Gazzetta n. 237 del 4 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 luglio 2021, n. 135
Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e societa' di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti i decreti ministeriali 20 giugno 2012, nn. 144 e 145 e 25 giugno 2012, n. 146, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalita' di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 29 ottobre 2012, con il quale e' istituita la Commissione centrale per i revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e, in particolare, il comma 3-bis il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalita' di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto delle garanzie per gli iscritti nel Registro;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e, in particolare, il capo I recante i principi generali e la disciplina delle sanzioni amministrative;
Viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, concernente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice per l'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 ottobre 2019 e del 23 marzo 2021;
Vista la nota n. 6093 del 21 maggio 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
b) registro: il registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo;
c) commissione: la Commissione centrale per i revisori legali istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo;
d) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze;
e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale».

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
direttiva 84/253/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
concernente: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68,
S.O.
- La direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
maggio 2014, n. L 158.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 6,
7, 21 e 25 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE):
«Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale). - 1. L'esercizio della revisione legale e'
riservato ai soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le
persone fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale,
tra quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi
dell'articolo 3;
d) hanno superato l'esame di idoneita'
professionale di cui all'articolo 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante, secondo le modalita'
stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita'
di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori
di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con
regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le
societa' che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o
del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita
da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV
del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del
titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e
non trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono
persone fisiche iscritte al Registro;
f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in
uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione
al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione
legale a condizione che il responsabile dell'incarico che
effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione
soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).
5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice
civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza.»
«Art. 3. (Tirocinio). - 1. Il tirocinio:
a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita'
di applicare concretamente le conoscenze teoriche
necessarie per il superamento dell'esame di idoneita'
professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione
legale;
b) ha durata triennale;
c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa
di revisione legale abilitati in uno Stato membro
dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare
la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale
puo' accogliere un numero massimo di tre tirocinanti;
d) comporta l'obbligo per il tirocinante di
collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore
legale o della societa' di revisione legale presso i quali
il tirocinio e' svolto. I revisori legali e le societa' di
revisione legale presso cui il tirocinio e' svolto devono
assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del
tirocinante all'attivita' relativa a uno o piu' incarichi
di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da
parte dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale equivale alla violazione delle norme di deontologia
professionale;
e) il tirocinante osserva le disposizioni in
materia di segreto professionale.
1-bis. Il tirocinio puo' essere svolto
contestualmente al biennio di studi finalizzato al
conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero
ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito
di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per
ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalita' complete del tirocinante e il
recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio;
c) il soggetto presso il quale il tirocinio e'
svolto;
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento
del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate
in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul
sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno
di tirocinio, il tirocinante redige una relazione
sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti
relativi ad attivita' di revisione legale alla cui
predisposizione e svolgimento ha partecipato, con
l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni
tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha
assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale
presso cui e' stato svolto il tirocinio attestante la
veridicita' delle indicazioni ivi contenute, e' trasmessa
al soggetto incaricato della tenuta del registro del
tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere
applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del
tirocinante e del revisore legale o della societa' di
revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo
di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di
revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto
incaricato della tenuta del registro del tirocinio,
allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del
tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il
quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e'
redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio anche in occasione di ciascun
trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto
diverso da quello precedentemente indicato non e'
riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della
preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
svolto presso un revisore legale o una societa' di
revisione legale abilitati in un altro Stato membro
dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini
dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo
svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato
membro in questione.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, disciplina con regolamento le modalita' di
attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai
fini del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del
tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di
svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel
registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il
tirocinio e' svolto.»
«Art. 6. (Iscrizione nel Registro). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con proprio
regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori
legali e delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le
domande di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con
proprio decreto, la cancellazione dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.»
«Art. 7. (Contenuto informativo del Registro). - 1.
Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di
nascita;
b) il numero di iscrizione;
c) la residenza, anche se all'estero, ed il
domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio
fiscale;
d) il codice fiscale ed il numero di partita
I.V.A.;
d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e
il sito Internet dell'eventuale societa' di revisione
legale presso la quale il revisore e' impiegato o della
quale e' socio o amministratore;
f) l'eventuale iscrizione in registri della
revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso
enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime
intermedio;
h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26,
comma 1, lettere c) e d);
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di
tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla
rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in
cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i
revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori
di societa' di revisione legale, tali informazioni sono
