Gazzetta n. 222 del 16 settembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 4 agosto 2021, n. 124 |
Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. |
|
|
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113; Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 luglio 2008, n. 139, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nel supplemento ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre 2008; Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto ministeri, sottoscritto in data 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2007; Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2021; Vista la comunicazione effettuata in data 5 luglio 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e costituzione del Fondo
1. Il presente regolamento disciplina, per il Ministero della giustizia, la quantificazione, le modalita' ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «decreto legislativo»). 3. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture viene costituito, nell'ambito dei rispettivi quadri economici, un apposito Fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara e pari a quanto stabilito dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 2. In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del decreto legislativo, autorizzate dal responsabile unico del procedimento, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al primo periodo e' determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto, nel rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del secondo periodo e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, sono prelevate, attraverso opportune variazioni di bilancio, dagli stanziamenti dei capitoli utilizzati per il singolo lavoro, servizio e fornitura e versate in uno specifico capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra il personale del Ministero della giustizia, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, e' incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attivita', anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente: a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; d) responsabile unico del procedimento; e) direzione dei lavori; f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture; g) collaudo tecnico amministrativo; h) collaudo statico; i) verifica di conformita' nei contratti di servizi e forniture. 5. Il restante 20 per cento del Fondo e' destinato all'amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo. 6. Quando il Ministero della giustizia si avvale di una centrale di committenza il Fondo costituito a norma del comma 3 e' destinato ai dipendenti della centrale, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attivita' di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza. E' esclusa l'applicazione del primo periodo nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo. 7. Quando il Ministero della giustizia presta servizi in convenzione in favore di altre pubbliche amministrazioni, il Fondo costituito a norma del comma 3 e' destinato, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, ai dipendenti del medesimo Ministero, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attivita' di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Commi 1. e 2. Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Commi 4-bis. e 4-ter. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.».
Note all'art. 1: - Per l'art. 113, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. 2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni. 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato conformemente all'art. 72 per i settori ordinari e all'art. 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, la pubblicita' avviene in ambito nazionale. 6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al presente codice e' richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto puo' essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 11. La durata del contratto puo' essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e' prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita' della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'art. 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13.». |
| Art. 2
Destinatari dell'incentivo
1. Percepiscono l'incentivo per funzioni tecniche i dipendenti del Ministero della giustizia che svolgono le funzioni tecniche per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 4, ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale. 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1. 3. All'individuazione dei dipendenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il direttore generale o il dirigente preposto all'ufficio competente ad adottare la delibera a contrarre. Per la nomina del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 101 del decreto legislativo. Con il provvedimento di designazione del responsabile o dei responsabili delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati anche i loro collaboratori. 4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente, tramite la competente direzione generale, la insussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della predetta disposizione.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 31 e 101 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 5. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita' del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del progettista. 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita' della progettazione e della programmazione complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalita', nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita' di cui all'art. 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita' organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113. 13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente. Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). - 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonche': a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validita' del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'art. 105; d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. 4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attivita' dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita' rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita' dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche. 5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita' del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita' o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'art. 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». |
| Art. 3
Riduzione delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotte a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle disposizioni del decreto legislativo, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'esecuzione delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 e ai provvedimenti emessi dal responsabile del procedimento. La riduzione di cui al primo periodo opera quando gli incrementi dei tempi e dei costi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo di cui all'articolo 2. I criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 ai sensi del presente comma sono specificati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale anche tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2 e 3. 2. Nel caso di incremento dei costi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione. 3. Nel caso di incremento dei tempi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo nonche' i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi. 3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'art. 111, comma 1. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.». |
| Art. 4
Criteri di liquidazione degli incentivi
1. La corresponsione dell'incentivo al dipendente e' disposta dal direttore generale competente o dal dirigente delegato previo accertamento delle specifiche attivita' utilmente svolte dal medesimo dipendente, tenuto conto della documentazione e della relazione prodotte dal responsabile del procedimento. 2. L'incentivo non e' comunque corrisposto ai dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero della giustizia ovvero l'incremento dei costi contrattuali. 3. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purche' in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e accertate dal responsabile del procedimento. 4. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo, la corresponsione degli incentivi e' effettuata dal Ministero della giustizia sulla base dell'autocertificazione del dipendente relativa agli importi percepiti nel corso dell'anno anche da altre amministrazioni. Il direttore generale competente o il dirigente delegato effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti, almeno una volta l'anno e su un numero pari ad almeno il 10 per cento delle autodichiarazioni, per verificare il rispetto del limite dell'importo complessivo annuo lordo degli incentivi percepiti. Gli incentivi non sono comunque soggetti al tetto imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 5. Gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero della giustizia.
