Gazzetta n. 229 del 24 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 12 agosto 2021
Contributi a favore delle imprese di navigazione che operano con navi minori.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito «Quadro Temporaneo»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale», e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il comma 10-ter del medesimo art. 199, con il quale e' stato disposto che le disponibilita' residue di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare anche parzialmente le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto altresi' della riduzione dei costi sostenuti;
Visto il comma 662 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che all'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: ... (omissis) ... b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 contenente «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Considerato che, per le modalita' attuative delle previsioni recate dai suddetti commi 10-bis e 10-ter, il citato art. 199, comma 10-quater, rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze... (omissis) ...;
Considerato che il «Quadro Temporaneo» non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme gia' vigenti sugli aiuti di Stato;
Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 2697 final del 14 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art.
199, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
come modificato con legge n. 178/2020

1. Le imprese di navigazione che possono presentare domanda di accesso alla misura di aiuto di cui all'art. 199 comma 10-ter, sono quelle operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, di cui al seguente elenco:
a. trasporto marittimo e costiero di passeggeri:
trasporto di linea e non, di passeggeri su natanti progettati per navigare in mare aperto e in acque costiere: servizi di trasporto su motonavi da escursione, da crociera o natanti panoramici, servizi di trasporto su traghetti, lance-taxi etc.;
noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attivita' di pesca a bordo);
b. trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari):
trasporto di passeggeri lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d'acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni;
servizi di trasporto per vie d'acqua interne su motonavi da escursione o natanti panoramici;
noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d'acqua interne.
2. Al fine di accedere al contributo di cui all'art. 199, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato con legge 30 dicembre 2020, n. 178 quantificato in complessivi 10 milioni di euro, le imprese di cui al precedente comma 1 che abbiano subito una riduzione del fatturato registrato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, in misura pari o superiore al 20 per cento rispetto a quello registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, presentano, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda, come da modello in allegato A, trasmessa esclusivamente a mezzo pec alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it -, rendicontando la percentuale di diminuzione del fatturato subita secondo quanto previsto dal successivo comma 4 e presentando un apposito prospetto nel quale vengano esplicitate le singole voci ed il relativo valore (percentuale di diminuzione del fatturato) di cui al medesimo successivo comma 4.
3. La richiesta di contributo puo' essere presentata anche per periodi limitati rispetto all'arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purche' comunque compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo, la percentuale di diminuzione del fatturato deve essere conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da Covid-19 e deve essere riferita alla riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da Covid-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi e ai minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate. Nella diminuzione del fatturato sono da considerare i costi aggiuntivi sostenuti, direttamente connessi all'emergenza Covid-19, quali quelli relativi alla igienizzazione e sanificazione dei mezzi di trasporto, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e alle altre misure di contenimento direttamente applicabili. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.
5. Ai fini del calcolo secondo quanto previsto dal presente articolo, si tiene conto della metodologia costantemente seguita nella prassi dalla Commissione europea in applicazione dell'art. 107 (del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottraendo quindi alla perdita di fatturato, registrata rispetto all'anno precedente l'evento eccezionale, i costi non sostenuti e considerando i costi incrementali).
6. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, oltre che dal prospetto di cui al medesimo comma 2, da una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e recare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della societa' che attesti, sotto la propria responsabilita' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche la veridicita' dei dati della relazione, specificando in particolare che:
i minori ricavi nel periodo non sono derivanti da eventi societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica;
non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalita' analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni;
l'impresa (se diversa da microimpresa o piccola impresa) non si trovava gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019;
l'impresa (se microimpresa o piccola impresa gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019) non e' soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
7. Laddove la domanda sia presentata da medie e grandi imprese che erano gia' in difficolta' alla data del 31 dicembre 2019, l'impresa dovra' dimostrare che la perdita di fatturato subita sia conseguenza diretta di una misura restrittiva, specificando il dettaglio dei periodi di vigenza della misura mediante compilazione della tabella in allegato B, che sara' soggetta a separata notifica alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 107.2.b del TFUE.
8. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attivita' istruttoria e adotta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. In caso di accoglimento, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la medesima direzione procede al pagamento dell'indennizzo riconosciuto, nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto al paragrafo 22(a) del «Quadro Temporaneo», come emendato in data 28 gennaio 2021.
9. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
10. Il provvedimento di cui al comma 8, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole societa' beneficiarie, e' pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Amministrazione trasparente.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Verifica in ordine alle dichiarazioni rese

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese di navigazione ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese di navigazione si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. A tal fine il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni, controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese di navigazione e puo' altresi' acquisire, presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di contribuzione.
2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto ed il Ministero procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.
5. L'amministrazione provvede agli adempimenti indicati nel decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 3

Norme sulla cumulabilita'

1. Le misure di cui al presente decreto possono essere cumulate con aiuti de minimis e/o con aiuti ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e/o con aiuti concessi in base a diverse sezioni del «Quadro Temporaneo» in premessa citato.
 
Art. 4

Relazione alla Commissione europea

1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili presenta alla stessa una relazione sugli importi delle somme concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati qualora dovessero risultare superiori al danno subito come conseguenza diretta dell'epidemia da Covid-19.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2675