Gazzetta n. 224 del 18 settembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 luglio 2021 |
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Chieti a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 13567 del 15 maggio 2014, prot. n. 19890 del 22 luglio 2014, prot. n. 28951 del 12. novembre 2014, prot. n. 21939 del 9 dicembre 2015, prot. n. 3854 del 9 marzo 2016, prot. n. 8875 del 27 giugno 2017 e prot. n. 10811 del 16 luglio 2020; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Chieti (CH): prot. n. 2014/7602 del 17 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6544 del 14 giugno 2019, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Atessa, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato denominati, rispettivamente, «Due relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Capragrossa», «Relitto della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Penticola», «Relitto della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Piana Vacante», «Tre relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Colle Palumbo», «Relitti ex ferrovia Sangritana - Perroncello», «Relitti ex ferrovia Sangritana - via Fontevecchia», «Relitto della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Penticola», «Relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - tronco ferroviario Archi -Atessa» e «Relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - tronco ferroviario Archi-Atessa »; prot. n. 2014/1410 del 7 febbraio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casalbordino, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato «ex Campo di Tiro a Segno di Casalbordino »; prot. n. 2014/10320 del 3 settembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/1940 del 23 febbraio 2015 e prot. n. 2019/6883 del 24 giugno 2019, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Chieti, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato denominati, rispettivamente, «Terreno di mq. 883 ad uso marciapiede», «Area di mq. 2150 ad uso parcheggio palatricalle (ex cimitero dei colerosi)», «N. 1 fondaco facente parte di due case per i senza tetto via Tiro a segno», «Fabbricato adibito a scuola opera Juventutis - Ex caserma Silvino Olivieri - S. Agostino», «Reliquati di bonifica Madonna delle Piane - Via Piaggio - Chieti Scalo», «Marciapiede limitrofo alla Caserma Rapino - Via Colonnetta - Chieti Scalo», «Striscia di terreno ex canale di bonifica - Madonna delle Piane - Chieti Scalo», «Sedime di canale di bonifica dismesso, ubicato nel Comune di Chieti», «Terreno demaniale ex condotta di bonifica, area edificabile destinata a sedime di fabbricati, strade, marciapiede e verde pubblico», «Terreno di mq. 210 ex canale di bonifica fg. 17, P.lla 4879 » e «Sede ex ferrovia Chieti - Chieti Scalo»; - prot. n. 2014/4841 del 10 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6546 del 14 giugno 2019, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Fossacesia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato «Centro diurno minori - ex casello di bonifica»; - prot. n. 2014/5770 del 7 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6553 del 14 giugno 2019, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Guardiagrele, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato «Rudere di fabbricato con area adibita a parcheggio»; - prot. n. 2014/10063 del 25 agosto 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6559 del 14 giugno 2019, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Ortona, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato denominati, rispettivamente, «Porzioni di relitti di terreno utilizzati dal Comune di Ortona per la costruzione di «Via Ammiraglio De Ritiis» », «Relitti di terreni espropriati e non utilizzati per la costruzione di case per i senza tetto», «Poligono di tiro a segno - Ortona - », «Relitto di terreno espropriato e non utilizzato - Centro abitato - », «Relitti di terreno espropriati e non utilizzati per la costruzione di case per i senza tetto» e «Porzione di fabbricato rurale con annessi terreni agricoli»; prot. n. 2014/1073 del 3 febbraio 2014 e prot. n. 2014/1074 del 3 febbraio 2014 con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Palena, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato denominati, rispettivamente, «ex Campo di tiro a segno di Palena » e «terreno montano utilizzato a pascolo»; prot. n. 2014/2952 del 5 marzo 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/9603 del 9 settembre 2019, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Perano, ai sensi dell'art. 56- bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato «Ex tracciato ferrovia Sangritana, tronco ferroviario Archi - Atessa (CH) »; prot. n. 2014/7682 del 18 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6543 del 14 giugno 2019, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Torino di Sangro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato «Zona di demanio patrimoniale»; prot. n. 2014/8576 del 7 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6562 del 14 giugno 2019, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Vasto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato denominati, rispettivamente, «Arenile - Marina», «Area adibita a piazza pubblica - piazza Rodi», «Terreni facenti parte della zona di arenile sclassificata », «Arenile - Marina», «Arenili patrimoniali marina», «Arenile - Marina», «Terreni facenti parte della zona di arenile sclassificata », «Arenile - Marina», «Fabbricato di civile abitazione (porzione di 1/6) », «Ex Poligono di tiro a segno», «Terreno con attrezzature sportive», «Edificio ex caserma radio S. Antonio» e «Arenile - Marina»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8860 dell'11 maggio 2021;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Atessa
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Atessa (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «Due relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Capragrossa », «Relitto della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Penticola », «Relitto della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Piana Vacante», «Tre relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Colle Palumbo », «Relitti ex ferrovia Sangritana - Perroncello », «Relitti ex ferrovia Sangritana - via Fontevecchia », «Relitto della vecchia sede della ferrovia Sangritana - Penticola», «Relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - tronco ferroviario Archi-Atessa » e «Relitti della vecchia sede della ferrovia Sangritana - tronco ferroviario Archi-Atessa », meglio individuati nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/7602 del 17 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6544 del 14 giugno 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 6.946,96 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Atessa. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 52.372,36, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.946,96. |
| Art. 2
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Casalbordino
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casalbordino (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «ex Campo di tiro a segno di Casalbordino», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/1410 del 7 febbraio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 208,14 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Casalbordino. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.644,31, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,14. |
