Gazzetta n. 221 del 15 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese».


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Ccommissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 266 dell'11 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio Colline del Monferrato Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
Considerato, altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
Grignolino del Monferrato Casalese (Cat. Vino);
Grignolino del Monferrato Casalese Riserva (Cat. Vino).
 
Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale:
Grignolino minimo 95%;
Freisa e Barbera da soli o congiuntamente massimo 5%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, e dovranno adeguarsi alle disposizioni del comma 1 nell'arco di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1devono essere prodotte nell'ambito dei seguenti territori comunali della Provincia di Alessandria: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu e Cuccaro Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
 
Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: calcarei - argillosi - e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi impianti e i reimpianti, dal momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare la qualita' delle uve).
Altre pratiche colturali:
e' vietata ogni pratica di forzatura;
e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere rispettivamente le seguenti:
per il Grignolino del Monferrato Casalese:
resa uva t/ha: 8;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 %
per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:
resa uva t/ha: 8;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol;
per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:
resa uva t/ha: 8;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%;
per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:
resa uva t/ha: 8;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 
Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d'Asti.
Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi del disciplinare allegato al decreto ministeriale 25 maggio 2004.
La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
per il Grignolino del Monferrato Casalese:
resa uva/vino: 70%;
produzione massima di vino l/ha: 5600;
per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:
resa uva/vino: 70%;
produzione massima di vino l/ha: 5600;
per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:
resa uva/vino: 70%;
produzione massima di vino l/ha: 5600;
per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:
resa uva/vino: 70%
produzione massima di vino l/ha: 5600.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo cosi' definito:
durata: trenta mesi di cui almeno diciotto mesi in contenitori di legno;
decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
Per il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva e' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non piu' del 5 % del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovra' essere superiore a:
resa uva/vino: 65%;
produzione massima di vino l/ha: 5200.
 
Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino «Grignolino del Monferrato Casalese» e «Grignolino del Monferrato Casalese» vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con tendenza all'aranciato;
odore: caratteristico e delicato;
sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Il vino «Grignolino del Monferrato Casalese» Riserva e «Grignolino del Monferrato Casalese» Riserva vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino-granato, con tendenza all'aranciato;
odore: caratteristico e delicato con note a volte speziate;
sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
 
Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure per il vino Grignolino Monferrato Casalese, anche vigna, sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona.
Per il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva e «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva vigna e' obbligatorio l'utilizzo del tappo di sughero.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacita' di litri: 0,187/ 0,250/0,375/0,500/0,750/1,000/1,500/3,000/5,000 (con esclusione della dama) 6,000/9,000/12,000/18,000.
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve e' obbligatoria.
Nell'etichettatura dei vini il nome della denominazione «Grignolino del Monferrato Casalese» puo' essere omessa la preposizione articolata «del».
 
Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
Il Monferrato casalese o basso Monferrato e' un sistema collinare compreso tra i 120 e i 350 metri s.l.m., con alcune elevazioni maggiori e si trova nel cuore della fascia temperata, infatti, il 45esimo parallelo attraversa il Comune di Vignale Monferrato.
Le Alpi e il mare (rispettivamente a circa 130 e 90 km) influenzano il clima del Monferrato e lo rendono ottimale per la pianta della vite. I terreni del Monferrato e la roccia sottostante che li ha originati derivano da sedimenti marini piu' o meno profondi. La «linea di spiaggia» e' ancora riconoscibile nelle zone dove i suoli da limosi e chiari diventano sabbiosi e piu' scuri (Viarigi, Castagnole Monferrato). La base ampelografica prevede, oltre al Grignolino, la possibile aggiunta fino al 5% di Freisa e/o Barbera, da soli o congiuntamente.
I vigneti devono essere impiantati con sistema di allevamento a vegetazione assurgente e con potatura di tipo tradizionale e quindi a guyot.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione, ricco di note fruttate, che si ottengono da questo particolare «terroir».
I vini hanno un colore molto tipico, espressione varietale inequivocabile: rosso rubino a volte tenue, dai riflessi che possono variare dall'aranciato al granata. Il gusto e' pieno, con una tannicita' di rilievo, fresca l'acidita' mitigata dalla fermentazione malolattica, necessaria per evitare sinergie dal risvolto astringente, in equilibrio con l'impianto polifenolico.
Il profumo e' complesso, dalle evidenti note speziate accostate a sentori freschi di piccoli frutti rossi. Non mancano le note floreali, soprattutto di rosa e di viola.
I vini possono presentare titoli alcolometrici totali minimi di 11,5% vol., ma le misure piu' frequenti oscillano tra 12,5 e 14 % vol. L'acidita' totale minima e' 4,5 g/l; le misure piu' frequenti sono tra 5 e 5,5 g/l, ma si possono trovare vini, in annate particolarmente fresche, che arrivano a 5,8/6 g/l. L'estratto non riduttore minimo e' 20 g/l, ma le misure piu' frequenti sono tra 22 e 25 g/l.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Per molto tempo i vignaioli di questa zona erano conferenti d'uva e vino per grandi case commerciali che avevano la loro sede nei paesi e nelle cittadine vicine. Aziende famose compravano qui uve e vino per commercializzarlo con il proprio nome. In questo modo, pero', i contadini non avevano alcuna possibilita' di trasformare e vendere il proprio raccolto rimanendo solo dei fornitori di materie prime a basso costo per i grandi nomi. Solo molto tempo dopo la fine della seconda Guerra Mondiale i contadini cominciarono a trasformare il prodotto della vite di Grignolino direttamente e a produrre il proprio vino determinando, cosi', la crescita di una nuova economia che rimane ad oggi il ramo piu' importante dell'agricoltura della zona del Monferrato casalese.
 
Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.
Sede legale: via XX Settembre, 98/G - 00187 - Roma - tel. +3906-45437975 - Mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Corte Zerbo, 27 - 15066 - Gavi (AL).
La societa' Valoritalia e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), e all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19 par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il 2 agosto 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 253 del 30 ottobre 2018).