fornite unicamente dalla societa' di revisione legale.
2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro
riporta almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
d) le informazioni per contattare la societa' e il
nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione dei
revisori legali impiegati presso la societa' o della quale
sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali
provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli
24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e
d);
f) nome, cognome e domicilio in Italia dei
componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio
di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione
essi hanno in albi o registri di revisori legali o di
revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali
numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta
degli albi o registri;
g) il numero di partita I.V.A. della societa';
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con
l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in
albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti
in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati,
e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
la societa', unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti
gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e
delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui
tali informazioni sono accessibili al pubblico;
l) l'eventuale iscrizione in registri della
revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso
enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime
intermedio;
n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma
1, lettera d).
3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei
Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo
34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
Italia.
4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con
l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza
sull'attivita' di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono
conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili
gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato
della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano
tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del
Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative.
Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede
all'aggiornamento del Registro.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
di attuazione del presente articolo definendo in
particolare il contenuto, le modalita' e i termini di
trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
parte degli iscritti nel Registro.»
«Art. 21. (Competenze e poteri del Ministero
dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede al controllo della
qualita' sui revisori legali e le societa' di revisione
legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime
intermedio, nonche' in merito:
a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del
tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali
e delle societa' di revisione legale;
b) la tenuta del Registro e del registro del
tirocinio;
c) l'adozione dei principi di deontologia
professionale, dei principi di controllo interno della
qualita' delle imprese di revisione contabile e dei
principi di revisione;
d) la formazione continua;
e) la verifica del rispetto delle disposizioni del
presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e
delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi
di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio.
f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel
caso di violazione delle disposizioni del presente decreto,
delle disposizioni attuative e dei principi di cui
all'articolo 9, 10 e 11.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati
per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e
accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali
e delle societa' di revisione legale e alla tenuta del
Registro e del registro del tirocinio.
3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di
cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in
conformita' alle disposizioni del presente decreto
legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una
convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di
cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee
a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o
altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti
affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza
rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del
tirocinio.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila
sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti
affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2,
gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e puo'
indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento
senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i
compiti delegati.
6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e
5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e
chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali
e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi
di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione
legale;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione e procedere ad audizione personale, nei
confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;
d) acquisire direttamente dal Registro delle
imprese, anche con modalita' telematiche nel rispetto del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di
revisione legale conferiti in conformita' del presente
decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti
relativi al controllo della qualita'.
7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze dal presente
decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel
Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al
versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun
anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei
contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati
ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le
funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita'
dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il
contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei
corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da
garantire l'integrale copertura del costo del servizio.
9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito
internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella
relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati
complessivi dei controlli della qualita'.»
«Art. 25. (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste nel presente capo sono applicate
dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate
le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta
giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il tipo e l'entita' della sanzione o del
provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in
particolare, tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti tra cui se del caso:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona che ha
commesso la violazione;
c) la solidita' finanziaria della persona
responsabile;
d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle
perdite evitate dalla persona responsabile, se possono
essere determinati;
e) il livello di cooperazione della persona
responsabile con l'autorita' vigilante;
f) precedenti violazioni della persona fisica o
giuridica responsabile.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalita'
di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto,
tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.
3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine
di sei anni dall'evento che puo' dar luogo all'apertura
della procedura sanzionatoria.
3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui
all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa
pecuniaria la medesima sanzione e' ridotta alla meta' nel
caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta
ricezione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione
alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa'
di revisione o il revisore legale autore della violazione
ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile,
del luogo in cui la violazione e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata al Ministero
dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua
comunicazione e deve essere depositata presso la
cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla
notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della Corte d'appello al Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione
sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.».
- Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/56/UE che
modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice per l'Amministrazione Digitale» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.

