Gazzetta n. 232 del 28 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 luglio 2021
Modalita' e termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti territoriali, di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare la lettera d) che definisce lo strumento del «Patto territoriale»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Ministero delle attivita' produttive del 27 aprile 2006, n. 215, recante il regolamento concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilita' del responsabile unico del contratto d'area e del soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000, approvato con decreto direttoriale del 4 aprile 2002, n. 115374;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche' degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 29, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e, in particolare, l'art. 28 recante «Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area»;
Considerato che il citato art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce, al comma 1, le procedure per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione dei termini e delle modalita' per la presentazione, da parte delle imprese beneficiarie, delle dichiarazioni attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;
Considerato, altresi', che il medesimo art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce, al comma 3, che le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti e fatti salvi gli impegni gia' assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni gia' autorizzate, nonche' le risorse necessarie per la copertura degli oneri per controlli e ispezioni, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, e demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione dei criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonche' la disciplina per l'attuazione dei citati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive di soggetti che hanno dimostrato capacita' operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei patti territoriali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, che definisce, in attuazione dell'art. 28 comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i termini e le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie al fine di consentire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, assegnando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione delle citate dichiarazioni sostitutive;
Visto il decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021 che individua, in attuazione dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonche' la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacita' operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei patti territoriali;
Visto, in particolare, che l'art. 3, comma 1 del succitato decreto del 30 novembre 2020 dispone che, con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono assegnate le risorse residue dei patti territoriali, cosi' come definite dal precitato art. 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2 dello stesso decreto del 30 novembre 2020;
Tenuto conto che il succitato decreto del 30 novembre 2020 dispone altresi' che, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite dallo stesso decreto, il Ministero si avvale di Unioncamere, anche mediante proprie strutture che operano in regime di in house providing ovvero altri enti qualificati del sistema camerale, attraverso la stipula di apposita convenzione;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del sopra citato decreto del 30 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti a finalita' regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto al soggetto beneficiario, contenente l'elenco delle aree del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
d) «Commissione di valutazione»: la commissione nominata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, costituita da cinque componenti, di cui tre in rappresentanza del Ministero, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno in rappresentanza di Unioncamere;
e) «decreto 30 novembre 2020»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 19 del 25 gennaio 2021;
f) «enti locali»: i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modiche e integrazioni;
g) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis;
h) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
i) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente;
j) «interventi»: singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota;
k) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
l) «patti territoriali» o «patto territoriale»: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
m) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonche' dall'allegato I del regolamento GBER, del regolamento ABER e del regolamento FIBER;
n) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
o) «progetto pilota» o «progetti pilota»: l'insieme di interventi pubblici e/o imprenditoriali, materiali e immateriali, realizzati da enti locali e PMI;
p) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
q) «Registro SIAN»: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
r) «Registro SIPA»: la sezione applicativa del Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
s) «Regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
t) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
u) «Regolamento FIBER»: il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
v) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
w) «risultato operativo»: il risultato operativo cosi' come definito all'art. 2, punto 39 del regolamento GBER;
x) «servizi innovativi»: servizio nuovo o sensibilmente migliorato rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato, basato sull'utilizzo di tecnologie digitali;
y) «soggetti/o beneficiari/io»: enti locali e PMI titolari degli interventi che costituiscono il progetto pilota;
z) «soggetti/o responsabili/e»: i soggetti responsabili di patti territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997;
aa) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
bb) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
cc) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
 
Art. 2

Finalita'

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto 30 novembre 2020, il presente decreto definisce le modalita' e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell'ambito dei patti territoriali.
2. Il presente decreto definisce, altresi', il soggetto gestore dell'intervento, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le condizioni e le soglie minime di ammissibilita' e gli ulteriori elementi utili per l'attuazione dell'intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalita' di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto e' Unioncamere.
2. Unioncamere provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi ai soggetti responsabili e supporta il Ministero nello svolgimento delle attivita' ad esso attribuite dal decreto 30 novembre 2020 e previste dal presente decreto.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero e Unioncamere sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste e determinati i relativi oneri che sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4 nel limite individuato dall'art. 9 del decreto 30 novembre 2020, nonche' stabilite le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziare a Unioncamere.
 
