Gazzetta n. 219 del 13 settembre 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 9 giugno 2021
Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Inclusione 2014-2020». (Delibera n. 40/2021).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS);
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia da COVID-19;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670 della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c) della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Segretario del CIPESS, e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;
Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014, dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013;
Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 400-P del 13 aprile 2021 e l'allegata proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» che opera in sinergia e complementarita' con il Programma operativo nazionale (di seguito PON) «Inclusione 2014-2020» Fondo sociale europeo, di seguito FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) n. 10130 del 18 dicembre 2014, successivamente modificato e approvato con decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, anche in funzione del completamento e del rafforzamento degli interventi in esso previsti;
Tenuto conto che la dotazione finanziaria del programma e' pari a euro 70.995.831,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, a seguito della rimodulazione dei tassi di cofinanziamento del FSE, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, applicata al PON «Inclusione» a seguito della decisione della Commissione europea n. 8586 del 6 dicembre 2018, la cui rimodulazione ha determinato la «liberazione» di risorse del Fondo di rotazione da destinare al Programma operativo complementare di azione e coesione, in coerenza con le indicazioni fornite dalla citata delibera CIPE n. 51 del 2018;
Considerato che nella citata proposta di delibera per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare all'interno del quale e' delineato il sistema di gestione e controllo per l'esecuzione del programma stesso;
Tenuto conto che nella citata proposta di delibera per il CIPESS e' stato rappresentato che, in considerazione delle modifiche previste al PON «Inclusione 2014-2020», al fine di adottare un tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento per l'anno contabile 1° luglio 2020-30 giugno 2021 (ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento UE n. 2020/558) e in conformita' con quanto previsto dall'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la corrispondente quota nazionale che si liberera' a chiusura del periodo contabile sara' ulteriormente destinata all'aumento della dotazione finanziaria del Programma operativo complementare di azione e coesione «Inclusione 2014-2020», per interventi in aree analoghe e coerenti con la programmazione unitaria nazionale in materia di inclusione sociale, crescita e occupazione e che saranno, inoltre, ristorate le risorse destinate dal Programma alle misure emergenziali, come previsto dal medesimo art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Considerato che sulla citata modifica del programma la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 5 maggio 2021;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta;
Acquisita la prescritta intesa sul programma con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:
1. Approvazione del Programma operativo complementare di azione e
coesione «Inclusione 2014-2020» e assegnazione di risorse.

1.1. In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10 del 2015 e' approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
1.2. Il valore complessivo del Programma operativo complementare e' pari a euro 70.995.831,00 come di seguito articolato:

Parte di provvedimento in formato grafico

1.3. L'ambito geografico degli interventi del programma e' rappresentato dai territori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, in coerenza con la provenienza territoriale delle risorse del Fondo di rotazione che costituiscono la relativa copertura finanziaria.
1.4. Il programma nella sezione 3 (tavole finanziarie) contiene la «Dotazione del programma» e l'«Evoluzione prevista della spesa» articolata per annualita' dal 2020 al 2025.
1.5 L'ammontare delle risorse previste per l'Asse assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare del Programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma. 2. Erogazione delle risorse.
2.1. Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183 del 1987, secondo le seguenti modalita':
a) erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;
b) pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento, inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;
c) pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento. 3. Disposizioni attuative e monitoraggio.
3.1. All'attuazione del Programma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalita' previste nell'allegato 1 («Descrizione del sistema di gestione e controllo»).
3.2. In ordine alle specifiche modalita' attuative, e' previsto che il principio di partenariato, il monitoraggio e il sistema di gestione e controllo facciano riferimento alle modalita' attuative previste dal PON «Inclusione 2014-2020».
3.3. L'amministrazione responsabile del Programma e' tenuta a garantire:
che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del programma;
il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul programma, avvalendosi a tal fine delle funzionalita' dei sistemi informativi, gia' in uso per il monitoraggio dei programmi operativi finanziati con i fondi SIE.
3.4. L'amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema unitario di monitoraggio, presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, utilizzando le funzionalita' del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014-2020.
3.5. L'amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa e' responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso programma che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del Fondo stesso.
3.6. Il citato programma dovra' concludere la propria attuazione entro la data gia' prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.
3.7. In conformita' con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.
3.8. Con cadenza annuale l'Agenzia per la coesione territoriale, sentita l'amministrazione responsabile, presenta a questo comitato una relazione sullo stato di attuazione del programma.
Roma, 9 giugno 2021

Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1086
 

Programma Operativo Complementare
PON Inclusione 2014-2020

Parte di provvedimento in formato grafico