Note all'art. 1:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una societa' di revisione legale»:
un ente legato alla societa' di revisione tramite la
proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le societa'
individuate ai sensi dell'articolo 16;
c-bis) «enti sottoposti a regime intermedio»: le
societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;
d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente
che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua
la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una
societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da
un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in
seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione
legale;
e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
f-bis) «principi di revisione internazionali»: i
principi di revisione internazionali (ISA), il principio
internazionale sul controllo della qualita' (ISQC 1) e
altri principi correlati definiti dall'International
Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della
revisione legale;
g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il
registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
h) «relazione di revisione legale»: la relazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale di
cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del
regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
i) «responsabile/responsabili dell'incarico»:
1) il revisore legale o i revisori legali ai
quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e
che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale
sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il
revisore legale o i revisori legali designati dalla
societa' di revisione legale come responsabili
dell'esecuzione della revisione legale per conto della
societa' di revisione legale e che firmano la relazione di
revisione;
i-bis) «responsabile/responsabili chiave della
revisione»:
1) il responsabile/i responsabili dell'incarico
come definiti alla lettera i) del presente articolo;
2) nel caso della revisione legale di un gruppo,
il revisore o i revisori legali designati da una societa'
di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione
della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il
revisore o i revisori legali designati come i responsabili
a livello delle societa' controllate significative;
l) «rete»: la struttura piu' ampia alla quale
appartengono un revisore legale o una societa' di revisione
legale che e' finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli
utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un
controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di
controllo della qualita', o una strategia aziendale comune,
o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o
una parte significativa delle risorse professionali;
m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di
esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice civile e del
presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia
effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea,
alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
Stato membro;
n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata
a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile
e delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata
ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica
che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o
consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e
che e' diversa da una persona iscritta nel registro di uno
Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio
della revisione legale; (12)
p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
q) «societa' di revisione legale»: una societa'
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro
ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai
sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE,
vigenti in tale Stato membro;
r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
s-bis) «piccole imprese»: le imprese che alla data
di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di
almeno due dei tre criteri seguenti:
1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di
euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante
l'esercizio;
s-ter) «Stato membro di origine»: uno Stato membro
nel quale un revisore legale o una societa' di revisione
legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE;
s-quater) «Stato membro ospitante»: uno Stato
membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio
Stato membro di origine aspira altresi' ad ottenere
l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di
revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di
origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta
al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera
f-bis);
s-quinquies) «Regolamento europeo»: regolamento UE
n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione
legale dei conti di enti di interesse pubblico.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 42 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 42. (Personale). - 1. (Omissis).
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i
revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse
finanziarie e strumentali della Commissione prevista
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la
composizione e i relativi compensi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'adozione, da parte del MEF, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.
2. Il MEF vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo da parte degli iscritti nel registro e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo.
3. Il MEF applica le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
b) inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della societa' di revisione presso cui il tirocinio e' svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;
d) violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettivita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonche' dei principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;
e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualita' e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione, entro il termine in essa specificato;
f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b);
g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.
4. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo. Nell'ambito del procedimento, il MEF si avvale, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, della commissione, secondo le modalita' previste dal presente regolamento.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia
e delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento
dell'attivita' di revisione legale, puo' applicare le
seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica
o giuridica responsabile della violazione di porre termine
al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui
all'articolo 14;
c) la censura, consistente in una dichiarazione
pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e
la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non
superiore a tre anni, del soggetto al quale sono
ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di
revisione legale;
f) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione
legale;
g) il divieto per il revisore legale o la societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di
revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
h) la cancellazione dal Registro del revisore
legale, della societa' di revisione o del responsabile
dell'incarico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati
comunque richiesti per la corretta individuazione del
revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e
corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la
sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura
da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della
societa' di revisione o del responsabile della revisione
legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente
articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a
condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
sanzione amministrativa comminata per violazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le
informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
cui e' stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di
impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e
l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti
situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali
riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata
rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la
stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in
corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno
sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale
per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di
tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini
previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando
accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema
interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro
gravita':
a) applicare alla societa' di revisione legale una
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile
della violazione di porre termine al comportamento e di
astenersi dal ripeterlo.».
- Il testo del comma 1 dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 19:
«Art. 5. (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel
Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di
formazione continua.
2. La formazione continua consiste nella
partecipazione a programmi di aggiornamento professionale
definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle
finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento
delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali.
Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le
materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la
gestione del rischio e il controllo interno, i principi di
revisione nazionali e internazionali applicabili allo
svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la
disciplina della revisione legale, la deontologia
professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale
della revisione.
3. Il periodo di formazione continua e' triennale. I
trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno.
4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli
obblighi formativi e' espresso in termini di crediti
formativi.
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno
20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60
crediti formativi nel triennio.
6. L'attivita' di formazione continua puo' essere
svolta:
a) attraverso la partecipazione a programmi di
formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
b) presso societa' o enti pubblici e privati,
provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura
dell'attivita' di formazione ed alle modalita' di
svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione.
7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al
comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) numero di dipendenti adeguato a garantire,
tenendo conto della struttura organizzativa, della
articolazione territoriale e della esperienza
professionale, la qualita' della formazione offerta;
b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel
campo della formazione professionale di studenti
universitari, professionisti nell'ambito
giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari
pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;
c) impiego, nell'attivita' di formazione, di
docenti con una comprovata esperienza professionale
nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
d) organizzazione ispirata a criteri di
economicita' della prestazione.
8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6,
lettera b), sono responsabili della qualita' e della
pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della
partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano
annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di
formazione in relazione a ciascun partecipante.
9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel
presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati
al comma 6, lettera b), e' revocato l'accreditamento
concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. L'attivita' di formazione, effettuata dai
revisori legali prevista dagli Albi professionali di
appartenenza e da coloro che collaborano all'attivita' di
revisione legale o sono responsabili della revisione
all'interno di societa' di revisione che erogano
formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata
conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al
programma annuale di aggiornamento professionale di cui al
comma 2.
11. Gli ordini professionali e le societa' di
revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero
medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi
da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai
programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione
prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e
dalle societa' di revisione.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze
verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi
da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di
mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 24.
13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare allo
svolgimento di compiti connessi alla formazione continua,
enti pubblici o privati, selezionati con le procedure
previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di
apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le
condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.».
- Il testo del comma 4 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 9. (Deontologia e scetticismo professionale). -
1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale rispettano i principi di deontologia
professionale elaborati da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale che effettua la revisione legale dei conti esercita
nel corso dell'intera revisione lo scetticismo
professionale, riconoscendo la possibilita' che si
verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o
comportamenti che sottintendono irregolarita', compresi
frodi o errori.
3. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale che effettua la revisione legale esercita lo
scetticismo professionale in particolare durante la
revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:
il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle
attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e
la capacita' dell'impresa di continuare come un'entita' in
funzionamento.
4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo
professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato
da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle
condizioni che potrebbero indicare una potenziale
inesattezza dovuta a errore o frode, nonche' da una
valutazione critica della documentazione inerente alla
revisione.»
«Art. 10. (Indipendenza e obiettivita'). - 1. Il
revisore legale e la societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi persona
fisica in grado di influenzare direttamente o
indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo
decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da
sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui
viene eseguita la revisione legale stessa.
1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per
garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i
membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della
societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o
indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
di revisione legale.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale non effettua la revisione legale di una societa'
qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse
personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio
legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di
intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di
revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica
in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,
tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della
societa' di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la societa' di revisione
legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro
personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
di tale revisore legale o societa' di revisione legale e
che partecipa direttamente alle attivita' di revisione
legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non devono avere sui
medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi
rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure
adottate per limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono
partecipare ne' influenzare in alcun modo l'esito di una
revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente
medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi
ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui
proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso
regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente
o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente
sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis,
che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe
essere generalmente percepita come tale.
6. Se, durante il periodo cui si riferisce il
bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale viene
rilevata da un'altra societa', si fonde con essa o la
rileva, il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve individuare e valutare eventuali interessi o
relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi
dalla revisione prestati a detta societa', tali da poter
compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la
sua indipendenza e la sua capacita' di proseguire la
revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o
dell'acquisizione. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di
approvazione del progetto di fusione o di acquisizione,
tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli
interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove
possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i
rischi per la propria indipendenza derivanti da tali
interessi e relazioni.
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione legale che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha
conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita'
in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della
revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e'
esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai
responsabili chiave della revisione, del revisore legale o
della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o della societa' di
revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
personalmente abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
8. I soci e i componenti dell'organo di
amministrazione della societa' di revisione legale o di
un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento
della revisione legale in un modo che puo' compromettere
l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile
dell'incarico.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione,
non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della
revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla
prestazione di servizi diversi dalla revisione alla
societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e
controllanti, da parte del revisore legale o della societa'
di revisione legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti
incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo
riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita'
delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche
e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce
l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al
processo di consolidamento dei dati relativi alle societa'
del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che
il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre
all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata
attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa' di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo'
essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o
accettano regali o favori di natura pecuniaria e non
pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi
ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel
caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole
considererebbe il loro valore trascurabile o
insignificante.»
«Art. 11. (Principi di revisione). - 1. La revisione
legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione
internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.