Art. 4

Risorse finanziarie disponibili

1. Per l'assegnazione dei contributi previsti dal presente decreto le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 105.000.000,00 (centocinque milioni), comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 3 e delle spese di funzionamento di cui all'art. 6, comma 6, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
2. Le predette disponibilita' potranno essere incrementate da eventuali ulteriori risorse residue dei patti territoriali resesi disponibili.
 
Art. 5

Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i soggetti responsabili di patti territoriali ancora operativi che, alla data di presentazione della domanda:
a) dispongono di una sede localizzata nell'area di intervento del patto territoriale;
b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
2. I soggetti di cui al comma 1, qualora costituiti sotto forma di impresa, alla data di presentazione della domanda di assegnazione dei contributi devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) non essere destinatari di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
d) non avere legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
3. Ciascun soggetto responsabile puo' presentare una sola domanda di assegnazione dei contributi relativa ad un solo progetto pilota.
 
Art. 6

Progetti pilota ammissibili e ammontare massimo del contributo

1. Sono ammissibili i progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.
2. Ogni progetto pilota di cui al comma 1 deve essere costituito da interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti e riguardare una, o al massimo due, delle seguenti tematiche:
a) Competitivita' del sistema produttivo, in relazione alle potenzialita' di sviluppo economico dell'area interessata: sviluppo e consolidamento di PMI gia' esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;
b) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilita' ambientale e di miglioramento dell'accessibilita' a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilita' sostenibile condivisa;
c) Transizione ecologica: trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata all'aumento della sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell'efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un'ottica di economia circolare (eco-design, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico), la riduzione dell'utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi;
d) Autoimprenditorialita': creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani inattivi, in relazione alle potenzialita' di sviluppo economico dell'area interessata;
e) Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne: progetti di investimento inerenti alla riqualificazione territoriale dell'area di riferimento del patto territoriale.
3. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti pilota devono:
a) essere realizzati nell'area di riferimento del patto territoriale;
b) prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al «progetto di fattibilita' tecnica ed economica», cosi' come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente;
c) essere ultimati entro sessanta mesi per quanto riguarda gli interventi pubblici ed entro quarantotto mesi per gli interventi imprenditoriali dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende, per quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
4. Gli interventi facenti parte del progetto pilota sono ammissibili, secondo quanto stabilito nel Capo II del presente decreto per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali e secondo quanto stabilito nel Capo III del presente decreto per quanto riguarda gli interventi pubblici.
5. L'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota e' pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi delle spese di funzionamento di cui al successivo comma 6.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 1, del decreto del 30 novembre, i soggetti responsabili possono destinare alla copertura delle spese di funzionamento una quota non superiore al 5 (cinque) per cento delle risorse ad essi assegnate per la realizzazione del progetto pilota. L'ammontare complessivo delle spese di funzionamento deve essere indicato dal soggetto responsabile al momento della presentazione della domanda di assegnazione dei contributi.
 
Art. 7

Preselezione degli interventi da parte dei soggetti responsabili

1. Gli intervenenti imprenditoriali e/o pubblici che costituisco il progetto pilota devono essere selezionati dai soggetti responsabili sulla base di una procedura trasparente e aperta e sono ammissibili secondo quanto stabilito, rispettivamente, al Capo II e al Capo III del presente decreto.
2. La domanda di agevolazione presentata dai soggetti beneficiari in risposta alla procedura di selezione di cui al comma 1 contiene, oltre ai contenuti specifici previsti dalla stessa procedura e a un'attestazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilita', almeno i seguenti elementi:
a) nome e dimensioni del soggetto richiedente;
b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto;
d) elenco dei costi del progetto;
e) tipologia di agevolazione richiesta e importo del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione del progetto.
 
