Gazzetta n. 239 del 6 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 agosto 2021, n. 137
Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto, altresi', l'articolo 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma degli articoli 38, comma 5, e 55, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni interne di cui ai predetti articoli, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017 recante «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle predette procedure selettive;
Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 9415 del 5 agosto 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di svolgimento
delle selezioni interne

1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. I decreti, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indicano, tra l'altro, i posti disponibili da mettere a concorso per ciascuno dei suindicati ruoli, le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 55 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota di
aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo
squadra e di elisoccorritore capo squadra). - 1. La
promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo
squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di
elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
interna, per titoli e superamento di un corso di formazione
professionale della durata non inferiore a tre mesi,
riservata al personale che, alla predetta data, rivesta,
rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile
vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile
vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile
del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale, a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita'
di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
4. I piloti di aeromobile vigili del fuoco
coordinatori, gli specialisti di aeromobile vigili del
fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili del fuoco
coordinatori che, al termine del rispettivo corso di
formazione professionale, abbiano superato l'esame finale
conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a
specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore
capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del
corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione professionale, dell'esame finale
nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie
finali.».
«Art. 55 (Promozioni alle qualifiche di nautico di
coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e
di sommozzatore capo squadra). - 1. La promozione alle
qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico
di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra
avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e
superamento di un corso di formazione della durata non
inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla
predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella
specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I nautici di coperta vigili del fuoco
coordinatori, i nautici di macchina vigili del fuoco
coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori
che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano
superato l'esame finale conseguono la nomina,
rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a
nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo
squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le carenze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione, dell'esame finale nonche' i criteri
per la formazione delle graduatorie finali.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3. - 3-bis.».
- Il testo dell'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, e' il seguente:
«Art. 15 (Personale che transita nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - (Omissis).
2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento
di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di
cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le
disposizioni vigenti per il corrispondente personale del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato
giuridico, progressione in carriera e trattamento
economico.».
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87 «Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 «Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 «Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2012, n. 64 «Regolamento di servizio del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi delle
lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi di
laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 luglio 2007, n. 157, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009
«Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex
decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex
decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 2009, n. 233.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.
- Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012
«Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297.
- Il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre
2017, recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione
per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nel sito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -
Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco
atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22
ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione
dell'organizzazione centrale e periferica della componente
aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'
pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente»
(Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi
generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22
ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei
requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di
volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' pubblicato nel
sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco
atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22
novembre 2017, recante «Disciplina per il rilascio, il
rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle
abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nel sito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -
Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco
atti amministrativi generali).
- Il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 2008, n. 168, S.O., e' il seguente:
«Art. 35 (Concertazione). - (Omissis).
3. La concertazione si effettua sulle seguenti
materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro
degli uffici;
b) verifica periodica della produttivita' degli
uffici;
c) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dell'amministrazione;
d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di
servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai
distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle
qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
f) criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione interna per la promozione alle
qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso
alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di
appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti
ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
g) modalita' di applicazione delle normative in
materia di pari opportunita';
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo
parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del
Ministro dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di
funzioni).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 41 «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo
2016-2018"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2018, n. 100, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non e' ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 2, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non e' ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale e da tre componenti esperti nelle materie oggetto delle specialita' con qualifica non inferiore a ispettore. La medesima commissione puo' attendere ad una o piu' delle procedure di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.
4. La commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare agli stessi.
 
Art. 4

Anzianita' di servizio e titoli valutabili

1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianita' di effettivo servizio, nonche' i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati ai commi da 2 a 11. I titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 9, da atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione alle selezioni interne.
2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialita' di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB e' valutata anche l'anzianita' di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza, applicando il criterio indicato al precedente periodo del presente comma.
3. I titoli di servizio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione, cosi' come riportato nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna specialita':
a) per le specialita' aeronaviganti sono valutati i seguenti titoli:
1) funzioni operative e tecnico-logistiche svolte nell'ambito dei reparti volo, per ciascun anno:


+-----------------------------------------------+
|1.1) ruolo dei piloti di aeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|1.1.1 responsabile operativo | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.1.2 addetto sicurezza volo | 0,18 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.1.3 addetto al magazzino | |
|operativo | 0,12 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2) ruolo degli specialisti di aeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.1 responsabile della | |
|manutenzione | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.2 responsabile dell'ufficio | |
|controllo aeronavigabilita' | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.3 addetto alla qualita' | 0,18 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.4 addetto al magazzino | |
|aeronautico | 0,12 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.3) ruolo degli elisoccorritori: |
+---------------------------------+-------------+
|1.3.1 responsabile operativo | |
|dell'elisoccorso (ROE) | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.3.2 responsabile attrezzature | |
|di soccorso (RAS) | 0,12 punti; |
+---------------------------------+-------------+



2) istruttore o formatore nell'ambito della specialita' di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione;
b) per la specialita' nautiche sono valutati i seguenti titoli:
1) responsabile dell'organizzazione tecnico-logistica del nucleo nautico: 0,84 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale;
2) istruttore o formatore nell'ambito della specialita' di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione;
c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutati i seguenti titoli:
1) direttore d'immersione di una squadra di intervento: 0,1 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento;
2) istruttore o formatore nell'ambito della specialita' di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.
4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialita' fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4,00 punti.
5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono:
a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore;
b) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento. Il punteggio e' attribuito in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno.
6. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi attinenti alla specialita', e' in funzione della durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi non attinenti alla specialita', e' in funzione della durata del corso ed e' pari a 0,10 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 1,50 punti. I punteggi attribuiti ai titoli di cui ai precedenti periodi del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a 4,00 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB sono valutabili, con i criteri di cui ai precedenti periodi del presente comma, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purche' in materie attinenti all'attivita' istituzionale della qualifica a concorso. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialita' e delle relative certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7.
7. Le certificazioni e abilitazioni, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validita', ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialita' con i relativi punteggi:
a) per le specialita' aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:


