Gazzetta n. 225 del 20 settembre 2021 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DELIBERA 15 luglio 2021
Modifiche all'art. 14, comma 6, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa. (Delibera n. 58).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
della giustizia amministrativa

Nelle sedute del 25 giugno e 9 luglio 2021
Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021, recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, in conformita' alla delibera n. 72 del 22 dicembre 2020 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;
Ritenuto di provvedere all'istituzione dell'Ufficio del Massimario e all'inserimento di una previsione che disciplini, a regime, la formazione dei magistrati amministrativi di prima nomina, attraverso la modifica e l'integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020;
Viste le note rispettivamente del direttore dell'Ufficio Studi in data 17 giugno 2021 e del Segretario generale della G.A. in data del 22 giugno 2021;
Viste le proposte della Commissione congiunta Prima Terza del 9 giugno e del 6 luglio 2021;

Delibera:

Art. 1

L'art. 14 del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», nel testo approvato con delibera n. 72 del 22 dicembre 2020, inserito nel capo IV, e' cosi' modificato nella sola parte evidenziata in grassetto:

«14. Ufficio Studi e formazione.

1. E' istituito l'Ufficio studi e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attivita' scientifica, la formazione iniziale e permanente, e l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.
2. L'ufficio elabora autonomamente l'attivita' scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:
a) cura, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
b) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;
c) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica anche mediante pubblicazioni;
3. In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:
a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:
b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 19, comma 1, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria;
c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorita' referente della giustizia amministrativa;
d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione;
e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attivita' di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la giustizia amministrativa;
f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo; ove possibile essa viene allegata alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato di inaugurazione dell'anno giudiziario.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio:
a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonche' i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi; il programma approvato e' pubblicato sul sito intranet della giustizia amministrativa;
b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attivita' siano o meno riservate solo ai magistrati;
b.2) individua ed elabora le modalita' e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonche' di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a);
b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica;
b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tribunali amministrativi regionali, dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, predisponendo altresi' corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive;
b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della giustizia amministrativa;
b.7) predispone e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet;
b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di piu' attuale interesse per la giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni;
c) provvede alla formazione dei magistrati di prima nomina ai sensi dell'art. 14-bis.
5. L'Ufficio e' diretto dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonche', ove possibile, la parita' di genere. Essi possono fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla meta', con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio.
6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di quindici magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui sei in servizio presso il Consiglio di Stato e nove i presso i Tribunali amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non piu' di due con qualifica di Presidente di Tribunale amministrativo regionale o di sezione interna di Tribunale amministrativo regionale. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attivita' di studio, ricerca, docenza e formazione.
7. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi:
a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di non piu' di uno fra:
incarichi di docenza presso universita' pubbliche o private o istituti di ricerca pubblici;
incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico;
incarichi previsti a titolo gratuito;
per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio Studi i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione del singolo incarico di cui al periodo precedente;
in ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilita' dell'incarico con l'impegno richiesto.
a-bis) non possono essere nominati i magistrati che compongono il Consiglio di Presidenza e quelli facenti parte dell'Ufficio per il Massimario;
b) e' requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera certificata almeno a livello B1 o equivalente;
c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%;
d) e' data preferenza, a parita' degli altri criteri, ai magistrati del genere meno rappresentato nella graduatoria, e, a ulteriore parita', ai magistrati con minore anzianita' anagrafica.
8. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilita', ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formera' una graduatoria separata tra componenti Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di Presidenza. Nel caso di rinuncia o decadenza, per i primi due anni il Consiglio di Presidenza attingera', per scorrimento, alla graduatoria gia' formata; successivamente sara' indetto nuovo interpello.
9. I magistrati selezionati sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello, rimangono in carica per la durata di quattro anni e, alla scadenza, non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello; in ogni caso non e' possibile far parte dell'Ufficio Studi e formazione ovvero dell'Ufficio del Massimario per un periodo complessivo superiore ad otto anni, anche non continuativi.
10. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 6, il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa.
11. Il Consiglio di Presidenza e l'Ufficio si avvalgono, se istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:
a) tre componenti del Consiglio di Presidenza;
b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore;
c) due professori universitari associati o ordinari, nelle materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione;
d) il Segretario generale della giustizia amministrativa.
12. I componenti del comitato di cui al comma 11, lettere a) e c):
a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte dell'Ufficio per piu' di otto anni anche non continuativi; i componenti del Consiglio di Presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.
13. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Presidenza, propone annualmente a quest'ultimo, entro il 30 giugno dell'anno precedente, le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4, e, in applicazione di tali atti di indirizzo:
a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni;
b) delibera in ordine alle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione del Tribunale amministrativo regionale un referente per la formazione, nonche' della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;
c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attivita' prestate ai sensi dei commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);
d) promuove la stipulazione di convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza:
d.1) con le universita', con gli istituti di ricerca scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'attivazione di programmi comuni di ricerca e per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attivita' di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;
d.2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere, internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;
d.3) con strutture e forme associative internazionali per analoghe finalita';
e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.
14. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore, ai componenti del comitato scientifico di cui al comma 11, lettera c), e ai magistrati addetti, e' corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, eventualmente ridotto ai sensi del comma 5. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.
15. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto; la struttura e' composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura e' assegnato un adeguato contingente di funzionari, di cui almeno tre funzionari di area III, di cui due con il profilo "di traduttore interprete" nelle lingue europee piu' diffuse e almeno un dipendente di area II.
16. L'ufficio amministrativo per le biblioteche:
a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
b) gestisce la biblioteca centrale;
c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.
17. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara la propria disponibilita' alla collaborazione scientifica gratuita eventualmente richiesta dall'Ufficio in relazione all'oggetto dell'incarico.
18. L'Ufficio gestisce la propria sezione nel sito internet istituzionale, avvalendosi delle risorse dedicate che saranno individuate da parte dello SCIT nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono.
19. Fino all'approvazione del bando tipo previsto dal comma 8, per la selezione dei magistrati addetti all'Ufficio si applica il bando tipo di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 3 marzo 2016.».
 
