Gazzetta n. 226 del 21 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 1 giugno 2021
Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B, BE, o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 116, comma 3, in materia di categorie di patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonche' delle modalita' di esercitazione alla guida di veicoli per i quali e' richiesta la predetta patente», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente della predetta categoria;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A», come modificato dal decreto 26 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2018), recante «Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle predette categorie;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle predette categorie B1 e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» come modificato dal decreto 6 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2014, n. 18), recante «Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di verifica delle capacita' dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle predette categorie C1, C, D1 e D;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014) recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», come modificato, da ultimo, dal decreto 5 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019), recante «Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente», ed in particolare l'art. 11 in materia di esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in materia di diagnosi di DSA;
Visto l'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)»;
Ritenuto necessario accordare ai candidati con diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 170 del 2010, strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente, compatibili con lo svolgimento delle predette prove con il sistema informatizzato in uso dal 2014;
Ritenuto di individuare adeguati strumenti compensativi nell'ausilio di file audio e nella disponibilita' di un tempo maggiorato rispetto a quello a disposizione per candidati non diagnosticati DSA;

Decreta:

Art. 1
Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi
nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il
conseguimento di una patente di guida.

1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento di una patente di guida, titolare di diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione in sede di visita per la verifica dei requisiti di idoneita' psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada.
2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 170 del 2010, la diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonche' da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle regioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)».
3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti privati accreditati e' firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato accordo.
4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto accordo, la stessa reca in allegato copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della regione oppure da documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.
 
Art. 2
Adempimenti del medico in sede di verifica dell'idoneita'
psico-fisica al conseguimento di una patente di guida

1. Il medico monocratico o la commissione medico locale di cui all'art. 119 del codice della strada, in sede di verifica dei requisiti di idoneita' psico-fisica del candidato al conseguimento di una patente di guida, acquisito il certificato di DSA eventualmente esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della predetta certificazione prima di concludere le operazioni per l'emissione del certificato medico dematerializzato.
2. La ricevuta di prenotazione dell'esame indica la durata complessiva dello stesso.
 
Art. 3
Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni
teoriche per il conseguimento di una patente di guida.

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, acquisita l'informazione della presenza di certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della predetta prova:
a) il candidato dispone di quaranta minuti, invece di trenta minuti;
b) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.
 
Art. 4
Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi
nell'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente.

1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova esame per il conseguimento di una carta di qualificazione del conducente o di integrazione della qualificazione posseduta, il candidato, titolare di diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione in sede di presentazione della relativa domanda di esame.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
 
Art. 5
Adempimenti dell'ufficio della motorizzazione o dell'autoscuola o del
centro di istruzione automobilistica.

1. Nell'inserimento della richiesta di esame per il conseguimento o l'integrazione certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente, l'ufficio della motorizzazione o l'autoscuola ai quali il candidato abbia esibito il certificato di diagnosi di DSA ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, contrassegna, nell'applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione contrassegna l'apposito campo che indica la necessita' di accordare al predetto candidato, in sede di esame, gli strumenti compensativi di cui all'art. 6.
2. La ricevuta di prenotazione dell'esame indica la durata complessiva dello stesso.
 
Art. 6
Strumenti compensativi nell'esame per il conseguimento della
qualificazione professionale di tipo carta di qualificazione del
conducente.

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, acquisita l'informazione della presenza di certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui all'art. 5, organizza sedute di esame, per il conseguimento o l'integrazione dell'abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della predetta prova:
a) il candidato dispone di centodieci minuti per l'esame relativo tanto alla parte comune quanto a quella specialistica del programma di qualificazione iniziale, invece di novanta minuti;
b) il candidato dispone di sessanta minuti per l'esame relativo alla sola parte comune del programma di qualificazione iniziale, invece di cinquanta;
c) il candidato dispone di cinquanta minuti per l'esame relativo alla sola parte specialistica del programma di qualificazione iniziale, invece di quaranta;
d) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.
2. Fino alla messa a disposizione dei file audio di cui al comma 1, lettera d), lo strumento compensativo ivi previsto e' sostituito da esame orale, autorizzato dal direttore dell'ufficio della motorizzazione su richiesta del candidato ed espletato da funzionario dal medesimo direttore nominato, usando una scheda di quiz come traccia dell'esame orale stesso.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' possibile presentare il certificato di diagnosi DSA, nelle forme e nei modi di cui agli articoli precedenti, per fruire degli strumenti compensativi in sede di esame, ivi previsti.
Roma, 1° giugno 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2346.