Gazzetta n. 231 del 27 settembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
Visto l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilita' economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricita' e gas;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
 
ALLEGATO 1
(di cui all'art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Misure per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
 
Art. 3
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus
sociale elettrico e gas

1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
 
Art. 4
Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica
Visto, il Guardasigilli: Cartabia