Gazzetta n. 227 del 22 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 10 agosto 2021
Adozione delle tariffe per autorizzazioni, permessi o concessioni per la realizzazione e la verifica di impianti e di infrastrutture energetiche.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, concernente la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/U E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto, in particolare, l'art. 23, comma 5, del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede che le spese per le attivita' svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi di cui al codice della navigazione quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime o per altre attivita' previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto, inoltre, il successivo art. 6, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui al comma 5;
Visto, altresi', il successivo art. 7, che prevede che le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 5;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attivita' svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e attivita' di collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le attivita' relative a istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative a cio' connesse, in attuazione dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
 
Allegato 1
(Articolo 2)
Tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle capitanerie
di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni,
volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e
amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e
operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni
demaniali marittime, di cui all'art. 23, comma 5, del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

verifiche di impianti e di infrastrutture energetiche (art. 23, comma 5):
+-------------------------+------------------------+----------------+ |attivita' ispettiva e | | | |conclusiva | Tariffa |euro 3.236,58 | +-------------------------+------------------------+----------------+ |attivita' fuori sede | | | |(eventuale)* | Tariffa (aggiuntiva) |euro 428,93 | +-------------------------+------------------------+----------------+
Nota
* Tariffa aggiuntiva dovuta nei casi in cui l'attivita' degli ispettori e' resa in localita' diversa dal comune in cui si trova la sede di servizio dell'ispettore.
 
Allegato 2
(Articolo 2)
Tariffe per i servizi resi dal personale civile del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il rilascio di
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e
alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le
relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti
necessita' logistiche e operative, comprese quelle relative al
rilascio di concessioni demaniali marittime, di cui all'art. 23,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
+-------------------------------------------+-------+--------------+ |Rilascio autorizzazione ex art. 9, comma 3,| | | |decreto legislativo n. 257/2016 |Tariffa|euro 1.824,94 | +-------------------------------------------+-------+--------------+ |Rilascio concessione ex art. 36 del codice | | | |della navigazione |Tariffa|euro 3.813,11 | +-------------------------------------------+-------+--------------+ |Collaudo ex art. 48 del regolamento di | | | |attuazione del codice della navigazione |Tariffa|euro 3.378,08 | +-------------------------------------------+-------+--------------+

 
Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1, tra cui quelle della commissione di collaudo all'uopo incaricata, sono a carico dei richiedenti e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresi', gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attivita'.
3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Le spese di missione della commissione di collaudo all'uopo incaricata, aggiuntive rispetto alla tariffa «Collaudo» di cui all'allegato 2, sono a carico della societa' richiedente.
 
Art. 3

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad esso intestato.
2. Nella causale del versamento e' specificato:
a) il riferimento all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 31, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attivita' di cui all'art. 1 svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto;
d) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 32, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attivita' di cui all'art. 1 svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2645