Gazzetta n. 225 del 20 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2021
Ulteriori indicazioni procedurali per l'individuazione degli enti del Terzo Settore o organizzazioni della societa' civile autorizzati all'esecuzione di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario.


IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero della salute;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2021 recante «Misure urgenti per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario alla popolazione durante l'emergenza COVID-19» registrato dalla Corte dei conti in data 15 aprile 2021 con il n. 1119;
Visto il proprio decreto datato 10 giugno 2021 recante «Indicazioni procedurali per l'individuazione degli enti del Terzo Settore o organizzazioni della societa' civile autorizzati all'esecuzione di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario»;
Viste le istanze pervenute dalle associazioni del Terzo Settore o organizzazioni della societa' civile per l'effettuazione dei test in parola entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del predetto decreto dirigenziale;
Ravvisata la necessita' di fornire ulteriori indicazioni in merito al successivo trattamento delle sopra citate istanze pervenute;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

Requisiti

1. Nel caso in cui la documentazione di cui al decreto dirigenziale 10 giugno 2021 sia pervenuta da un ente del Terzo Settore o da un'organizzazione della societa' civile con piu' sedi sul territorio nazionale l'eventuale autorizzazione e' limitata alle sedi indicate nell'istanza e in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 17 marzo 2021.
2. E' facolta' dei predetti enti o organizzazioni richiedere successivamente l'inserimento di ulteriori sedi in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 17 marzo 2021.
3. E' fatto obbligo agli enti o organizzazioni comunicare al Ministero l'intervenuta mancanza dei requisiti.
 
Art. 2

Comitato di valutazione

1. Per la valutazione della documentazione inviata entro il temine previsto dal decreto dirigenziale 10 giugno 2021 e di quella relativa a successive istanze di aggiornamento il Ministero si avvale, ai fini dell'autorizzazione, di un comitato di valutazione composto da rappresentanti della Direzione generale della prevenzione sanitaria, della sezione per la lotta contro l'Aids e della sezione per il volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato tecnico sanitario, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2018.
2. I componenti del comitato di valutazione sono individuati, con successivo decreto, tra i componenti delle predette sezioni che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.
3. Il presente decreto ha validita' limitata al periodo di durata del decreto ministeriale 17 marzo 2021.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: Rezza

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2498