Art. 2

Dopo l'articolo 14 del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», inserito nel capo IV, e' aggiunto il seguente:

«14-bis. Formazione dei magistrati amministrativi di prima nomina.

1. I magistrati amministrativi di prima nomina partecipano a un periodo iniziale di formazione, della durata di quattro mesi, specificamente finalizzato alla conoscenza e acquisizione, in concreto, dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in ciascun grado di giudizio.
2. L'attivita' formativa, diretta dall'Ufficio Studi, si svolge a livello centrale mediante corsi settimanali.
3. La partecipazione dei magistrati di prima nomina ai corsi puo' avvenire in presenza o mediante collegamenti da remoto. Nell'ipotesi in cui il numero di magistrati di prima nomina sia inferiore a dieci unita', la formazione puo' svolgersi anche in sede decentrata mediante l'individuazione di un magistrato referente, da individuarsi nel Presidente della Sezione cui e' assegnato il singolo magistrato.
4. Sono oggetto obbligatorio della formazione, con partecipazione in presenza, le tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali o consultivi, l'utilizzo di tutte le apparecchiature informatiche nonche' le regole di deontologia e disciplinari.
5. La formazione puo' altresi' avere ad oggetto, tra l'altro, la disciplina in materia di appalti pubblici, profili rilevanti in tema di diritto dell'Unione europea e sulla C.E.D.U. nonche' in materia urbanistica e sull'espropriazione per pubblica utilita'.
6. L'elaborazione del programma e' affidata all'Ufficio Studi, previo parere del Comitato di indirizzo, e autorizzata dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa.
7. Durante il periodo di formazione il magistrato di prima nomina partecipa alle udienze presso l'Ufficio di appartenenza con esonero dalla trattazione delle cause di merito durante il primo mese di formazione, salvo ipotesi eccezionali e previa autorizzazione del CPGA. Nei successivi due mesi il carico di merito e' ridotto di due terzi mentre nel quarto mese e' ridotto di un terzo.
8. L'assenza all'udienza fissata in giorni coincidenti con quelli dedicati alla formazione e' da intendersi giustificata, senza possibilita' di recupero del carico di lavoro.».
 
Art. 3

Dopo l'art. 14-bis del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», inserito nel capo IV, e' aggiunto il seguente:

«14-ter. Ufficio per il Massimario.