| Art. 3
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Chieti
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chieti (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «Terreno di mq. 883 ad uso marciapiede», «Area di mq. 2150 ad uso parcheggio palatricalle (ex cimitero dei colerosi)», «N. 1 fondaco facente parte di due case per i senza tetto Via Tiro a segno», «Fabbricato adibito a scuola opera Juventutis - Ex caserma Silvino Olivieri - S. Agostino», «Reliquati di bonifica Madonna delle Piane - Via Piaggio - Chieti Scalo», Marciapiede limitrofo alla Caserma Rapino - Via Colonnetta - Chieti Scalo», «Striscia di terreno ex canale di bonifica - Madonna delle Piane - Chieti Scalo», «Sedime di canale di bonifica dismesso, ubicato nel Comune di Chieti», «Terreno demaniale ex condotta di bonifica, area edificabile destinata a sedime di fabbricati, strade, marciapiede e verde pubblico», «Terreno di mq. 210 ex canale di bonifica fg. 17, P.lla 4879» e «Sede ex ferrovia Chieti - Chieti Scalo», meglio individuati nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/10320 del 3 settembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/1940 del 23 febbraio 2015 e prot. n. 2019/6883 del 24 giugno 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 12.935,47 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Chieti. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 94.788,25, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 12.935,47. |
| Art. 4
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Fossacesia
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Fossacesia (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Centro diurno minori - ex casello di bonifica», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/4841 del 10 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6546 del 14 giugno 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.371,60 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Fossacesia. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 10.595,61, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.371,60. |
| Art. 5
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Guardiagrele
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Guardiagrele (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Rudere di fabbricato con area adibita a parcheggio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/5770 del 7 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6553 del 14 giugno 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 408,92 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Guardiagrele. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 3.128,24, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 408,92. |
| Art. 6
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ortona
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ortona (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «Porzioni di relitti di terreno utilizzati dal Comune di Ortona per la costruzione di "Via Ammiraglio De Ritiis"», «Relitti di terreni espropriati e non utilizzati per la costruzione di case per i senza tetto», «Poligono di tiro a segno - Ortona -», «Relitto di terreno espropriato e non utilizzato - Centro abitato -», «Relitti di terreno espropriati e non utilizzati per la costruzione di case per i senza tetto» e «Porzione di fabbricato rurale con annessi terreni agricoli», meglio individuati nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/10063 del 25 agosto 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6559 del 14 giugno 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 4.357,04 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ortona. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 32.024,24, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.357,04. |
| Art. 7
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Palena
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Palena (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «ex Campo di tiro a segno di Palena» e «terreno montano utilizzato a pascolo», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise, rispettivamente, prot. n. 2014/1073 del 3 febbraio 2014 e prot. n. 2014/1074 del 3 febbraio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 4.119,27 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Palena. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 32.588,00, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.119,27. |
| Art. 8
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Perano
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Perano (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Ex tracciato ferrovia Sangritana, Tronco ferroviario Archi - Atessa (CH)», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/2952 del 5 marzo 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/9603 del 9 settembre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.617,99 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Perano. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 20.478,50, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.617,99. |
| Art. 9
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Torino di Sangro
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Torino di Sangro (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Zona di demanio patrimoniale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/7682 del 18 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6543 del 14 giugno 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 6.328,21 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Torino di Sangro. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 47.690,09, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.328,21. |
| Art. 10
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vasto
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vasto (CH) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Arenile - Marina», «Area adibita a piazza pubblica - piazza Rodi», «Terreni facenti parte della zona di arenile sclassificata », «Arenile - Marina», «Arenili patrimoniali marina», «Arenile - Marina», «Terreni facenti parte della zona di arenile sclassificata », «Arenile - Marina», «Fabbricato di civile abitazione (porzione di 1/6)», «Ex Poligono di tiro a segno», «Terreno con attrezzature sportive», «Edificio ex caserma radio S. Antonio» e «Arenile - Marina», meglio individuati nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2014/8576 del 7 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6562 del 14 giugno 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 8.721,77 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vasto. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 65.267,91, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 8.721,77. |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Atessa, di Casalbordino, di Chieti, di Fossacesia, di Guardiagrele, di Ortona, di Palena, di Perano, di Torino di Sangro e di Vasto della Provincia di Chieti. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1227 |
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