Gazzetta n. 239 del 6 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 agosto 2021, n. 138
Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto, altresi', l'articolo 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma degli articoli 42, comma 6, e 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante: «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle predette procedure selettive;
Effettuata la concertazione per le modalita' di espletamento delle selezioni interne, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 9426 del 6 agosto 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di selezione

1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, e dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso:
a) alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale»;
b) alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale.
2. I bandi delle selezioni interne sono adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252»», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Il testo degli articoli 42 e 59 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 42 (Promozioni alle qualifiche di pilota di
aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile
ispettore e di elisoccorritore ispettore). - 1. La
promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile
ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di
elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
interna per titoli ed esami, riservata al personale con le
qualifiche di cui all'art. 30, lettere c), d), e), f), dei
commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado. Per il personale con la
qualifica di cui all'art. 30, lettera c), dei commi 2, 3 e
4, e' altresi' richiesta un'anzianita' di effettivo
servizio non inferiore a quindici anni maturata
complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo
specialista.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione delle graduatorie delle
selezioni di cui al comma 1, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita',
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la
maggiore eta' anagrafica.
4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono
nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore,
specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore
ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di
formazione residenziale della durata di sei mesi presso
l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del
corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso,
viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le carenze e con decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del corso medesimo.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle
graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione professionale e degli esami di fine
corso.
7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al
comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza
e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza,
finche' permane nelle qualifiche di pilota di aeromobile
ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di
elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile
ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore
esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.»
«Art. 59 (Promozioni alle qualifiche di nautico di
coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di
sommozzatore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche
di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina
ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
selezione interna per titoli ed esami, riservata al
personale con le qualifiche di cui all'art. 47, lettere c),
d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale
con la qualifica di cui all'art. 47, lettera c), dei commi
2, 3 e 4, e' altresi' richiesta un'anzianita' di effettivo
servizio non inferiore a quindici anni maturata
complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo
specialista.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione delle graduatorie delle
selezioni di cui al comma 1, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita',
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la
maggiore eta' anagrafica.
4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono
nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore,
nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e
sono ammessi a frequentare un corso di formazione
residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto
superiore antincendi o le altre strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del
corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso,
viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le carenze e con decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del corso medesimo.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle
graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione professionale e degli esami di fine
corso.
7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al
comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza
e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza,
finche' permane nelle qualifiche di nautico di coperta
ispettore, di nautico di macchina ispettore e di
sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di
coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore
esperto e di sommozzatore ispettore esperto.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
- Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O., e' il seguente:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014,
produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai
servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai
sensi del presente articolo e con livello di sicurezza
almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di
abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero
stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3. - 3-bis.».
- Il testo dell'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, e' il seguente:
«Art. 15 (Personale che transita nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - (Omissis).
2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento
di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di
cui alla tabella A, dell'art. 12, comma 1, le disposizioni
vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico,
progressione in carriera e trattamento economico.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2012, n. 64 «Regolamento di servizio del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi delle
lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi di
laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 luglio 2007, n. 157, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre
2012, recante «Aggiornamento normativo della componente
aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 dicembre 2012, n.
297;
- Il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre
2017, recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione
per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nel sito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -
Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco
atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22
ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione
dell'organizzazione centrale e periferica della componente
aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'
pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente»
(Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi
generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22
ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei
requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di
volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' pubblicato nel
sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco
atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22
novembre 2017, recante «Disciplina per il rilascio, il
rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle
abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nel sito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -
Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco
atti amministrativi generali).
- Il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 2008, n. 168, S.O., e' il seguente:
«Art. 35 (Concertazione). - (Omissis).
3. La concertazione si effettua sulle seguenti
materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro
degli uffici;
b) verifica periodica della produttivita' degli
uffici;
c) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dell'amministrazione;
d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di
servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai
distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle
qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
f) criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione interna per la promozione alle
qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso
alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di
appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti
ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
g) modalita' di applicazione delle normative in
materia di pari opportunita';
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo
parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del
Ministro dell'interno previsto dall'art. 144, decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'art. 134 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di
funzioni).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 41 «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo
2016-2018»», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2018, n. 100, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono riservate al personale del Corpo nazionale in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 1, e di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale non si trovi nelle condizioni previste dal comma 2 degli stessi articoli.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle specialita' non inferiore a quattro, di cui almeno uno non appartenente all'amministrazione. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di selezione e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La medesima commissione esaminatrice puo' essere nominata per due o piu' delle selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il
seguente:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - (Omissis).
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.».
 
Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti nelle materie indicate al comma 2, senza l'ausilio di strumenti informatici.
2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale ed elementi di normativa aeronautica;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente aerea del Corpo nazionale;
3) elementi di aerodinamica, meccanica, elettrotecnica ed elettronica degli aeromobili.
b) per il personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente elisoccorritore del Corpo nazionale;
3) modalita' operative del settore in relazione a specifici scenari incidentali.
c) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di coperta:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave e teoria della navigazione.
d) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di macchina:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine marine e impianti di bordo delle navi.
e) per il personale appartenente al ruolo dei sommozzatori:
1) organizzazione del servizio sommozzatori del Corpo nazionale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) fisica e fisiologia nell'attivita' subacquea ed elementi di medicina iperbarica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al comma 2 per ciascun ruolo del personale specialista, sulle seguenti materie:
1) elementi di cartografia;
2) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e principi di qualita' relativi al ruolo di selezione;
4) elementi di diritto amministrativo;
5) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di selezione, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. Per il personale appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al ruolo degli elisoccorritori e' accertata la conoscenza della sola lingua inglese, mentre per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e' richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello III TEA.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 5

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie ed ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialita'; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:
a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:
1) laurea universitaria: punti 1,80;
2) laurea magistrale: punti 2,50;
b) master universitario di I livello: punti 0,20;
c) master universitario di II livello: punti 0,30;
d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,50;
e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea.
4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Sono ammessi a valutazione, altresi', i corsi di formazione e aggiornamento professionale attinenti all'attivita' istituzionale specialistica frequentati con profitto di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei Vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, sono valutabili, coi i medesimi criteri, oltre ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purche' in materie attinenti all'attivita' istituzionale della qualifica a concorso.
5. I punteggi dei corsi di cui al comma 4 sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi Vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialita' aeronaviganti e delle specialita' nautiche e dei sommozzatori.
6. Le certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialita', rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validita', ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialita' con i relativi punteggi:
a) per le specialita' aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: 1) ruolo dei piloti di aeromobile:



+---------------------------+---------+
|1.1) capo equipaggio (CE) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.2) volo strumentale (IR) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.3) istruttore di volo | |
|professionale (TRI) | 1,00|
+---------------------------+---------+
|1.4) istruttore di volo | |
|strumentale (IRI) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.5) istruttore su | |
|simulatore di volo (SFI) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.6) pilota collaudatore di| |
|produzione (CPP) | 1,00|
+---------------------------+---------+

2) ruolo degli specialisti di aeromobile:



+-------------------------------+---------+
|2.1) operatore controllore | |
|categoria B1/B2 (Certifying | |
|staff, categoria B1/B2) | 0,50|
+-------------------------------+---------+
|2.2) operatore controllore | |
|categoria C (Certifying staff, | |
|categoria C) | 0,50|
+-------------------------------+---------+
|2.3) istruttore tecnici di | |
|bordo (TBI) | 0,50|
+-------------------------------+---------+
|2.4) istruttore di manutenzione| |
|professionale (TMI) | 1,00|
+-------------------------------+---------+
|2.5) specialista collaudatore | |
|di produzione (CPT) | 1,00|
+-------------------------------+---------+

3) ruolo degli elisoccorritori:


+-------------------------------+---------+
|3.1) istruttore elisoccorritore| |
|sul tipo (ELI) | 1,00|
+-------------------------------+---------+


b) per le specialita' nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: 1) ruolo dei nautici di coperta:



