Gazzetta n. 240 del 7 ottobre 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del Partito +Europa.


Allegato «A» all'atto raccolta n. 3593

STATUTO

Art. 1.
I valori fondativi e gli obiettivi

1.1 E' costituita l'Associazione +Europa, le cui finalita', attivita' e organizzazione sono regolate dal presente Statuto che ne enuncia anche i valori fondativi.
1.2 +Europa e' un'associazione politica che ha l'obiettivo di promuovere: i diritti umani, il cui godimento fa sorgere responsabilita' e doveri nei confronti degli altri nonche' della comunita' umana e delle generazioni future; lo stato di diritto; la democrazia paritaria e la parita' di genere; l'applicazione del principio di sussidiarieta'; il libero mercato, contro ogni forma di abuso dominante; la conoscenza e il libero progresso scientifico; la laicita' dello Stato; lo sviluppo ecosostenibile; l'affermazione dei principi di liberta', uguaglianza ed equita', anche intergenerazionale. Sostiene le scelte politiche che favoriscano il progresso civile e la promozione della persona nella ricerca della felicita', del benessere, della qualita' della vita e della tutela degli ecosistemi.
1.3 +Europa si pone l'obiettivo della federazione democratica degli Stati Uniti d'Europa nella prospettiva della costruzione di una federazione democratica mondiale, sostenendo le piu' ampie ed equilibrate autonomie locali nel rispetto dell'identita' e delle diversita' proprie di ciascuna comunita' territoriale. +Europa appartiene alla famiglia dei liberaldemocratici europei.

Art. 2.
Il simbolo

2.1 Il simbolo di +Europa, allegato al presente Statuto, e' il seguente: «Cerchio con fondo bianco e bordo blu, con: nella parte centrale, la dicitura "+Europa", in stampatello maiuscolo con grafica multicolore ("+" in giallo e "Europa" in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia)».
2.2 Il simbolo puo' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del presente Statuto.

Art. 3.
Gli scopi statutari

Il presente statuto promuove la partecipazione delle persone all'impegno politico e organizza la vita associativa di +Europa in conformita' agli articoli 49 e 51 della Costituzione, secondo modalita' democratiche e trasparenti. Disciplina il rapporto associativo in modo da garantirne l'effettivita', assicurando la partecipazione democratica e paritaria degli associati alla vita dell'Associazione e l'uguaglianza di diritti di tutti gli associati.

Art. 4.
La sede e la durata

4.1 +Europa ha sede in Roma, in via Santa Caterina da Siena 46, opera prevalentemente in ambito italiano ed europeo e puo' estendere la propria operativita' anche in un piu' ampio ambito internazionale.
4.2 La durata di +Europa e' a tempo indeterminato.

Art. 5.
Gli associati e i soggetti federati

5.1 Possono aderire all'Associazione, tutte le persone, di qualsiasi nazionalita', che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che accettano il presente Statuto.
5.2 Si consegue la qualità di associato con la sottoscrizione del modulo individuale di iscrizione e con il successivo pagamento della quota annuale, che deve essere versata personalmente da ciascun associato alla tesoreria di +Europa, essendo escluse le iscrizioni collettive.
5.3 Il pagamento della quota di iscrizione annuale implica l'accettazione del presente Statuto.
5.4 Sono soggetti federati i soggetti politici che abbiano concluso un accordo di federazione con +Europa ai sensi degli articoli 10.5 g), 11.5 e) e 13.4 f).
5.5 A far tempo dal 1° gennaio 2022 l'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 6.
I diritti e i doveri degli associati

6.1 Gli associati:
1. hanno il diritto di partecipare - anche in via telematica - alle attivita' e alle iniziative politiche dell'Associazione; hanno il diritto di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico dell'Associazione con le modalita' e nelle forme - se del caso anche telematiche - stabilite dal presente Statuto e dai suoi regolamenti;
2. hanno il diritto di partecipare al congresso, con le modalita' e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di cui all'art. 9.2 e 10.5 lettera c);
3. hanno il diritto di accedere:
alle deliberazioni formali assunte dagli Organi;
alla documentazione contabile-amministrativa di tesoreria;
ai files digitali delle riunioni pubbliche degli Organi;
4. hanno il dovere di rispettare lo Statuto.
6.2 Con la adesione a +Europa gli Associati prestano il loro consenso alla comunicazione dei propri dati personali agli organi di +Europa, previo consenso del responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini del loro coinvolgimento in iniziative politiche.
6.3 I soggetti federati hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri statuti e bilanci.
6.4 I parlamentari e gli eletti nelle istituzioni - ancorche' non soggetti a disciplina politica di partito nell'esercizio della loro funzione - intrattengono con +Europa un rapporto politico di coordinamento su una base di costante consultazione con i suoi organi. Gli eletti nelle istituzioni amministrative, regionali, politiche ed europee hanno il dovere di contribuire alla attivita' di +Europa, versando alla tesoreria una quota dell'indennita' e degli emolumenti complessivi derivanti dall'esercizio del proprio mandato, secondo la misura stabilita' dall'assemblea, in relazione alla carica ricoperta.

