindi continua ad assumere le compresse all'ora abituale. Se la donna ha assunto correttamente le compresse nei sette giorni precedenti la prima compressa dimenticata, non e' necessario adottare ulteriori misure contraccettive. Tuttavia, se ha dimenticato piu' di 1 compressa, la donna deve essere istruita ad adottare ulteriori misure precauzionali fino a che non siano trascorsi sette giorni di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa. Giorno 18-24 Il rischio di affidabilita' ridotta e' imminente per la vicinanza della fase di assunzione delle compresse di placebo. Tuttavia, modificando lo schema di assunzione delle compresse, si puo' ancora prevenire la ridotta protezione contraccettiva. Attenendosi ad una delle due opzioni seguenti non e' quindi necessario adottare ulteriori misure contraccettive, a condizione che la donna abbia assunto correttamente tutte le compresse nei sette giorni precedenti la prima compressa dimenticata. In caso contrario, deve attenersi alla prima delle due opzioni e adottare ulteriori misure precauzionali nei sette giorni successivi di assunzione ininterrotta di compresse attive rosa. 1. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se cio' significa assumere due compresse contemporaneamente. Quindi continua ad assumere le compresse all'ora abituale, fino a terminare le compresse attive rosa. Le 4 compresse di placebo bianche dell'ultima fila devono essere scartate. Il blister successivo deve essere iniziato immediatamente. E' improbabile che si verifichi un sanguinamento da sospensione fino al termine delle compresse attive rosa della seconda confezione, ma durante l'assunzione delle compresse attive rosa possono manifestarsi spotting o sanguinamento da rottura. 2. La donna puo' anche essere istruita a interrompere l'assunzione delle compresse attive rosa del blister in uso. In tal caso, deve assumere le compresse di placebo bianche dell'ultima fila per un massimo di quattro giorni, compresi i giorni in cui si e' dimenticata di assumere le compresse, e quindi proseguire con il blister successivo. Se la donna ha dimenticato di assumere qualche compressa e conseguentemente non presenta sanguinamento da sospensione nella fase delle compresse di placebo, deve essere considerata l'eventualita' di una gravidanza. Avvertenze in caso di disturbi gastrointestinali In caso di disturbi gastrointestinali severi (ad es. vomito o diarrea), l'assorbimento dei principi attivi puo' essere incompleto e devono essere adottate misure contraccettive addizionali. In caso di vomito entro 3-4 ore dopo l'assunzione di una compressa attiva rosa, deve essere assunta al piu' presto una nuova compressa (sostitutiva). Se possibile, la nuova compressa attiva rosa deve essere assunta entro ventiquattro ore dall'ora di assunzione abituale. Qualora siano trascorse piu' di ventiquattro ore dall'ultima assunzione di una compressa, si applicano le istruzioni relative alla dimenticanza delle compresse riportate nel paragrafo 4.2 «Gestione delle compresse dimenticate» se applicabile. Se la donna non desidera modificare lo schema abituale di assunzione, deve prendere la compressa o le compresse attive rosa aggiuntive da un altro blister. Come posticipare un sanguinamento da sospensione Per ritardare le mestruazioni, la donna deve proseguire con un altro blister di «Drovelis» senza assumere le compresse di placebo bianche della confezione attuale. Il ciclo puo' essere prolungato nella misura desiderata, fino al termine delle compresse attive rosa della seconda confezione. Nella fase di prolungamento del ciclo la donna potra' presentare sanguinamento da rottura o spotting. L'assunzione regolare di «Drovelis» viene quindi ripresa dopo la fase delle compresse di placebo. Per spostare le mestruazioni a un giorno della settimana diverso da quello previsto dallo schema di assunzione attuale, la donna puo' accorciare la fase delle compresse di placebo di quanti giorni desidera. Quanto piu' breve sara' l'intervallo, tanto maggiore sara' il rischio che non si verifichi il sanguinamento da sospensione e che si manifestino sanguinamento da rottura e spotting durante l'assunzione della confezione successiva (come avviene quando si ritarda la mestruazione). Confezioni autorizzate: EU/1/21/1547/001 A.I.C.: 049524010 /E in base 32: 1H7C9B 3 mg / 14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse EU/1/21/1547/002 A.I.C.: 049524022 /E in base 32: 1H7C9Q 3 mg / 14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 84 compresse EU/1/21/1547/003 A.I.C.: 049524034 /E in base 32: 1H7CB2 3 mg / 14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 168 compresse EU/1/21/1547/004 A.I.C.: 049524046 /E in base 32: 1H7CBG 3 mg / 14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 364 compresse Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio - Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale - Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: - su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; - ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). - Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio Prima del lancio di «Drovelis» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare con l'Autorita' nazionale competente il contenuto e il formato del materiale educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e tutti gli altri aspetti del programma. I materiali educazionali sono mirati a fornire una guida su come gestire il rischio di eventi tromboembolici. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' assicurarsi che in ogni Stato membro in cui «Drovelis» e' commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/chi li assiste, i quali possono prescrivere, dispensare o usare il prodotto, abbiano l'accesso a: - lista di controllo per i prescrittori; - scheda informativa per le donne. La lista di controllo per i prescrittori ha lo scopo di avviare una discussione tra il prescrittore e la donna per valutare l'idoneita' a ricevere «Drovelis», in particolare in merito alla presenza di alcune controindicazioni o fattori di rischio per gli eventi tromboembolici. La lista di controllo per i prescrittori deve contenere i seguenti elementi chiave: - punti da affrontare nel consulto (rischio di tromboembolia con i COC, effetto dei fattori di rischio intrinseco, allerta per segni e sintomi di una trombosi); - lista di controllo delle controindicazioni: - lista di controllo dei fattori di rischio; - promemoria per avvisare le donne in merito alle situazioni in cui il rischio di tromboembolia risulti aumentato e di allertare l'operatore sanitario che si e' in trattamento con un COC. La scheda informativa per le donne viene fornita come parte del confezionamento del prodotto, e il relativo testo e' incluso nell'allegato III. La scheda informativa per le donne e' volta a fornire alle donne informazioni sul rischio di tromboembolia associata alla pillola contraccettiva orale combinata, sui fattori di rischio noti, nonche' su segni e sintomi di tromboembolia venosa e arteriosa e a sottolineare l'importanza del rilevamento precoce di qualsiasi evento tromboembolico. Regime di fornitura: - medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) per le confezioni da 28 (1 × 28) e 84 (3 × 28) compresse rivestite con film. - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR) per le confezioni da 168 (6 × 28) e 364 (13 × 28) compresse rivestite con film. |
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