Gazzetta n. 222 del 16 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 agosto 2021, n. 124
Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 luglio 2008, n. 139, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nel supplemento ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre 2008;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto ministeri, sottoscritto in data 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2007;
Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2021;
Vista la comunicazione effettuata in data 5 luglio 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione
e costituzione del Fondo

1. Il presente regolamento disciplina, per il Ministero della giustizia, la quantificazione, le modalita' ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «decreto legislativo»).
3. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture viene costituito, nell'ambito dei rispettivi quadri economici, un apposito Fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara e pari a quanto stabilito dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 2. In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del decreto legislativo, autorizzate dal responsabile unico del procedimento, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al primo periodo e' determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto, nel rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del secondo periodo e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, sono prelevate, attraverso opportune variazioni di bilancio, dagli stanziamenti dei capitoli utilizzati per il singolo lavoro, servizio e fornitura e versate in uno specifico capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra il personale del Ministero della giustizia, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, e' incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attivita', anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente:
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
d) responsabile unico del procedimento;
e) direzione dei lavori;
f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
g) collaudo tecnico amministrativo;
h) collaudo statico;
i) verifica di conformita' nei contratti di servizi e forniture.
5. Il restante 20 per cento del Fondo e' destinato all'amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo.
6. Quando il Ministero della giustizia si avvale di una centrale di committenza il Fondo costituito a norma del comma 3 e' destinato ai dipendenti della centrale, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attivita' di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza. E' esclusa l'applicazione del primo periodo nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.
7. Quando il Ministero della giustizia presta servizi in convenzione in favore di altre pubbliche amministrazioni, il Fondo costituito a norma del comma 3 e' destinato, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, ai dipendenti del medesimo Ministero, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attivita' di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Commi 1. e 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Commi 4-bis. e 4-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 113, commi 2 e 4 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'art. 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'art. 72 per i settori ordinari e all'art.
130 per i settori speciali. Per i contratti di importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 35, la pubblicita'
avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'art. 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'art. 213. In caso di inadempimento agli
obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in
corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13.».
 
Art. 2

Destinatari dell'incentivo

1. Percepiscono l'incentivo per funzioni tecniche i dipendenti del Ministero della giustizia che svolgono le funzioni tecniche per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 4, ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3. All'individuazione dei dipendenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il direttore generale o il dirigente preposto all'ufficio competente ad adottare la delibera a contrarre. Per la nomina del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 101 del decreto legislativo. Con il provvedimento di designazione del responsabile o dei responsabili delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati anche i loro collaboratori.
4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente, tramite la competente direzione generale, la insussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della predetta disposizione.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 101 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui all'art.
21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove
sia accertata la carenza nell'organico della suddetta
unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del
procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies,
sono determinati, altresi', l'importo massimo e la
tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del
progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'art. 24, comma 4, assicurando comunque
il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza.
Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del
presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di
incompatibilita' di cui all'art. 24, comma 7, comprensive
di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'art. 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.
Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). - 1.
La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,
servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico del
procedimento, che controlla i livelli di qualita' delle
prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella
fase dell'esecuzione, si avvale del direttore
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della
commissione di collaudo, del verificatore della conformita'
e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle
funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano,
prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su
proposta del responsabile unico del procedimento, un
direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in
relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu'
direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di
direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinche' i lavori siano eseguiti a regola
d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. Il
direttore dei lavori ha la responsabilita' del
coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la
specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali,
sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme
tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei
lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dal codice nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'art. 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel
caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali
funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di
almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare
chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le
pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le attivita'
dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma
generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformita' rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare
difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che
influiscono negativamente sulla qualita' dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle
operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove
di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di
cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformita' delle prescrizioni
stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione
di ispettore e' ricoperta da una sola persona che esercita
la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti
a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori
che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi
rispondono della loro attivita' direttamente al direttore
dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli
altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento
delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo di qualita' del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualita' o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei
lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle
prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e
l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'art.
111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su
indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un
assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni
indicate dal medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
 
Art. 3

Riduzione delle risorse finanziarie
per incrementi di costi e di tempi

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotte a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle disposizioni del decreto legislativo, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'esecuzione delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 e ai provvedimenti emessi dal responsabile del procedimento. La riduzione di cui al primo periodo opera quando gli incrementi dei tempi e dei costi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo di cui all'articolo 2. I criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 ai sensi del presente comma sono specificati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale anche tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di incremento dei costi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.
3. Nel caso di incremento dei tempi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo nonche' i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e' disposta per il tempo
strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo'
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo'
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice
civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui
all'art. 111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a
servizi e forniture.».
 