Art. 8

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono i soggetti titolari degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali selezionati dai soggetti responsabili e previsti nell'ambito dei progetti pilota ammessi.
2. Possono presentare la domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2, per la realizzazione di interventi imprenditoriali, le PMI che, alla data di presentazione della stessa domanda:
a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
d) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
f) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
g) non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, all'art. 2, punto 14 del regolamento ABER e all'art. 3, punto 5 del regolamento FIBER;
h) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione.
3. Possono presentare la domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2, per la realizzazione di interventi pubblici, gli enti locali che, alla data di presentazione della stessa domanda:
a) hanno sede legale nell'area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal progetto pilota;
b) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 56 del regolamento GBER, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.
 
Art. 9
Procedura di accesso e modalita' e termini di presentazione delle
domande

1. L'assegnazione dei contributi ai soggetti responsabili avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
2. Le domande di assegnazione dei contributi devono essere trasmesse al soggetto gestore esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto responsabile proponente al seguente indirizzo PEC progetti.pilota@legalmail.it a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale al 15 febbraio 2022. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalita' di trasmissione delle domande.
3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). La domanda, pena l'improcedibilita' della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto responsabile proponente.
4. Ai fini della presentazione della domanda di assegnazione dei contributi, il soggetto responsabile proponente dovra' allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante:
a) progetto pilota (redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto);
b) studio di fattibilita' tecnico economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta;
c) analisi costi benefici sulla fattibilita' economico finanziaria dei singoli interventi;
d) previsioni economico finanziarie fino al termine delle attivita' dei singoli interventi;
e) documentazione atta a dare evidenza della procedura di selezione applicata dal soggetto responsabile proponente e che la stessa sia stata attuata in modalita' trasparente ed aperta;
f) copia delle domande di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2, relative agli interventi pubblici e/o imprenditoriali selezionati dal soggetto responsabile proponente e facenti parte del progetto pilota oggetto di richiesta di assegnazione dei contributi.
5. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto responsabile proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
6. Come data di presentazione della domanda e' assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilita' derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto responsabile proponente.
 
Art. 10
Istruttoria delle domande, assegnazione dei contributi e concessione
delle agevolazioni

1. L'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi e' effettuata dal soggetto gestore con riferimento alla completezza e alla regolarita' della domanda, alla verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, nonche' alla verifica dei requisiti di ammissibilita' dei singoli interventi costituenti il progetto pilota e delle relative agevolazioni concedibili.
2. La positiva conclusione delle verifiche di cui al comma 1 e' condizione indispensabile per proseguire con la valutazione tecnica da parte della Commissione di valutazione.
3. Le attivita' istruttorie sono svolte entro centoventi giorni dalla data di chiusura della finestra di presentazione dei progetti pilota, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.
4. Al termine delle attivita' istruttorie, la Commissione di valutazione redige una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del decreto 30 novembre 2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell'allegato 3 al presente decreto. In caso di parita' di punteggio, verra' preferita nella graduatoria la domanda che ha ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), punto 5 del decreto 30 novembre 2020.
5. I punteggi minimi richiesti per l'ammissibilita' sono anch'essi specificati nell'allegato 3 al presente decreto.
6. Per le domande di assegnazione dei contributi che non hanno superato l'istruttoria di cui al comma 1 o che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' previste nell'allegato 3, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti previsti del presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Il Ministero approva la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione e assegna i contributi iniziali ai soggetti responsabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In relazione all'ultima domanda agevolabile, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle richieste agevolative previste dalla domanda, i contributi sono concessi in misura parziale, previo confronto con il soggetto responsabile ed eventuale rimodulazione del progetto pilota.
8. I soggetti responsabili assegnatari dei contributi procedono, con riferimento ai singoli interventi che costituiscono il progetto pilota, all'acquisizione della documentazione antimafia, ove necessaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto legislativo e, con riferimento ai singoli interventi che costituiscono il progetto pilota inquadrati nell'ambito della normativa relativa agli aiuti di Stato, alle necessarie verifiche nell'ambito dei competenti Registro nazionale aiuti, Registro SIAN e Registro SIPA e alla successiva registrazione degli aiuti individuali.
9. Concluse le verifiche di cui al comma precedente, i soggetti responsabili procedono con l'adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni nei confronti dei singoli soggetti beneficiari.
 