+-----------------------------------------------+
|1) ruolo dei piloti diaeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|1.1 capo equipaggio (CE) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2 volo strumentale (IR) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.3 istruttore di volo | |
|professionale (TRI) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.4 istruttore di volo | |
|strumentale (IRI) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.5 istruttore su simulatore di | |
|volo (SFI) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.6 pilota collaudatore di | |
|produzione (CPP) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2) ruolo degli specialisti di aeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|2.1 operatore controllore Cat. | |
|B1/B2 (Certifying Staff Cat. | |
|B1/B2) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.2 operatore controllore Cat. C | |
|(Certifying Staff Cat. C) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.3 istruttore tecnici di bordo | |
|(TBI) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.4 istruttore di manutenzione | |
|professionale (TMI) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.5 specialista collaudatore di | |
|produzione (CPT) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|3) ruolo degli elisoccorritori: |
+---------------------------------+-------------+
|3.1 istruttore elisoccorritore | |
|sul Tipo (ELI) | 2,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+

b) per le specialita' nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:


+---------------------+-------------+
|1) ruolo dei nautici di coperta: |
+---------------------+-------------+
|1.1 comandante | |
|costiero per unita' | |
|navali | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+
|1.2 istruttore | |
|nautico | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+
|2) ruolo dei nautici di macchina |
+---------------------+-------------+
|2.1 direttore di | |
|macchina | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+
|2.2 istruttore | |
|nautico | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+


c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:


+-------------------------+-------------+
|1.1 istruttore | |
|sommozzatore | 1,50 punti.|
+-------------------------+-------------+


8. I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7 sono cumulabili, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 3,00 punti.
9. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:
a) diploma di qualifica professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale: 0,75 punti;
b) diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale: 1,00 punti;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;
d) laurea universitaria: 1,75 punti;
e) laurea magistrale: 2,00 punti.
10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e di cui all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per gli indirizzi dei diplomi di laurea e relative equiparazioni si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e relative tabelle. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 3,00 punti.
11. Per i punteggi dei titoli del presente articolo attribuiti su base annuale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

Note all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 61, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9
luglio 2009, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Graduatorie di ammissione al corso di
formazione professionale e scelta della sede

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli indicati all'articolo 4, le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale per ciascuno dei ruoli del personale specialista. A parita' di punteggio si applicano i criteri previsti, rispettivamente, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. Le predette graduatorie determinano l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra dei rispettivi ruoli specialistici. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i capi squadra possono scegliere esclusivamente le sedi relative alla propria specialita' tra quelle indicate dall'amministrazione nei bandi delle selezioni in proporzione alle carenze presenti negli organici.
3. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui il numero di posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso.
4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento delle graduatorie fino alla copertura dei posti disponibili. I posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure selettive.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 30, comma 5, del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 30 (Articolazione dei ruoli delle specialita'
aeronaviganti). - (Omissis).
5. Il personale dei ruoli delle specialita'
aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e puo'
essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della
direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e
l'antincendio boschivo del Dipartimento.».
- Il testo dell'art. 47, comma 5, del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 47 (Articolazione dei ruoli delle specialita'
nautiche e dei sommozzatori). - (Omissis).
5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei
nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici
presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei
sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori.
Il personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei
sommozzatori puo' essere impiegato presso gli uffici del
servizio nautico e del servizio sommozzatori della
direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e
l'antincendio boschivo del Dipartimento.».
 
Art. 6

Corsi di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale, per ciascuna specialita', ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie dei corsi sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio dei corsi stessi e puo' prevedere moduli comuni per le diverse specialita'.
3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dai corsi di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 13 (Dimissioni ed espulsione dal corso di
formazione professionale). - 1. E' dimesso dal corso di
formazione professionale di cui all'articolo 12, il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta
durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa
di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di
diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione al concorso.
2. Il personale che sia stato assente dal corso per
piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, se
l'assenza e' stata determinata da maternita' e' ammesso a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu'
gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento,
su proposta del direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso di
formazione professionale per infermita' contratta a causa
delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per
motivi di servizio, ovvero per maternita', viene promosso
con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici,
attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato
dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto
che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso di formazione
professionale permane nella qualifica di appartenenza senza
detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di
istituto.».
 
Art. 7

Esami finali

1. Le selezioni interne si concludono con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie del corso di formazione.
2. La prova, della durata di 40 minuti, e' valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100 (cento/centesimi). L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).
3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvo i casi di assenza per malattia, oppure per maternita' o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.
 
Art. 8

Graduatoria finale

1. Le graduatorie delle selezioni interne sono redatte, per ciascuno dei ruoli del personale specialista, sulla base del punteggio riportato nell'esame finale di cui all'articolo 7, e determinano la posizione in ruolo nella nuova qualifica. A parita' di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
 
Art. 9

Norme transitorie

1. I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3, costituiscono titoli valutabili nelle selezioni interne per le promozioni alla qualifica di capo squadra per ciascuno dei ruoli del personale specialista a decorrere dal 1° gennaio 2026.
 
Art. 10

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 agosto 2021

Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, registrazione n. 2730

Note all'art. 10:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.