Gazzetta n. 222 del 16 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia».


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Irpinia»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia con sede in Avellino, e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;
Considerato, altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «IRPINIA»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Irpinia», e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Irpinia» Bianco (categoria vino);
«Irpinia» Bianco spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Rosso (categoria vino);
«Irpinia» Rosso spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Rosato (categoria vino);
«Irpinia» Rosato spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Novello (categoria vino);
«Irpinia» Coda di volpe (categoria vino);
«Irpinia» Falanghina (categoria vino);
«Irpinia» Falanghina spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Falanghina passito (categoria vino);
«Irpinia» Fiano (categoria vino)
«Irpinia» Fiano spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Fiano passito (categoria vino);
«Irpinia» Greco (categoria vino);
«Irpinia» Greco spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Greco passito (categoria vino);
«Irpinia» Piedirosso (categoria vino);
«Irpinia» Sciascinoso (categoria vino);
«Irpinia» Aglianico (categoria vino);
«Irpinia» Aglianico spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco (categoria vino);
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante (categoria vino spumante);
«Irpinia» Aglianico passito (categoria vino);
«Irpinia» Aglianico liquoroso (categoria vino);
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini (categoria vino);
 
Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Irpinia», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
«Irpinia» senza specificazione della sottozona:
«Irpinia» Bianco: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella Provincia di Avellino;
«Irpinia» Bianco spumante: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella Provincia di Avellino;
«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: Aglianico minimo 50%;
possono concorrere per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella Provincia di Avellino.
«Irpinia» Rosso spumante, Rosato spumante: Aglianico minimo 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella Provincia di Avellino;
«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso e Sciascinoso minimo 85% del corrispondente vitigno;
per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella Provincia di Avellino;
«Irpinia» spumante con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico: il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, a bacca di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella Provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche spumante: Aglianico minimo 85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella Provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.
«Irpinia» passito con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente minimo per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la Provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» Aglianico liquoroso: Aglianico minimo 85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la Regione Campania e la Provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:
«Irpinia» Campi Taurasini: Aglianico minimo 85%;
per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la Regione Campania e la Provincia di Avellino;
 
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 e' cosi' stabilita:
«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (anche con la specificazione del vitigno), Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico vinificato in bianco: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della Provincia di Avellino;
«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.
 
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
giacitura pedocollinare e\o collinare;
conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque e l'eccessiva umidita';
esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;
sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese: nei fondovalle, in zone umide perche' adiacenti a fiumi, torrenti o invasi di acqua, in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord, in zone di bassa pianura e in zone la cui esposizione non garantisce una corretta maturazione delle uve. Densita' di impianto.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.400. Per i nuovi impianti e reimpianti e' vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione naturale minima.

La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sotto elencati limiti:
===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | |Produzione massima |volumico naturale minimo| | Tipologia | di uva t/ha | % vol. | +======================+===================+========================+ |Bianco | 13 | 10,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Rosato | 13 | 10,50 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Rosso | 13 | 10,50 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Novello | 13 | 10,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Spumante (Fiano, | | | |Greco, Falanghina, | | | |Aglianico) | 12 | 10,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Liquoroso (Aglianico) | 12 | 12,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Coda di Volpe | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Falanghina anche nella| | | |tipologia passito | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Fiano anche nella | | | |tipologia passito | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Greco nella tipologia | | | |passito | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Aglianico nella | | | |tipologia passito | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Piedirosso | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Sciascinoso | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Irpinia Campi | | | |Taurasini | 11 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Aglianico vinificato | | | |in bianco | 12 | 11,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Bianco spumante | 13 | 10,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Rosato spumante | 13 | 10,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+ |Rosso spumante | 13 | 10,00 | +----------------------+-------------------+------------------------+

Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purche' la resa unitaria non superi per piu' del 20% i limiti stessi.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione all'effettiva estensione del terreno vitato.
 