2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1
da parte della Commissione europea, la revisione legale e'
svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati,
tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da
associazioni e ordini professionali congiuntamente al
Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e
adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e
delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e
le associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
3. In vigenza dei principi di revisione
internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono
essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di
revisione supplementari, nella misura necessaria a
conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci,
attraverso la procedura di cui al comma 2.».
- Il Capo IV (Svolgimento della revisione legale) del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 comprende
gli articoli da 9 a 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 20. (Controllo della qualita'). - 1. Gli
iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione
legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che
esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2
dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice
civile, sono soggetti a controllo della qualita'.
2. Il controllo di qualita' sugli iscritti al
Registro che siano soci o amministratori di una societa' di
revisione legale o che collaborino alla revisione legale in
una societa' di revisione legale si intende svolto per
mezzo del controllo di qualita' sulla societa' di revisione
medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti
direttamente al controllo di qualita' qualora sia loro
personalmente conferito almeno un incarico di revisione
legale o siano componenti di un collegio sindacale che
esercita la revisione legale ai sensi del comma 2
dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice
civile.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano
agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di
revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di
enti diversi dagli enti di interesse pubblico.
4. Il controllo di qualita' sui revisori legali e
sulle societa' di revisione legale che svolgono incarichi
di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato
di enti di interesse pubblico e' disciplinato dall'articolo
26 del Regolamento europeo.
5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi
di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato
di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono
soggetti a controllo di qualita' sulla base di un'analisi
del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale
del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che
superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni
decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si e'
concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il
revisore legale o la societa' di revisione legale ha
acquisito almeno un incarico di revisione legale del
bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano
i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis).
6. Il controllo della qualita' e' effettuato da
persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed
esperienza professionale in materia di revisione dei conti
e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' della
formazione specifica in materia di controllo della qualita'
di cui all'articolo 5-bis.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali
iscritti nel Registro che:
a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi,
incarichi di revisione legale in qualita' di responsabili
dell'incarico;
b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi,
dipendenti o collaboratori di societa' di revisione
iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di
revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;
c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi,
dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
svolgono attivita' di vigilanza sulla revisione legale.
8. I soggetti incaricati del controllo della qualita'
devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui
siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie
funzioni.
9. Non possono essere incaricati dei controlli i
revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i
soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di
collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura
professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche
sociali, con un revisore legale o con una societa' di
revisione legale.
10. Una persona fisica non puo' partecipare come
controllore al controllo della qualita' di un revisore
legale o di una societa' di revisione legale prima che
siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di
lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di
associazione con tale revisore legale o societa' di
revisione legale.
11. Una persona fisica non puo' partecipare come
controllore al controllo della qualita' di un revisore
legale o di una societa' di revisione legale se e' coniuge
o convivente, parente o affine entro il quarto grado del
revisore legale sottoposto al controllo o di revisori
legali che siano soci, amministratori o collaboratori della
societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o se
intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale
sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che
ne possono compromettere l'indipendenza.
12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a
ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in
base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni
conflitto di interesse tra le persone incaricate del
controllo e il revisore legale o la societa' di revisione
legale oggetto del controllo.
13. Il controllo della qualita', basato su una
verifica adeguata dei documenti selezionati, include una
valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai
requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e
qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la
revisione, nonche' del sistema interno di controllo della
qualita' nella societa' di revisione legale.
14. I controlli della qualita' sono appropriati e
proporzionati alla portata e alla complessita'
dell'attivita' svolta dal revisore legale o dalla societa'
di revisione legale oggetto di controllo.
15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita'
e' tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del
controllo. Egli e', in particolare, tenuto a consentire al
soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri
locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e
le carte di lavoro richiesti.
16. I soggetti incaricati del controllo della
qualita' redigono una relazione contenente la descrizione
degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al
revisore legale o alla societa' di revisione legale di
effettuare specifici interventi, con l'indicazione del
termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
17. Il revisore legale e la societa' di revisione
legale provvedono a effettuare gli interventi indicati
nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella
stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva
effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia
e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva
competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli
articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 14. (Relazione di revisione e giudizio sul
bilancio). - 1. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale incaricati di effettuare la revisione
legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare
tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi
di revisione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione
legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria
applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente
se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme
di legge. Il giudizio contiene altresi' una dichiarazione
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell'attivita' di revisione legale, circa l'eventuale
identificazione di errori significativi nella relazione
sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni
sulla natura di tali errori;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze
significative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita'
della societa' sottoposta a revisione di mantenere la
continuita' aziendale;
g) l'indicazione della sede del revisore legale o
della societa' di revisione legale.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio
sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi
della decisione.
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata
effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di
revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
della revisione legale dei conti e presentano una relazione
e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni
revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
giudizio in un paragrafo distinto della relazione di
revisione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal
responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e'
effettuata da una societa' di revisione, la relazione reca
almeno la firma dei responsabili della revisione che
effettuano la revisione per conto della societa' medesima.
Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da
tutti i responsabili dell'incarico.
5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito
di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo
comma, del codice civile. Si osservano i termini e le
modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo
comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
disposto dall'articolo 154-ter del TUF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e
notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono
procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
7. La relazione del revisore legale o della societa'
di revisione legale sul bilancio consolidato deve
rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel
giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il
revisore legale o la societa' di revisione legale
considerano il bilancio consolidato e la relazione
consolidata sulla gestione.».
- Il testo del comma 2 dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Accertamento

1. Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale e' prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
2. Se le violazioni ascrivibili al revisore legale, o alla societa' di revisione legale, risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualita' ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo, tali atti sono allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale.
3. L'accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini di cui all'articolo 4, comma 1. Il MEF trasmette tempestivamente gli atti alla commissione.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'art. 2.
 
Art. 4

Contestazione degli addebiti

1. L'avvio del procedimento sanzionatorio e' disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti e' effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
2. La lettera di contestazione degli addebiti contiene il riferimento all'attivita' di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione, la descrizione della violazione riscontrata, l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento ed indica la facolta' per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni.
3. La lettera di contestazione degli addebiti indica anche la facolta' del soggetto destinatario di chiedere la visione o l'estrazione di copia dei documenti istruttori. In questo caso, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni. Sono, corrispondentemente, sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2.
4. La commissione puo' affidare ad un proprio componente il compito di esaminare gli atti dell'istruttoria.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. - 6.
(Omissis).
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
(Omissis).».
 
Art. 5

Audizione dell'interessato

1. Nello stesso termine previsto dall'articolo 4, comma 2, salva l'applicazione degli articoli 11, comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 2, l'interessato puo' chiedere di essere sottoposto ad audizione personale. L'audizione si svolge, salvo che non sia diversamente disposto, presso la commissione. L'audizione puo' esser svolta anche in modalita' telematica. All'audizione possono partecipare i rappresentanti dell'ufficio che ha accertato la violazione. Della seduta viene redatto apposito verbale.
2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato e' convocato mediante comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della seduta. L'interessato puo' farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza. Per tutti gli atti e le attivita' del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato puo' farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritto al registro.
3. In caso di impedimento nella data fissata per l'audizione, l'interessato puo', per giustificato motivo, chiederne il differimento, una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento del differimento, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa.
 
Art. 6

Proposta di sanzione o di archiviazione

1. La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarita' contestati e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti di cui all'articolo 4, comma 1, una proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione, tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 8. La proposta non e' vincolante.
2. La commissione, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone l'archiviazione del procedimento.
 
Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, anche in difformita' da quanto proposto dalla commissione.
2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' stabilito in centottanta giorni, ovvero in trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.
3. Nel caso in cui i revisori legali, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori applicati ai sensi del presente regolamento, il MEF ne dispone la cancellazione dal registro.
4. Le sanzioni amministrative applicate per violazione delle disposizioni del decreto legislativo sono pubblicate sul sito istituzionale della revisione legale, in apposita area non indicizzata dai motori di ricerca esterni, comprese le informazioni concernenti il tipo, la natura della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui la sanzione e' applicata, ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 8 del decreto legislativo.
5. La pubblicazione delle sanzioni in forma anonima puo' essere disposta dal MEF nelle situazioni di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'art. 2.
 
Art. 8

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo sono applicate tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo. Ai fini della valutazione della gravita' delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa imputabile al revisore e del danno provocato alla societa' revisionata o ai terzi, ove siano individuabili, nonche' dei casi di reiterazione nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'art. 2.
- Il testo del comma 3 dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la
medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima
non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».
 
Art. 9

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 25, comma 3-ter, del decreto legislativo decorre, in caso di violazione permanente o continuata, dal giorno in cui e' cessata la condotta commissiva od omissiva punibile con sanzione.

