Gazzetta n. 234 del 30 settembre 2021 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali, quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.



Il giorno 4 agosto 2021, dalle ore 11,00 alle ore 11,20, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

Parte di provvedimento in formato grafico

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Accordo di interpretazione autentica secondo le modalita' comunicate e concordate fra le medesime.
 
Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41, comma 5 del
C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001
per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico
1998-1999

Premesso che, con ordinanza del 31 luglio 2020, emessa ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, pervenuta all'Aran, in data 3 agosto 2020, prot. E n. 0005090, il Tribunale civile di Ferrara - Sez. Lavoro - in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero R.G. n. 276/2019 e promossa da Ornella Cavallari contro Comune di Ferrara, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, e' necessario, in via pregiudiziale, risolvere la seguente questione interpretativa:
«se la funzione dirigenziale piu' elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, decreto legislativo n. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale piu' elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
Rilevato che la questione controversa attiene all'interpretazione dell'art. 41, comma 5 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 secondo la quale «5. Gli enti assicurano, altresi', nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacita' di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale piu' elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della piu' elevata posizione organizzativa».
Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 41, comma 5 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 nel testo che segue:

Art. 1.

Clausola di interpretazione autentica

1. La previsione dell'art. 41, comma 5 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 (quadriennio 1998-2001 e biennio 1998-1999) deve essere interpretata nel senso che gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacita' di spesa, che l'allineamento della retribuzione di posizione del segretario si applichi sia alla retribuzione di posizione del dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato, sia a quella del dirigente assunto con contratto a tempo determinato nel caso in cui la retribuzione di posizione di quest'ultimo sia stata determinata esclusivamente in applicazione dei limiti e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza degli enti locali e, quindi, a seguito di regolare pesatura della posizione dirigenziale.