Art. 11

Obblighi e compiti dei soggetti responsabili

1. I soggetti responsabili sono obbligati:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto e delle ulteriori possibili condizioni contenute nel provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6;
b) a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
c) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del completamento del progetto pilota, ai fini del controllo tecnico-amministrativo, la documentazione giustificativa, in originale o in copia, raggruppata per ogni intervento pubblico e imprenditoriale;
d) a sottoporre ad approvazione del Ministero, motivando adeguatamente, eventuali variazioni sostanziali del progetto pilota, anche generate da un'economia di spesa, anche ai fini del possibile reimpiego delle stesse economie;
2. I soggetti responsabili svolgono i compiti gestionali e assumono le seguenti responsabilita':
a) assistenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni per quanto concerne le procedure di funzionamento dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto;
b) svolgimento di compiti di vigilanza e di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali;
c) richiesta al Ministero prima di procedere alla revoca delle agevolazioni concesse, nei casi previsti all'art. 16;
d) erogazione, tramite CDP, delle quote di contributo concesse ai soggetti beneficiari, previa verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente quota di investimento e di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa;
e) approvazione delle varianti in corso d'opera, e dell'utilizzo del ribasso d'asta, nonche' invio delle stesse al Ministero per l'ulteriore approvazione;
f) verifica finale della conformita' del progetto pilota realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, ovvero a quello variato, che abbia conseguito le prescritte approvazioni, se dovute;
g) approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato e determinazione del relativo ammontare delle agevolazioni spettanti, ed invio del relativo provvedimento al Ministero per l'asseverazione;
h) invio al Ministero del report semestrale di avanzamento di cui all'art. 15, comma 2;
i) verifica della realizzazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari.
3. Il mancato assolvimento da parte del soggetto responsabile degli obblighi di cui al comma 1 e dei compiti gestionali di cui al comma 2 comporta la revoca da parte del Ministero dei contributi eventualmente assegnati per la copertura delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 8 del decreto 30 novembre 2020.
 
Art. 12

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) ultimare gli interventi entro il termine di cui all'art. 6 comma 3, lettera c);
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
e) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita' o ai beni di investimento, affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
2. I soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto al precedente comma, sono tenuti a:
a) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
b) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;
c) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
 
Art. 13
Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti
beneficiari

1. Per gli interventi imprenditoriali l'importo delle agevolazioni concesse e' reso disponibile da CDP ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalita':
a) una prima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa che puo' essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del soggetto responsabile, per un valore pari all'anticipazione concessa;
b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del soggetto responsabile della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
c) erogazione dell'ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato (di seguito «Provvedimento definitivo»), emanato dal soggetto responsabile stesso.
2. Relativamente agli interventi imprenditoriali, le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a CDP dal soggetto responsabile:
a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformita' all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
c) eventuali certificazioni;
d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);
e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
3. La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovra' essere inviata telematicamente al soggetto responsabile entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sara' facolta' del soggetto responsabile richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.
4. Per gli interventi pubblici le agevolazioni concesse sono rese disponibili da CDP ai soggetti beneficiari con le seguenti modalita':
a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10 per cento delle agevolazioni concesse;
b) in piu' quote successive fino al 90 per cento delle agevolazioni concesse, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
c) a saldo, per l'importo residuo delle agevolazioni concesse.
5. CDP da' corso a ciascuna delle erogazioni relative agli interventi pubblici sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario ed inviata tramite il soggetto responsabile.
6. Le richieste di erogazione relative agli interventi pubblici sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ovvero, in sua assenza, dal responsabile dell'ufficio titolare del procedimento relativo alla realizzazione del progetto pilota, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni e servizi per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e' inoltre subordinata alla comunicazione da parte del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonche' previa comunicazione tramite il soggetto responsabile, dell'intervenuta positiva verifica del provvedimento definitivo da parte del Ministero.
 