Note all'art. 4: - Per l'art. 113, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - Comma 1. Omissis. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. Commi da 3. a 7. Omissis.». |
| Art. 5
Misura del Fondo per appalti di lavori e criteri di ripartizione
1. Per i lavori, ad esclusione delle procedure senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o dei lavori in amministrazione diretta, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, e' determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura: a) per lavori di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento; b) per lavori di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento; c) per lavori di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento; d) per lavori di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento. 2. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il Fondo, come costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e' ridotto del 20 per cento ed e' integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 4. 3. La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, e' approvata dal direttore generale competente. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attivita': a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento; b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento; d) responsabile unico del procedimento: dal 20 per cento al 30 per cento; e) direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione: dal 20 per cento al 30 per cento; f) ufficio direzione lavori: dal 8 per cento al 12 per cento; g) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: dal 12 per cento al 18 per cento. 5. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4, esclusi quelli specificamente rientranti nell'ufficio di direzione dei lavori, spetta una quota non superiore al 10 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tra quelle indicate al comma 4. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione. 6. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo e' ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza della funzione anche in relazione alla specificita' dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario e' versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture. 7. Quando l'opera richiede sia il collaudo tecnico-amministrativo che il collaudo statico, per calcolare l'incentivo spettante al collaudatore statico la percentuale di cui al comma 4, lettera g) si applica sull'importo delle opere strutturali. L'incentivo spettante per l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo si calcola sull'importo residuo, pari alla differenza tra l'importo totale delle opere e l'importo delle strutture. Se il collaudo statico e' effettuato da un componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo, l'incentivo a questi spettante, calcolato ai sensi del primo periodo, e' ridotto della meta'. 8. Quando piu' attivita' tra quelle di cui al comma 4 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite. |
| Art. 6
Misura del Fondo per appalti di servizi e forniture e criteri di ripartizione
1. L'incentivo per funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture e' riconosciuto ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo, quando e' nominato il direttore dell'esecuzione. 2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, e' determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura: a) per forniture e servizi di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento; b) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento; c) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento; d) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento. 3. Si applica al Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, come determinato ai sensi del comma 2, la disposizione dell'articolo 5, comma 2. 4. La ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, e' approvata dal direttore generale competente. 5. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attivita': a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento; b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento; d) responsabile unico del procedimento: dal 25 per cento al 35 per cento; e) direttore dell'esecuzione: dal 16 per cento al 24 per cento; f) verifica di conformita': dal 12 per cento al 18 per cento. 6. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 spetta una quota non superiore al 18 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tra quelle indicate nel predetto comma 5. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione. 7. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo e' ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 5 e 6 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle medesime funzioni, anche in relazione alla specificita' dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario e' versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture. 8. Quando piu' attivita' tra quelle di cui al comma 5 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.
Note all'art. 6: - Per l'art. 113, comma 2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedi note alle premesse. |
| Art. 7
Criteri di calcolo e di ripartizione del compenso ai soggetti aventi diritto
1. La suddivisione di ciascuna delle quote di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 5, come specificamente individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e' effettuata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'ufficio sulla base del livello di responsabilita' professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nella ripartizione e deve essere adeguatamente motivata. |
| Art. 8
Riconoscimento del diritto al compenso
1. Il diritto al compenso incentivante e' riconosciuto: a) per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara: alla data di perfezionamento del contratto; b) per le attivita' di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione, di collaudo e verifica di conformita': alla data di emissione del certificato di pagamento di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo; c) per le attivita' di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b). 2. Quando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotte secondo le modalita' e i criteri previsti dall'articolo 3, e' fatto salvo il diritto del Ministero della giustizia di ripetere, alla fine delle attivita', le somme corrisposte in eccedenza a titolo di incentivo per funzioni tecniche.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 113-bis del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. 3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.». |
| Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2021
Il Ministro: Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2200 |
|
|
|