Note all'art. 9:
- Il testo del comma 3-ter dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Comunicazioni

1. Le comunicazioni nell'ambito dei procedimenti di cui al presente regolamento sono effettuate presso il domicilio digitale comunicato al registro dagli interessati, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero, nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4-bis, del CAD.
3. In caso di impossibilita' di provvedere alle comunicazioni di cui al comma 2 o di mancato recapito della raccomandata a causa dell'inadempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo di aggiornamento o variazione dei propri recapiti anagrafici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, e delle relative disposizioni di attuazione, le comunicazioni si intendono eseguite mediante pubblicazione in formato elettronico in apposita area riservata del sito istituzionale della revisione legale, accessibile in forma riservata da ciascun utente attraverso identificazione informatica, nel rispetto delle regole sull'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 del CAD.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a
carico delle imprese). - 1. - 6-ter. (Omissis).
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i
collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in
via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il
relativo domicilio digitale. I revisori legali e le
societa' di revisione legale iscritti nel registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano
il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e
delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del
registro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis e 64 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 3-bis. (Identita' digitale e Domicilio
digitale). - 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai
servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, tramite la propria identita' digitale e anche
attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio
digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo
6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non
piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio
dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le
modalita' fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e
4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con
le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi'
eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di
cui all'articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del
medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta
di avvalersi del domicilio.
2. - 3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del
comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per
superare il divario digitale, i documenti possono essere
messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno
accesso ad un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in
cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa
modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o
esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso
dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo
carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre
effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al
comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non
hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio
digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti su cui e' apposto a stampa il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore
in sostituzione della firma autografa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita'
con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino (64) contenga una dicitura che specifichi che il
documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto come documento nativo digitale ed e'
disponibile presso l'amministrazione.
4-quater. La copia analogica con l'indicazione a
mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma
autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il
documento rappresenti, per propria natura, una
certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. E' possibile eleggere anche un domicilio
digitale speciale per determinati atti, procedimenti o
affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale,
colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative
alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento
delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 64. (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita'
digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la carta
di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e' stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete.».
- Il testo del comma 6 dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Violazioni dell'obbligo formativo

1. Il MEF accerta, per ciascun revisore, il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua. La lettera di contestazione degli addebiti di cui all'articolo 4, comma 1, e' trasmessa individualmente ad ogni interessato al rispettivo domicilio digitale cosi' come previsto dall'articolo 10.
2. Nel caso in cui la violazione dell'obbligo formativo non e' connotata da particolare gravita', tale da produrre l'irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere f), g) e h) del decreto legislativo, non si procede all'audizione personale dell'interessato. Il revisore puo' comprovare direttamente e personalmente di aver assolto l'obbligo formativo nel caso di partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati direttamente dal MEF. Nei restanti casi la prova dell'assolvimento dell'obbligo formativo, nel corso del procedimento sanzionatorio, avviene mediante la produzione di idonee attestazioni della partecipazione ai programmi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 6, lettera b), e 10, del decreto legislativo, ed entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, presentate dal revisore o acquisite dal MEF presso i predetti soggetti accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
3. La commissione puo' prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva impossibilita' di assolvere l'obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternita'.

Note all'art. 11:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note all'art. 2.
- Il testo degli articoli 5 e 10 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'art. 2.
 
Art. 12
Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori
legali persone fisiche e delle societa' di revisione

1. Il MEF accerta, per ciascun revisore o societa' di revisione l'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi realizzati.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuita' della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto del revisore di esercitare la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note all'art. 2.
 
Art. 13

Inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale

1. Il MEF accerta l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, cosi' come integrato nella forma di domicilio digitale dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per ciascun revisore legale.
2. Per i casi di accertata violazione di cui al comma 1, desunti sulla base di elementi di immediato ed oggettivo riscontro, non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuita' della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto di quest'ultimo di esercitare in modo idoneo la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.

Note all'art. 13:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 7 dell'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
riportato nelle note all'art. 10.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato
nelle note all'art. 2.
 
Art. 14
Norme di coordinamento ed efficacia delle disposizioni regolamentari

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarita' commesse in data anteriore. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo puo' essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.
 
Art. 15

Computo dei termini

1. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 155 del codice di
procedura civile:
«Art. 155. (Computo dei termini). - Nel computo dei
termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora
iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si
osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e'
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica
altresi' ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella
giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e
di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto
e' considerata lavorativa.».
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1297