Gazzetta n. 229 del 24 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 3 agosto 2021, n. 129
Regolamento recante adeguamento della tariffa di' revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10»;
Visto l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, di adozione del «Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che fissa in € 45,00 la tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte presso le officine autorizzate;
Ritenuto necessario adeguare la predetta tariffa in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020;
Visto l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede «A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, e' riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione del presente comma»;
Ritenuto necessario indicare la decorrenza dell'aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020, al fine di evitare incertezze applicative, nonche' per assicurare la contestualita' temporale e operativa tra l'aumento della tariffa e la misura compensativa prevista dall'articolo 1, comma 706, della medesima legge n. 178 del 2020;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 effettuata con nota prot. n. 25101 del 2 luglio 2021 e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del giorno 8 luglio 2021, prot. n. 8063 P-.;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti
2 agosto 2007, n. 161

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, le parole «e' fissata in € 45,00» sono sostituite dalle seguenti: «e' fissata in € 54,95».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 80, comma 12, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
Art. 80 (Revisioni). - (Omissis).
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 705, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023):
«(Omissis).
705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui
all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del
citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2
agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95
euro.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile
2021:
«Art. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili). - 1. Il
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e'
ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili".
2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili" e "Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti".».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 agosto 2007, n. 161 (Regolamento recante la
fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di
revisione dei veicoli), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007.
- Si riporta l'articolo 1, commi 706 e 707, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«(Omissis).
706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di
cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, e'
riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri",
ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo
temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale
rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo
80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere
riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola
volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il buono di
cui al presente comma e' riconosciuto nel limite delle
risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce le modalita' di
attuazione del presente comma.
707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' istituito un fondo con una dotazione di 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161
(Regolamento recante la fissazione delle tariffe
applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Revisioni svolte presso le officine
autorizzate). - 1. La tariffa relativa alle operazioni di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite
dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' fissata in euro 54,95 che
l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa
interessata. A tale tariffa e' aggiunta quella prevista al
punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre
1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con
le modalita' previste dall'articolo 1, per l'annotazione
dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.».
 
Art. 2

Decorrenza dell'aumento della tariffa

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2021.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2762