1. E' istituito l'Ufficio del Massimario, con il compito istituzionale di analizzare sistematicamente la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, nonche' i pareri del Consiglio di Stato.
2. L'Ufficio e' diretto dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonche', ove possibile, la parita' di genere. Il coordinatore puo' fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla meta', con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio.
3. All'Ufficio del Massimario e' attributo, in posizione di autonomia ed in conformita' alle linee-guida adottate dal Consiglio di Presidenza, il compito di provvedere:
a) all'esame, alla selezione e alla massimazione dei provvedimenti della giustizia amministrativa di maggiore interesse;
b) alla redazione annuale della raccolta ragionata delle massime elaborate, da presentare al Consiglio di Presidenza entro il 1° marzo dell'anno successivo;
c) alla predisposizione e pubblicazione di una sintetica esposizione dei piu' recenti provvedimenti di speciale rilievo e importanza ("news");
d) alla compilazione e pubblicazione, con cadenza periodica, di una raccolta delle decisioni piu' rilevanti della giustizia amministrativa, nonche' della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'Uomo, della Corte costituzionale e delle sezioni unite della Corte di Cassazione, unitamente alle novita' normative di interesse ("newsletter");
e) alla redazione di relazioni periodiche di studio relative ai principali orientamenti della giustizia amministrativa;
f) alla elaborazione di appositi dossier, al fine di segnalare al Presidente del Consiglio di Stato i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione.
4. L'Ufficio del Massimario approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento, su proposta del Direttore, nel quale sono disciplinati i compiti del coordinatore organizzativo, i casi di sostituzione vicaria, le metodologie di assegnazione dei compiti ai relatori, cadenza e modalita' delle riunioni e delle assemblee, nonche' quanto altro ritenuto utile per assicurarne il funzionamento e l'autonomia.
5. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui quattro in servizio presso il Consiglio di Stato ed otto presso i Tribunali amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e tre con qualifica di Presidente di Tribunale amministrativo regionale o di sezione interna.
Per la selezione dei magistrati sono indetti interpelli periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato.
6. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi, possono essere nominati i magistrati che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio, ad eccezione di non piu' di uno fra:
1) incarichi di docenza presso universita' pubbliche o private ovvero presso enti di formazione pubblici o privati;
2) incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico.
Restano comunque consentiti, senza limiti, gli incarichi previsti a titolo gratuito.
In ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilita' dell'incarico con l'impegno richiesto.
Per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio del Massimario i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2.
7. Non possono essere nominati: i magistrati che compongono il Consiglio di Presidenza, i magistrati facenti parte dell'Ufficio Studi e formazione, i magistrati gia' titolari di incarichi interni, nonche' i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%. E' data preferenza, a parita' degli altri criteri, ai magistrati con minore anzianita' di ruolo e, a ulteriore parita', ai magistrati del genere meno rappresentato nella graduatoria. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilita', ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formera' una graduatoria separata tra componenti del Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di Presidenza. Nel caso di rinuncia o di decadenza, per i primi due anni il Consiglio di Presidenza attingera', per scorrimento, alla graduatoria gia' formata; successivamente sara' indetto nuovo interpello.
8. I magistrati selezionati sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello, rimangono in carica per la durata di quattro anni e, alla scadenza, non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello; in ogni caso non e' possibile far parte dell'Ufficio Studi e formazione ovvero dell'Ufficio del Massimario per un periodo complessivo superiore ad otto anni, anche non continuativi.
I magistrati che rivestono incarichi incompatibili devono dichiararlo all'atto della presentazione della domanda e, entro trenta giorni dalla nomina, devono rinunciare all'incarico; in mancanza decadono dalla nomina e il Consiglio di Presidenza procede allo scorrimento della graduatoria.
9. Ciascun Presidente di Tribunale amministrativo regionale nomina uno o piu' referenti dell'Ufficio del Massimario, con il compito di segnalare le decisioni di maggiore interesse e attualita', da trasmettere al componente dell'Ufficio territorialmente competente; l'incarico e' svolto in modo gratuito e costituisce titolo valutabile per la nomina quale componente dell'Ufficio del Massimario.
10. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore e ai magistrati addetti e' corrisposto il compenso annuale lordo spettante alle corrispondenti posizioni dei componenti dell'Ufficio Studi. Ai componenti dell'Ufficio, ove ricorrano i presupposti di legge e previa autorizzazione nominativa del direttore, spetta il trattamento di missione.
11. L'Ufficio si avvale della struttura di segreteria dell'Ufficio Studi.
12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 4, il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa.».
 
Art. 4

Il comma 4 dell'art. 16 del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», nel testo approvato con delibera n. 72 del 22 dicembre 2020, inserito nel capo IV, e' modificato nella parte evidenziata in grassetto:
«4. Al Segretariato generale della giustizia amministrativa sono addetti fino a sei magistrati nominati, previa acquisizione di disponibilita', per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta.».
 
Art. 5

La disciplina prevista nei precedenti articoli 1, 3 e 4 della presente delibera, riferita agli articoli 14, 14-ter e 16, comma 4, del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» entra in vigore il primo gennaio 2022.
Il decreto di recepimento della presente delibera e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2021

Il Presidente: Patroni Griffi Il Segretario: Carlotti