Art. 5.
Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Avellino.
Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi dell'art. 5 del disciplinare allegato al decreto ministeriale n. 13/09/2005. Arricchimento.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Elaborazione.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» vino spumante devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di diciotto mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente.
Le operazioni di elaborazione della spumantizzazione possono avvenire in bottiglia o in autoclave.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico, devono essere prodotti nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%.
E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%.
E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la vendemmia. Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.
Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%. Invecchiamento.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere immessi al consumo a far data dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Irpinia» Bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Irpinia» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, persistente;
sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Irpinia» Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Irpinia» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Irpinia» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Irpinia» Falanghina passito:
colore: giallo paglierino carico, tendente al dorato, con eventuali riflessi ambrati;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Irpinia» Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Irpinia» Fiano passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Irpinia» Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Irpinia» Greco passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco o abboccato, morbido, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore. caratteristico, intenso;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Irpinia» Aglianico spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa o rosso piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno inteso, con riflessi grigi o rosa;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fine, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno inteso con riflessi grigi o rosa;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Irpinia» Aglianico passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Irpinia» Aglianico liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 15,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, morbido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
 
Art. 7.
Designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. Caratteri e posizione in etichetta.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella tipologia «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche per la tipologia spumante, la specificazione «vinificato in bianco» e' obbligatoria e deve comparire immediatamente al di sotto della denominazione «Irpinia» Aglianico in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Annata.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante non millesimato e liquoroso, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Vigna.

La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme vigenti.
 