+---------------------+---------+
|1.1) comandante | |
| costiero per unita' | |
| navali | 1,00|
+---------------------+---------+
|1.2) istruttore | |
| nautico | 1,00|
+---------------------+---------+

2) ruolo dei nautici di macchina



+---------------------+---------+
|2.1) direttore di | |
| macchina | 1,00|
+---------------------+---------+
|2.2) istruttore | |
| nautico | 1,00|
+---------------------+---------+


c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:


+-------------------------+---------+
|1.1) istruttore | |
|sommozzatore | 1,00|
+-------------------------+---------+


7. I punteggi dei titoli di cui al comma 6 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialita' fino a un massimo di punti 2,00.
8. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti i seguenti punteggi in funzione del ruolo e della qualifica:


+-------------------------+-----------+
|1) Vigili del fuoco: |0,05 punti |
+-------------------------+-----------+
|2) Vigili del fuoco | |
|specialista: |0,075 punti|
+-------------------------+-----------+
|3) capo squadra: | 0,10 punti|
+-------------------------+-----------+
|4) capo squadra | |
|specialista: | 0,15 punti|
+-------------------------+-----------+
|5) capo reparto: | 0,20 punti|
+-------------------------+-----------+
|6) capo reparto | |
|specialista: | 0,30 punti|
+-------------------------+-----------+


9. I punteggi di cui al comma 8 sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computabile l'anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione alla selezione. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, e' valutata con i medesimi criteri anche l'anzianita' di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.
10. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.
11. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
 
Art. 6

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascun ruolo del personale specialista sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale della selezione interna tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le specialita' aeronaviganti, e di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo per le specialita' nautiche e dei sommozzatori.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it e' approvata la graduatoria di ciascuna selezione interna e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima.

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 7

Corsi di formazione

1. I vincitori della procedura selettiva per ciascuna specialita' sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale preordinato alla formazione tecnico-professionale e al perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo specialistico di appartenenza. Il corso ha una durata di sei mesi, e si svolge presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici settimanali, finalizzati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico, mediante esercitazioni e attivita' di ricerca individuali e di gruppo.
3. Il programma didattico, che individua gli obiettivi formativi, le materie di insegnamento, gli argomenti oggetto di verifica e ogni attivita' didattica da svolgere durante il corso, e' disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione.
4. Durante lo svolgimento del corso di formazione, la commissione di cui al comma 6 puo' effettuare verifiche periodiche, anche di tipo attitudinale. In caso di mancato superamento delle verifiche periodiche i corsisti possono ripeterle soltanto per una volta attraverso sedute di recupero.
5. Al termine del corso di formazione i corsisti sostengono un esame finale, che consiste in una prova scritta articolata nella risposta sintetica a quesiti oppure nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) e comunque non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna prova. In caso di mancato superamento dell'esame oppure in caso di assenza per malattia o altro legittimo impedimento, i corsisti possono ripetere l'esame soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'esame. I corsisti che non si presentano all'esame senza giustificato motivo sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso. Il personale che non supera le verifiche periodiche o l'esame di fine corso permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
6. La commissione per lo svolgimento delle verifiche periodiche e dell'esame finale del corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a primo dirigente, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui due esperti nelle materie oggetto della specialita' e due appartenenti ai ruoli dei direttivi. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario di commissione, e' prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
7. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria di fine corso per ciascun ruolo del personale specialista, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Le graduatorie sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
8. Il personale che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso viene confermato nei rispettivi ruoli ai sensi degli articoli 42, comma 5, e 59, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di
formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di
cui all'art. 23 gli ispettori antincendi in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneita' al
termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal
corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,
salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di
cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e'
stata determinata da infermita' contratta durante il corso
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di
servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al
riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
f) che siano stati assenti dal corso per piu' di
cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e'
stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori
antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori
antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con
sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione
pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono
adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta
del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione
permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di
anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.».
 
Art. 8

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 agosto 2021

Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, registrazione n. 2729

Note all'art. 8:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.