Gazzetta n. 238 del 5 ottobre 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Infomed».


Estratto determina n. 1108/2021 del 21 settembre 2021

Medicinale: MEROPENEM INFOMED.
Titolare A.I.C.: Infomed Fluid S.r.l.
Confezioni:
«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione»10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048260018 (in base 10);
«1g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C n. 048260020 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile o per infusione.
Validita' prodotto integro: quattro anni.
Precauzioni particolari per la conservazione:
non conservare a temperatura superiore ai 30 ° C.;
non congelare la soluzione ricostituita.
Composizioni:
principio attivo:
meropenem.
eccipienti:
sodio;
carbonato;
anidro;
Rilascio dei lotti: ACS Dobfar S.p.a. - Nucleo industriale S. Atto - S. Nicolo' a Tordino - Teramo 64100, Italia.
Indicazioni terapeutiche:
«Meropenem Infomed» e' indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini di eta' uguale o superiore ai tre mesi d'eta':
polmonite grave, compresa polmonite acquisita in ospedale e polmonite associata a ventilazione;
infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica;
infezioni complicate delle vie urinarie;
infezioni complicate intra-addominali;
infezioni intra e postpartum;
infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;
meningite batterica acuta.
«Meropenem Infomed» puo' essere usato nella gestione dei pazienti neutropenici con febbre di sospetta origine d'infezione batterica.
«Meropenem Infomed» puo' essere usato nel trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione, o sembra essere associata a una qualsiasi delle infezioni sopra elencate.
E' necessario consultare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezioni:
«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048260018 (in base 10);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 71,77;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 118,45.
«1g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048260020 (in base 10);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 132,84;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 219,24.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Meropenem Infomed» (meropenem) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Meropenem Infomed» (meropenem) e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente inambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.