Art. 8.
Confezionamento, volumi nominali,
chiusure e recipienti

Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti. Inoltre, fatta esclusione per le tipologie «Irpinia» Campi Taurasini, «Irpinia» Fiano passito, «Irpinia» Greco passito, «Irpinia» Falanghina passito, «Irpinia» Aglianico passito e «Irpinia» Aglianico liquoroso, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido (bag in box), di volume non inferiore ai 3 litri.
I recipienti di cui al comma 1, ad esclusione delle tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo «a corona». Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.
Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.
 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali
L'Irpinia e' una regione storico-geografica dell'Italia meridionale, oggi ricompresa nella Provincia di Avellino. Nella nazione dei Samnites, oltre agli Hirpini ed ai Pentri, rientravano i Carricini (o Carecini), i Caudini ed i Frentani. I Sanniti comunque sono un parto della mente degli scrittori latini, che originariamente non riuscivano a distinguere tra tali tribu' e le definirono genericamente «Samnites».
L'Irpinia confina a nord con il Sannio, ad ovest con l'agro nolano e l'agro nocerino sarnese, a sud con la Provincia di Salerno e ad est con il Vulture e la Daunia. La regione si estende sulla parte centro-orientale della Campania, non ha uno sbocco al mare e presenta un territorio prevalentemente montuoso. I suoi limiti naturali sono il Subappennino Dauno ad est, il corso del fiume Ofanto ed i Monti Picentini a sud, il massiccio del Partenio ad ovest, la Valle Caudina, il corso del fiume Ufita e la valle del Miscano a nord.
Provincia di antica tradizione vitivinicola, e' caratterizzata da notevole variabilita' delle caratteristiche pedoclimatiche, che deriva dalla presenza delle catene montuose del Paternio e del Terminio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina presentano un'ampia variabilita', in funzione della loro collocazione.
Il territorio si presenta come un intrigo di valli ed alture, tra le quali si inerpicano numerosi fiumi e torrenti. Tra questi si possono annoverare il Calore Irpino, l'Ofanto e il Sele. Il Calore attraversa il territorio trasversalmente in direzione sud-nord per circa 44 km (sugli 80 km totali del suo corso), dalle sorgenti, che si trovano a Montella ad una quota superiore ai 1000 m s.l.m., fino ad arrivare nel beneventano dove confluisce nel Volturno. L'Ofanto nasce, invece, in «Alta Irpinia» nei pressi di Nusco, e percorre la parte orientale della regione per 68 km, prima in direzione ovest-est, formando il lago di Conza, per poi procedere verso nord nei pressi della confluenza con l'Atella, marcando il confine con la Basilicata.
Per quanto riguarda l'orografia del territorio, le cime piu' imponenti si ergono nella zona sud- orientale. E' qui, infatti, che si trovano i monti Cervialto, nel Comune di Bagnoli Irpino, e Terminio, in quello di Montella, massicci di origine carsica rispettivamente di 1809 e 1786 m s.l.m. Nell'area occidentale, invece, la conformazione e' di origine argillosa. Per tale ragione i rilievi raggiungono altezze inferiori. Di questo territorio fanno parte la dorsale dell'Appennino dalla Sella di Arianol, passando per i rilievi della Baronia di Vico. La parte sud-occidentale della dorsale prende il nome di «Altopiano del Formicoso» ed ha un'altitudine media di circa 800 m s.l.m. Quest'area viene comunemente designata con nome di «Alta Irpinia». Altri complessi montuosi di rilievo sono i Monti Picentini ed il Partenio.
In particolare essendo attraversata dalla dorsale appenninica, il territorio dell'irpinia, si ripartisce in due versanti diversi tra loro: quello tirrenico che comprende il circondario di Avellino e quello adriatico che comprende i circondari di Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino.
Sotto l'aspetto orografico l'Irpinia accusa una configurazione montuoso-collinare; la parte pianeggiante e' costituita da qualche altipiano piu' o meno ondulato e da limitati fondovalle.
La parte montuosa e' costruita dalle due catene appenniniche del Terminio e del Partenio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina presentano un'ampia variabilita', in funzione della loro collocazione.
Nel settore occidentale sono presenti i massi rocciosi, facenti capo ai Monti di Avella, del Partenio, di Lauro, nonche' il gruppo montuoso, compreso tra Quindici e Sarno, la cui origine si fa risalire al Cretaceo superiore. Nell'area centrale della provincia che comprende la conca di Avellino, le caratteristiche del terreno sono simili a quelle del distretto vesuviano. Nelle aree collinari di Castel Baronia, Grottaminarda, Ariano e Montecalvo Irpino i terreni che si sono sviluppati sui depositi eocenici e pliocenici sono poveri di scheletro, ricchi di argilla e di elementi nutritivi, a reazione per lo piu' alcalina.
Nel circondario di Avellino, nella Valle del Sabato ed in molti terreni della Valle del Calore, si adottano di preferenza sistemi d'allevamento espansi (sistema «avellinese» e sue derivazioni); cio' avviene soprattutto nelle zone piu' pianeggianti e fertili, mentre in quelle di media collina arida si evidenzia un maggior contenimento dello sviluppo.
