Gazzetta n. 228 del 23 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 giugno 2021
Disposizioni relative alla individuazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 4 del decreto del 26 novembre 2020, concernente «Disposizioni relative alle modalita' di applicazione dell'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Stoccaggio privato dei vini di qualita'».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2020 con il quale e' stato conferito al dott. Giuseppe Blasi, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 novembre 2020 n. 9341040 contenente «Disposizioni relative alle modalita' di applicazione dell'art. 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 relativo a «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Stoccaggio privato dei vini di qualita'»;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del 26 novembre 2020 il quale stabilisce che vengano individuati, con decreto ministeriale, gli organismi di controllo e le modalita' delle relative verifiche da effettuare;
Ritenuto pertanto necessario, procedere alla individuazione degli organismi di controllo di cui al citato art. 4, comma 1;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale del 26 novembre 2020 citato in premessa e' designato Agecontrol S.p.a. quale organismo abilitato a svolgere i controlli sulla misura dello stoccaggio privato dei vini di qualita'.
2. L' organismo di controllo di cui al comma 1 effettua le attivita' previste dal sopra citato art. 4 del decreto ministeriale 26 novembre 2020, verificando, in particolare, i seguenti aspetti:
generalita' del beneficiario;
presenza fisica del prodotto oggetto di contributo nei vasi vinari indicati in domanda, identificazione del prodotto oggetto di contributo (DOCG, DOC, IGT, vino atto o certificato) e rispondenza con la quantita' indicata in domanda;
presentazione della dichiarazione di giacenza al 10 settembre 2020 e presenza, nella stessa, del prodotto oggetto di stoccaggio;
controllo del registro telematico dello stabilimento al fine di verificare la rispondenza del prodotto stoccato con la dichiarazione di giacenza e la coerenza delle movimentazioni dello stesso;
3. La procedura di controllo termina con la redazione, da parte di Agecontrol, del verbale di chiusura da trasmettere ad Agea ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato decreto ministeriale 26 novembre 2020. La redazione del verbale determina lo svincolo del prodotto alla conclusione del periodo contrattuale di ammasso.
4. Ai sensi del comma 4, dell'art. 4 del decreto ministeriale del 26 novembre 2020 attuativo della misura, e' ammessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio. In questo caso sara' ammesso a contributo il quantitativo piu' basso tra quanto dichiarato e quanto accertato. Scostamenti maggiori del 5% comportano il mancato riconoscimento dell'aiuto. Difformita' tra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto emerso in fase di verifica da Agecontrol S.p.a. con riferimento alla qualita', quantita' ed ubicazione dei vini, comportano il mancato pagamento dell'aiuto, o l'incameramento della fidejussione in caso di pagamento anticipato, senza ulteriori sanzioni.
5. Fino all'espletamento dei controlli finali di chiusura dello stoccaggio di cui al comma 2, il prodotto oggetto della misura deve rimanere stoccato nei vasi vinari comunicati all'atto della domanda e non puo' essere in nessun modo esitato, pena il mancato pagamento del contributo.
6. Ulteriori modalita' procedurali e temporali sono definite da Agecontrol d'intesa con Agea OP.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2021

Il Capo Dipartimento: Blasi