Art. 14
Rendicontazione ed erogazione dei contributi ai soggetti responsabili

1. I soggetti responsabili provvedono alla rendicontazione al Ministero delle spese di funzionamento di cui all'art. 8 del decreto 30 novembre 2020. CDP provvede all'erogazione ai soggetti responsabili delle relative somme, previa autorizzazione del Ministero. Tale ammontare complessivo e' ripartito in dieci quote semestrali, di pari importo, previa rendicontazione delle spese di funzionamento, a partire dalla prima quota erogata entro trenta giorni dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. L'ultima erogazione e' subordinata alla presentazione di una relazione illustrativa, da parte del soggetto responsabile al Ministero, attestante la positiva conclusione del progetto pilota e il relativo importo erogato ai singoli soggetti beneficiari.
2. Rientrano tra le spese di funzionamento le spese sostenute dal soggetto responsabile nello svolgimento delle attivita' previse dal presente decreto, come definite nel provvedimento di assegnazione dei contributi cui all'art. 10, comma 6.
 
Art. 15

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e i soggetti responsabili possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonche' l'attuazione degli stessi.
2. Ai fini del monitoraggio dei termini di realizzazione e dello stato di attuazione dei progetti pilota i soggetti responsabili inviano al Ministero un report semestrale di avanzamento.
 
Art. 16

Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 12;
e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di cui all'art. 6, comma 3, lettera c). La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
f) impossibilita' di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15;
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni concesse sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, nei seguenti casi:
a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attivita' economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
d) trasferimento dell'attivita' economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.
3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
 
Art. 17

Protezione dei dati personali

1. I dati personali dei quali il soggetto gestore, il Ministero e i soggetti responsabili entrano in possesso a seguito del presente decreto vengono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 18

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:
a) progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 19;
b) progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 20;
c) progetti di innovazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 21;
d) progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 22;
e) progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 23;
f) progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo le disposizioni di cui all'art. 24.
2. In funzione dell'ambito tematico del progetto pilota, prescelto ai sensi dell'art. 6, comma 2, ciascun soggetto responsabile individua una o piu' disposizioni del presente Capo applicabili alla specifica procedura di selezione.
3. In alternativa alle forme di agevolazione previste agli articoli 19, 20 e 21, ferme restando le ulteriori disposizioni previste nei medesimi articoli laddove compatibili con il regolamento de minimis, le agevolazioni possono essere concesse dal soggetto responsabile ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni nei limiti di quanto previsto all'art. 5 del regolamento de minimis.
 
Art. 19

Progetti di investimento

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono:
a) la realizzazione di una nuova unita' produttiva;
b) l'ampliamento di una unita' produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
2. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori;
d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
e) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.
3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalita' del progetto di investimento. Detti costi riguardano:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite trenta per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalita' rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento;
e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del duecento per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:
a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento GBER, nel caso in cui l'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale vigente al momento della concessione;
b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento GBER, nel caso in cui l'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite alle precedenti lettere a) e b). Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al venti per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al dieci per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.
6. Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma:
a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al venticinque per cento dei costi ammissibili complessivi;
b) una volta completato, l'investimento e' mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Cio' non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attivita' economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non puo' essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensita' di aiuto piu' elevata.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.
 
Art. 20

Progetti di avviamento

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento GBER e all'art. 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attivita' esistenti. Tali progetti devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del regolamento GBER, non costituiti da piu' di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 22, comma 2 del regolamento GBER;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
e) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria.
2. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalita' dello stesso, rispetto ai quali il proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
3. Ai fini dell'ammissibilita' i costi devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di avviamento;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.
 