Nella Valle dell'Ufita fino al circondario di Ariano Irpino e' invalsa la tendenza a contenere l'espansione vegetativa attraverso i sesti d'impianto fitti e le forme d'allevamento basse (soprattutto cordone speronato).
Sull'intero territorio possono essere identificate tre aree viticole principali: Valle del Sabato, Taurasi e comuni limitrofi, Colle del Paternio.
Dal punto di vista della giacitura dei suoli, la Provincia di Avellino e' la piu' disforme della Campania, essendo caratterizzata da un continuo succedersi di montagne, colline e pianure, intervallate da corsi d'acqua. Le condizioni di giacitura, esposizione e altitudine sono tali da consentire la produzione di vini di pregio.
L'irpinia si estende nella parte centro-orientale della Campania: un susseguirsi di valli e alture su cui s'inerpicano corsi d'acqua. Qua si trovano le espressioni piu' felici della vitivinicoltura campana: vini bianchi quale il Fiano o il Greco, e i vini rossi quale il Taurasi (da vitigno Aglianico).
Le vigne di Fiano e di Greco si abbarbicano su terreni sabbiosi e argillosi o su rocce calcaree (perfino dolomitiche) dai 300 ai 600 metri lungo la valle del fiume Sabato, affluente di sinistra del piu' noto fiume Calore, che nasce sui 1660 metri del Monte Accellica: ossia fra i Monti Picentini, spina dorsale dell'Irpinia. Nella valle del fiume Calore, invece, si abbarbicano le vigne di Aglianico, dai 300 ai 600 metri: cioe' la zona del vino Taurasi.
I terreni hanno profili giovani e immaturi e poggiano il piu' delle volte direttamente sui loro substrati pedogenetici, sia roccia dura e compatta sia rocce tenere argillose e sabbiose.
Lo scheletro e' presente in misura modesta e formato da frammenti e ciottoli silicei o calcarei. Per contro, i terreni sono decisamente ricchi in argilla, che il costituente piu' importante, con concertazioni anche fino al 50% della terra fina; in molti casi la frazione argillosa e attenuata da sabbia e limo, presenti in misure notevoli per cui gran parte dei terreni dell'areale risultano argillosi o argillo limosi (terreni pesanti), oppure sabbio-argillosi.
Reazione: prevalgono i terreni a reazione neutra e sub-alcalina con una punta di pH 8,0.
Calcare totale: in genere debole e' la presenza di calcare
Humus: generalmente modeste, con sostanza organica inferiore al 2% e azoto fra 0,7 e 2,24 g/kg.
Anidride fosforica assimilabile: sebbene il contenuto in fosforo totale e' di norma bastevole a volte anche esuberante, in relazioni alle rocce madri di origine, il contenuto in fosforo assimilabile e' modesto, con tenori che variano da 21 a 67 mg/kg.
In merito alla dotazione potassica, i terreni del Greco di Tufo, qualunque sia l'origine, sono ben provvisti. I valori di ossido di potassio scambiabile e' ricompreso tra 250-980 mg/kg con valori medi intorno a 450-500 mg/kg.
Prerogativa dei terreni e' la ricchezza in magnesio scambiale con concentrazioni da 110 a 940 mg/kg. Questo elemento esplica un'azione fortemente positiva sull'attivita' vegetativa della vite, favorendo sia i processi di lignificazione sia le caratteristiche organolettiche del vino. Altrettanto buona dotazione di boro, rame, manganese e zinco.
Sotto il profilo enologico, il contenuto elevato di argilla ha influenza positiva sulla qualita' delle produzioni, particolarmente durante i periodi di siccita' estiva, consentendo una piu' regolare maturazione delle uve con una buon mantenimento dei livelli di acidita'. Altrettanto positiva la ricchezza in potassio e magnesio scambiabile che conferisce ai vini intensita' di profumi, buona struttura ed equilibrio.
Clima
Il clima si presenta rigido d'inverno, quando non mancano le precipitazioni a carattere nevoso, ma relativamente mite d'estate. Nel corso dell'anno le precipitazioni sono molto abbondanti nella parte occidentale dove superano i 1.220 mm, meno in quella orientale dove a mala pena si arriva 600 mm. Le condizioni termiche, idrometriche ed anemometriche che caratterizzano l'areale sono pressoche' ideali per un processo di maturazione caratterizzato da gradualita' ed equilibrio tra tenore zuccherino e acidita', consentendo l'ottenimento di produzioni enologiche pregiate. Tale favorevole situazione e' chiaramente dovuta alla posizione geografica e all'orografia del territorio.
L'andamento climatico sia dal punto di vista termico che delle precipitazione e' fortemente influenzato dai numerosi ettari di bosco che ricoprono i monti che caratterizzano l'ambiente circostante e che ne sfavoriscono il surriscaldamento. In generale, il clima invernale e' rigido, non di rado ci sono precipitazioni a carattere nevoso, come il clima estivo e' alquanto mite.
Temperature:
di numero molto elevato i giorni di sole, abbastanza frequenti le gelate primaverili, talvolta anche tardive. Molto pronunciate le escursioni termiche tra le temperature medie max e min durante il periodo luglio-settembre.
Precipitazioni:
buona la piovosita' che di solito nell'arco dell'anno raggiunge, anche se di poco i 1100 mm. La distribuzione delle piogge, si addensa nell'autunno-inverno concentrando ben oltre il 70% delle precipitazioni con un periodo estivo particolarmente asciutto con in media il 6% del totale delle precipitazioni.
