Gazzetta n. 220 del 14 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 settembre 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali);
Visto, in particolare, l'art. 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche) che stabilisce che le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 25 del regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);
Esaminata la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di Perugia, Terni;
Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni apistiche;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di
eccezionalita' degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni apistiche nei elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
Perugia:
gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Citta' di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Montone, Nocera Umbra, Norcia, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, Preci, San Giustino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina;
Terni:
gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Alviano, Amelia, Arrone, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Montecastrilli, Montecchio, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2021

Il Ministro: Patuanelli