Art. 21

Progetti di innovazione

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del regolamento GBER e all'art. 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione. Tali progetti devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori;
d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
e) non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
3. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 2 devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto innovazione;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 29 del regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al cinquanta per cento dei costi ammissibili.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.
 
Art. 22
Progetti di investimento nel settore della produzione agricola
primaria

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all'art. 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguono almeno uno dei seguenti obbiettivi definiti al punto 3 del citato art. 14:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversita' delle specie e degli habitat, nonche' valorizzazione in termini di pubblica utilita' delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purche' si tratti di investimenti non produttivi;
e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, attivi nel settore della produzione agricola primaria;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attivita' o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attivita', a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attivita';
d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
e) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.
3. Sono ammissibili i costi definiti all'art. 14, comma 6 del regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalita' dello stesso, rispetto ai quali il proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto investimento;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'art. 14 del regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:
a) al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di unita' produttiva localizzata nelle aree definite all'art. 14, comma 12, lettera c) del regolamento ABER;
b) al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di unita' produttiva localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).
7. Le intensita' di aiuto di cui al comma 6 possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 e 14 dell'art. 14 del regolamento ABER.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER;
b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.
 
Art. 23
Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all'art. 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, attivi nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attivita' o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attivita', a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attivita';
d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
e) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.
3. Sono ammissibili i costi definiti all'art. 17, comma 5 del regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalita' dello stesso, rispetto ai quali il proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto investimento;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'art. 17 del regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:
a) al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di unita' produttiva localizzata nelle aree definite all'art. 17, comma 9, lettera c) del regolamento ABER;
b) al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di unita' produttiva localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER;
b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.
 
Art. 24
Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento FIBER, i progetti di investimento che perseguono gli obbiettivi e che rientrano nel campo di applicazione dei seguenti articoli del medesimo regolamento:
a) art. 26 «Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, e all'art. 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'art. 41, paragrafo 10, di detto regolamento;
b) art. 28 «Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, e all'art. 43 del regolamento (UE) n. 508/2014;
c) art. 31 «Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura», purche' soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;
d) art. 41 «Aiuti alle misure di commercializzazione», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 68 del regolamento (UE) n. 508/2014;
e) art. 42 «Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 508/2014.
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
b) essere realizzati nell'area di intervento del progetto pilota;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
3. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalita' dello stesso, rispetto ai quali il proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento FIBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al cinquanta per cento dei costi ammissibili.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento FIBER.
 
Art. 25

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi che prevedono la realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici, secondo le disposizioni di cui all'art. 26.
2. In funzione dell'ambito tematico del progetto pilota, prescelto ai sensi dell'art. 6, comma 2, ciascun soggetto responsabile individua una o piu' disposizioni del presente Capo applicabili alla specifica procedura di selezione.
 
Art. 26

Progetti infrastrutturali pubblici

1. Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i progetti che prevedono la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del Patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attivita' economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalita' e gli obiettivi del progetto pilota.
2. Ai fine dell'ammissibilita' i progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 3, nell'area di intervento del progetto pilota;
b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori;
d) avere una durata non superiore a sessanta mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.
3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2 ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto.
4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale e' assegnato un contributo nella misura massima del cento per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.
5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, ossia sussistano gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del regolamento GBER e all'art. 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non puo' in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.
6. Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5:
a) le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
b) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.
 
Art. 27

Disposizioni finali

1. Ferma restando la registrazione dei singoli aiuti individuali da parte dei soggetti responsabili ai sensi di quanto previsto dall'artico 10, comma 7 del presente decreto, il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita', informazione e di relazione derivanti dall'istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento GBER, dal regolamento ABER e dal regolamento FIBER.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il direttore generale: Bronzino
_________ Avvertenza:
Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' stato pubblicato in data 3 agosto 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 838