Venti:
i venti dominanti sono quelli meridionali e sudoccidentali, umidi e tiepidi. Per la sua ubicazione e la sua orografia, l'area ha una protezione verso i venti orientali mentre e esposta a quelli di origine tirrenica. Ne consegue che l'area e' protetta dai venti freddi del quadrante nord-est, mentre nessun ostacolo e' frapposto alle correnti umide dei quadranti occidentali e meridionale.
Fattori umani
La coltivazione della vite nell'area si perde nella notte dei tempi, intimamente connessa allo scorrere del fiume Sabato che l'attraversa e che deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era Sabus (Cat. apd. Dyonis, II, 49; LIB. VIII, 41) o Sabatini, una tribu' dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus (Livio). Lungo le anse del fiume altrettanto correvano e corrono, ancora oggi, le antiche vie univano l'Irpinia al Sannio e alleavano le tribu' Irpine e Sannite. L'area si rafforza come nucleo d'insediamento e progresso per la viticultura nell'800 grazie alla scoperta di enormi giacimenti di zolfo nel Comune di Tufo. La presenza e la disponibilita' dello zolfo giovera' all'esplosione della coltivazione della vite in tutta l'Irpinia, dando origine in contemporanea alla tecnica della «zolfatura» che permetteva di proteggere i grappoli dagli agenti patogeni esterni.
Il grande sviluppo dell'economia vinicola Irpina in epoca moderna si con l'avvio delle grandi esportazioni dei vini Irpini verso la Francia. Il vino Irpino divento' grandemente ricercato con prezzi medi di 25-30 lire/centaro (75 Kg). La vite divenne la piu' importante fonte di ricchezza della nostra provincia (A.Valente). In quel periodo la superficie impiantata superava i 63.000 ettari, di cui oltre 2000 in coltura specializzata (F.Madaluni 1929).
Nella relazione «I vini dell'Avellinese», Amedeo Jannacone, 1934: «Appare evidente che l'industria vinicola rappresenta in Irpinia una attivita' agraria grandissima, cui corrispondono altrettanto considerevoli capitali circolanti che concorrono ogni anno ad arrecare benessere a tante famiglie rurali. La floridezza economica di numerosi paesi della Provincia di Avellino e' dovuta soprattutto alla produzione e al commercio vinicolo, floridezza che porta innegabili progressi in tutte le branche dell'attivita' agraria e nella vita stessa delle popolazioni rurali».
Nel XIX secolo l'attivita' vitivinicola dell'intera provincia, con una produzione superiore a un milione di ettolitri largamente esportati, e' l'asse economico portante dell'economia agricola degli anni, il catasto agrario annovera che in essa sono stati investiti capitali ingentissimi (circa 500 milioni di lire dell'epoca), del tessuto sociale. A supporto per l'ulteriore sviluppo dell'attivita' si arriva alla costruzione della prima strada ferrata d'Irpinia, da li' a poco chiamata propriamente «ferrovia del vino», che collegava i migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle Colline del Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed europei. In particolare nell'area del Greco, ancora oggi, tante sono le stazioni ancora esistenti ed operanti: Tufo, Prata, Taurasi, Montemiletto.
Contribuisce a far diventare l'area uno dei piu' importanti centri vitivinicoli italiani l'istituzione del 1878 della Regia Scuola di Viticoltura & Enologia di Avellino.
La presenza della scuola, quale propulsore del progresso socio-economico, portera' la filiera vitivinicola Avellinese a divenire uno delle prime provincie italiane per produzione ed esportazioni di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti dimostrano.
La forza dell'industria vinicola Irpina generera' lo sviluppo di un forte indotto con lo sviluppo di officine meccaniche specializzate nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi enologici, botti e tini.
A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni di vini dell'Irpinia viene riconosciuto in tutti gli studi di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.
La diffusa e specializzata presenza della vite in tutta l'Irpina, nei secoli, da' luogo allo sviluppo nell'area di corretti sistemi di allevamento della vite che ottimizzano le esigenze tecnico - produttive con le fisiologie dei vitigni allevati. Tra questi, si ricordano: il sistema di allevamento tipico conosciuto come «Alberata Taurasina o Antico sistema taurasino», risalente alla scuola etrusca, applicato per l'Aglianico e i vitigni rossi e il sistema avellinese largamente diffuso per la coltivazione dei vitigni bianchi: Greco, Fiano,Greco.
Anche se nel paesaggio odierno e' possibile ancora vedere qualche alto festone delle tradizionali «alberate taurasine» o i quadrati del sistema avellinese, con la moderna viticoltura, oggi, la forma di allevamento prevalente nei vigneti specializzati e' la spalliera, con potature a guyot e cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo finalizzate all'ottenimento di uve dal potenziale enologico qualitativamente ottimo e ben equilibrato. Tale sistema, nell'ultimo trentennio, ha progressivamente soppiantato sia il sistema Avellinese sia l'«Alberata Taurasina».
