Gazzetta n. 231 del 27 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 settembre 2021
Erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'art. 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalita' dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' di sistema portuale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994;
Visto l'art. 1, comma 579 della legge n. 205 del 2017 in base al quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili gia' censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorita' di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalita' degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all'art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 il quale dispone che per le dichiarazioni di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilita' da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 per effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unita' immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578;
Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha ridisciplinato l'IMU ai commi da 739 fino a 783;
Visto l'art. 1, comma 582 della legge n. 205 del 2017 il quale prevede, tra l'altro, che entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020;
Visto il decreto 22 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato, ai sensi del primo periodo del medesimo comma 582 dell'art. 1, di concerto con il Ministro dell'interno, con cui e' stata disposta l'erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali;
Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi 579 e 580 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;
Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 dalla legge n. 160 del 2019 e' stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;
Considerato che a decorrere dal 2020, per effetto delle disposizioni recate dai commi da 578 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, si verifica una perdita di gettito da compensare con il contributo di cui al citato comma 582 del medesimo art. 1, tenuto conto di quanto gia' attribuito con il decreto 22 dicembre 2020;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che, nella seduta del 22 giugno 2021, ha espresso parere favorevole.

Decreta:

Art. 1

Comuni cui spetta il contributo

1. Con il presente decreto, in attuazione del comma 582 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto di quanto gia' attribuito con il decreto 22 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, l'ulteriore contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito secondo gli importi indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto in cui e' altresi' contenuta la metodologia del riparto.
2. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei primi due periodi del comma 582 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Il Ministro dell'interno
Lamorgese
 
Allegato A

Schema di riparto e nota metodologica concernenti il contributo compensativo del minor gettito IMU a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

Premessa.
L'art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle autorita' di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati in concessione a privati.
Sono censite nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.
Il successivo comma 579 ha previsto la facolta', a decorrere dal 1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili sopra indicati, ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti in categorie catastali diverse dalla E/1.
Il medesimo comma 579, a seguito della modifica apportata dall'art. 93 del decreto-legge n. 104/2020, precisa che le rendite catastali rideterminate a seguito della revisione del classamento di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020 relativamente agli atti di aggiornamento presentati entro il 31 dicembre 2020.
Viene altresi' precisato (comma 581) che tra le unita' immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
Il comma 580 della medesima legge di bilancio stabilisce invece i criteri e le modalita' di accertamento delle dichiarazioni di cui all'art. 28 del R.D.L. n. 652/1939 (cosiddette nuove costruzioni), presentate in catasto nel corso del 2019 e relative agli immobili indicati dal comma 578. Per tali dichiarazioni la successiva revisione del classamento degli immobili dichiarati, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, e' effettuata d'ufficio - entro il 31 marzo 2020 - dai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate.
Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai fini delle imposte immobiliari locali, il comma 582 della legge di bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra i comuni interessati secondo la seguente procedura:
a. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.
b. entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021 relativi alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. La determinazione del contributo avviene nel limite massimo dello stanziamento annuo di 9,35 milioni di euro e al fine di verificare il rispetto di tale limite, si tiene conto di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al punto a).
c. con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 ottobre 2022, si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica viene effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.
Con il decreto 22 dicembre 2020 e' stato effettuato un primo ristoro in misura pari a 614.738,79 euro ai comuni interessati dalle revisioni catastali in esame relativamente alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019 secondo quanto indicato nel punto a).
Con il decreto in esame si procede invece al ristoro della ulteriore perdita di gettito conseguente alle rendite proposte nel corso dell'anno 2020, secondo quanto descritto nel punto b).

Determinazione del contributo.
Con nota n. 101516 del 22 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - i dati relativi alle rendite proposte nel corso del 2020 e quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020 per ciascuna unita' immobiliare oggetto di variazione finalizzata alla revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.
In particolare, l'Agenzia delle entrate ha inviato le seguenti tipologie di dati:
i dati relativi a tutte le unita' immobiliari oggetto di una variazione presentata in catasto nell'anno 2020 e finalizzata esclusivamente alla revisione del classamento in categoria E1 secondo quanto indicato dal citato comma 579;
i dati relativi a tutte le unita' immobiliari oggetto di altre variazioni, non espressamente codificate ai fini delle comunicazioni da rendere al Ministero dell'economia e delle finanze, ma che hanno comunque comportato una contestuale revisione del classamento in categoria E1. Atteso che per tali specifiche variazioni assumono rilievo sia i dati delle unita' immobiliari originarie che i dati delle unita' immobiliari derivate, le stesse sono state organizzate raggruppandole per ciascuna dichiarazione presentata.
La prima categoria di dati fa riferimento a una lista di 107 unita' immobiliari ubicati in 16 comuni mentre la seconda categoria di dati riguarda 12 dichiarazioni, ciascuna per uno o piu' immobili ubicati in 6 comuni (gia' interessati dalle variazioni del primo elenco).
In relazione ai dati trasmessi si evidenziano, tra l'altro, le seguenti informazioni:
i dati catastali dell'immobile (comune e mappa);
i dati catastali di rendita e categoria catastale al 1° gennaio 2020;
i dati catastali di rendita e categoria catastale prima della proposta di rettifica;
i dati catastali di rendita e categoria proposti dal contribuente;
i dati catastali di rendita e categoria catastale eventualmente gia' accertati dall'Agenzia delle entrate.
Ai fini della determinazione della perdita di gettito, sono state considerate entrambe le categorie di dati sopra descritte. In particolare, per ciascun immobile sono stati assunti come dati catastali di partenza quelli relativi ai dati in atti prima della richiesta. Alla base imponibile calcolata secondo le disposizioni vigenti in materia di IMU sono state poi applicate le ultime aliquote comunali deliberate per le categorie interessate ottenendo il relativo ammontare di imposta.
Sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle entrate si rileva pertanto una perdita di gettito annua stimata a decorrere dall'anno 2020 in circa 5,3 milioni di euro per IMU quota Stato e circa 2 milioni di euro per IMU quota comune.
Considerato quanto gia' attribuito ai comuni interessati con il decreto 22 dicembre 2020 e stante la congruita' dello stanziamento previsto in 9,35 milioni di euro su base annua, si riporta nella tabella seguente la distribuzione territoriale della ulteriore perdita di gettito IMU (solo quota comune) da ristorare agli enti indicati:

Parte di provvedimento in formato grafico