Art. 4

Criteri di liquidazione degli incentivi

1. La corresponsione dell'incentivo al dipendente e' disposta dal direttore generale competente o dal dirigente delegato previo accertamento delle specifiche attivita' utilmente svolte dal medesimo dipendente, tenuto conto della documentazione e della relazione prodotte dal responsabile del procedimento.
2. L'incentivo non e' comunque corrisposto ai dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero della giustizia ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
3. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purche' in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e accertate dal responsabile del procedimento.
4. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo, la corresponsione degli incentivi e' effettuata dal Ministero della giustizia sulla base dell'autocertificazione del dipendente relativa agli importi percepiti nel corso dell'anno anche da altre amministrazioni. Il direttore generale competente o il dirigente delegato effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti, almeno una volta l'anno e su un numero pari ad almeno il 10 per cento delle autodichiarazioni, per verificare il rispetto del limite dell'importo complessivo annuo lordo degli incentivi percepiti. Gli incentivi non sono comunque soggetti al tetto imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero della giustizia.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 113, comma 3, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
Comma 1. Omissis.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
Commi da 3. a 7. Omissis.».
 
Art. 5

Misura del Fondo per appalti di lavori
e criteri di ripartizione

1. Per i lavori, ad esclusione delle procedure senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o dei lavori in amministrazione diretta, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, e' determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura:
a) per lavori di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento;
b) per lavori di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento;
c) per lavori di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento;
d) per lavori di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento.
2. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il Fondo, come costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e' ridotto del 20 per cento ed e' integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 4.
3. La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, e' approvata dal direttore generale competente.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attivita':
a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento;
b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento;
d) responsabile unico del procedimento: dal 20 per cento al 30 per cento;
e) direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione: dal 20 per cento al 30 per cento;
f) ufficio direzione lavori: dal 8 per cento al 12 per cento;
g) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: dal 12 per cento al 18 per cento.
5. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4, esclusi quelli specificamente rientranti nell'ufficio di direzione dei lavori, spetta una quota non superiore al 10 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tra quelle indicate al comma 4. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione.
6. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo e' ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza della funzione anche in relazione alla specificita' dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario e' versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture.
7. Quando l'opera richiede sia il collaudo tecnico-amministrativo che il collaudo statico, per calcolare l'incentivo spettante al collaudatore statico la percentuale di cui al comma 4, lettera g) si applica sull'importo delle opere strutturali. L'incentivo spettante per l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo si calcola sull'importo residuo, pari alla differenza tra l'importo totale delle opere e l'importo delle strutture. Se il collaudo statico e' effettuato da un componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo, l'incentivo a questi spettante, calcolato ai sensi del primo periodo, e' ridotto della meta'.
8. Quando piu' attivita' tra quelle di cui al comma 4 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.
 
Art. 6

Misura del Fondo per appalti di servizi
e forniture e criteri di ripartizione

1. L'incentivo per funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture e' riconosciuto ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo, quando e' nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, e' determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura:
a) per forniture e servizi di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento;
b) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento;
c) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento;
d) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento.
3. Si applica al Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, come determinato ai sensi del comma 2, la disposizione dell'articolo 5, comma 2.
4. La ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, e' approvata dal direttore generale competente.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attivita':
a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento;
b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento;
d) responsabile unico del procedimento: dal 25 per cento al 35 per cento;
e) direttore dell'esecuzione: dal 16 per cento al 24 per cento;
f) verifica di conformita': dal 12 per cento al 18 per cento.
6. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 spetta una quota non superiore al 18 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tra quelle indicate nel predetto comma 5. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione.
7. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo e' ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 5 e 6 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle medesime funzioni, anche in relazione alla specificita' dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario e' versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture.
8. Quando piu' attivita' tra quelle di cui al comma 5 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.

Note all'art. 6:
- Per l'art. 113, comma 2, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedi note alle premesse.
 
Art. 7

Criteri di calcolo e di ripartizione del compenso
ai soggetti aventi diritto

1. La suddivisione di ciascuna delle quote di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 5, come specificamente individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e' effettuata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'ufficio sulla base del livello di responsabilita' professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nella ripartizione e deve essere adeguatamente motivata.
 
Art. 8

Riconoscimento del diritto al compenso

1. Il diritto al compenso incentivante e' riconosciuto:
a) per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara: alla data di perfezionamento del contratto;
b) per le attivita' di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione, di collaudo e verifica di conformita': alla data di emissione del certificato di pagamento di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo;
c) per le attivita' di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b).
2. Quando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotte secondo le modalita' e i criteri previsti dall'articolo 3, e' fatto salvo il diritto del Ministero della giustizia di ripetere, alla fine delle attivita', le somme corrisposte in eccedenza a titolo di incentivo per funzioni tecniche.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 113-bis del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole
penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica
di conformita', e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il
relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo
o della verifica di conformita', salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6,
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo,
e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2021

Il Ministro: Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2200