La forma di allevamento prevalente nel vigneto specializzato, dell'area in questione, e' la spalliera, con potature a guyot e cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo finalizzate all'ottenimento di uve dal potenziale enologico qualitativamente ottimo e ben equilibrato. Il sesto d'impianto piu' frequentemente utilizzato per i nuovi impianti e' di m. 2.40 x m. 1.00.
Relativamente alle forme di allevamento l'obiettivo della qualita', ha indotto i produttori a realizzare impianti ad alta densita' e meccanizzabili e negli anni tali produzioni si sono modificate sempre piu' a favore della qualita', aumentando significativamente il numero di viti per ettaro e con una resa produttiva tra gli 80-100 ql/Ha.
La resa in vino si aggira tra il 65-70%.
Le varieta' coltivate sono: Aglianico, Piedirosso, Sciascinoso, Sangiovese, cui oggi si sono affiancati, Merlot, Cabernet Sauvignon per le uve a bacca rossa; Fiano, Greco, Coda di Volpe, Falanghina per le uve a bacca bianca; salvo altre varieta' minori tipiche dell'area.
Fattori storici
Di fondamentale rilievo sono i fattori storici - antropologici legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino Irpinia.
La viticoltura nell'area di produzione Irpinia ha origini antichissime che risalgono alle popolazioni locali e successivamente all'arrivo di colonizzatori greco - micenei i quali diedero primo impulso alla millenaria coltivazione della vite nell'antico Sabazios, poi ripresa dagli etruschi. Testimonianza storico-letterarie sulla presenza della vite e, in particolar modo, del vitigno Aglianico nell'attuale area produttiva del Taurasi e' data da Tito Livio, nel suo Ab Urbe Condita, che descrive una «Taurasia dalle vigne opime» fornitrice di ottimo vino per l'Impero, dove si allevava la vite Greca o Ellenica.
Confermata da una nota del 5 novembre del 1592, indirizzato al Capitano di Montefusco, capitale del Principato d'Ultra - coincidente in larga parte all'odierna Provincia di Avellino -: «L'Universita' ha ottenuto Regio Assenso, su la gabella del vino per far pagare 4 carlini per ogni soma che entra nella terra. Ora molti particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perche' dicono di venderlo al minuto. Il capitano li costringa al pagamento.»
Il giornale economico del Principato Ulteriore del 1835, da' notizie, riguardanti la costruzione di nuove cantine nell'area e dell'ammodernamento di strutture e attrezzature, per quelle esistenti, che rappresentano testimonianze indelebili del passato. L'articolo si chiude con l'elencazione degli accorgimenti da seguire.
Attiva fonte di testimonianze sono poi le cronache del Comizio agrario nato dalla trasformazione della societa' economica del principato d'Ultra per regio decreto del Ministro dell'agricoltura il 23 dicembre 1866. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati ad sud-est/sud-ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'.
La millenaria storia vitivinicola dell'area di produzione dell'Irpinia, iniziata in epoca pre-romana, portata al rango di vera attivita' socio-economica con l'avvento dell'Impero Romano, e' attestata da numerosi manoscritti e fonti storiche, e' la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualita' e le peculiari caratteristiche del vino «Irpinia». Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le competenze enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso processo scientifico e tecnologico. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La Dop Irpinia concorre a «garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e umano in cui le sue produzioni si originano», tale patrimonio e' costituito da «formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale, oltre che dall'operato dell'uomo che vi concorre». Da cio', non puo' che discendere come tutte questa denominazione che racchiude questi patrimoni debbano essere oggetto di «tutela specifica, finalizzata alla conservazione di equilibri ecologici, di conoscenza e valori umani, di valori scenici e panoramici, di processi naturali»
La Dop Irpinia e' espressione del rapporto univoco tra vitigno e l'ambiente naturale e umano entro il quale esso e' «nato», e' «cresciuto» e si e' «sviluppato». Le caratteristiche dei vini sono strettamente legate al territorio o, meglio, al terroir che, quale espressione di tipo ed evoluzione dei suoli, testimonia della origine di quei sentori o di quelle «sfumature», che rendono un vino unico ed irripetibile. Unicita' ed irripetibilita' tipiche dei vitigni irpini.
I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico.
In particolare i vini Irpnia presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi armonici e gradevoli dei vitigni di origine e delle relative tecniche di vinificazione quale evidenza dell'interazione vitigno-ambiente- uomo.
 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualita' S.p.a.
Viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma.
Telefono +39 06 54228675.
Fax +39 06 54228692.
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
La societa' Agroqualita' e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.