Art. 7.
La cessazione del rapporto associativo

7.1 Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:
1. mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, o entro il diverso termine indicato dal sollecito ricevuto dall'Associazione con scadenze e termini di sollecito che devono valere per la generalita' degli associati;
2. recesso da comunicare all'Associazione;
3. irrogazione del provvedimento disciplinare di cui all'art 20.9 c).
7.2 La cessazione del rapporto associativo determina la decadenza da ogni carica negli Organi.

Art. 8.
Organi e principi organizzativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:
1. l'assemblea;
2. la direzione;
3. la presidenza dell'assemblea;
3-bis il presidente di +Europa;
4. il segretario;
5. la segreteria;
6. il tesoriere;
7. le direzioni regionali ed estere e i loro segretari;
8. il collegio di garanzia;
9. il collegio dei revisori.
8.2 +Europa promuove forme di partecipazione associativa tramite strumenti digitali.
8.3 Nella composizione finale di ogni organo collegiale statutario (assemblea, presidenza dell'assemblea, segreteria, direzioni regionali e delle ripartizioni elettorali estere, collegi di garanzia e dei revisori e componente elettiva della direzione) temporaneo o speciale creato dagli Organi, deve essere assicurata la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 40%. Il collegio di garanzia vigila che i principi di parità del presente articolo siano rispettati al momento della formazione degli organi e in eventuali successive variazioni della loro composizione e assume le misure necessarie al loro rispetto.
8.4 Nella composizione della direzione e della assemblea, alle eventuali minoranze interne deve essere assicurata una rappresentanza di consistenza sostanzialmente proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale.
8.5 Le riunioni e i lavori della direzione e della assemblea sono pubblici, vengono registrati e ne e' assicurata adeguata forma di pubblicita', anche differita quando necessario o opportuno, attraverso strumenti digitali.
8.6 Nelle riunioni di direzione e assemblea e' assicurata la possibilita' per i membri di pienamente partecipare ed esprimere il proprio voto in collegamento telematico.
8.7 Nel presente Statuto e nei suoi regolamenti attuativi l'espressione «voti espressi» indica l'insieme dei voti favorevoli e contrari al netto delle astensioni e dei voti nulli e l'espressione «voti dei presenti» indica i voti espressi sia dai presenti in forma fisica che dai partecipanti telematicamente collegati.

Art. 9.
Il congresso

9.1 Il congresso stabilisce il progetto e gli obiettivi politici generali di +Europa fino al successivo congresso.
9.2 Il congresso è convocato dal presidente di +Europa, su deliberazione dell'assemblea, ogni due anni e vi partecipano tutti gli associati, direttamente o per delegati eletti, secondo le modalità e le regole stabilite dall'assemblea con regolamento da approvarsi almeno tre mesi prima della data di convocazione del congresso.
9.2-bis A far tempo dal 1° gennaio 2022 il voto degli associati e' ponderato in base al criterio della continuita' di iscrizione nell'anno associativo corrente e in quello precedente non congressuale, secondo i seguenti coefficienti: pari a 1 nel caso di iscrizione nell'anno associativo corrente; pari a 2 nel caso di iscrizione nell'anno associativo precedente e rinnovata nell'anno associativo corrente.
9.3 Ove il congresso sia convocato per delegati eletti il regolamento congressuale assicura che l'insieme dei delegati al congresso rispetti la percentuale di cui all'art. 8.3.
9.4 Nel caso in cui il congresso sia convocato per delegati eletti, agli associati e' sempre consentito presenziarvi senza diritto di parola ne' di voto, salva diversa e piu' favorevole previsione del regolamento.
9.5 Il congresso:
1. elegge il segretario, il presidente e il tesoriere;
2. elegge i componenti dell'assemblea secondo quanto previsto all'art. 10.2 e 10.3;
3. approva, su proposta della direzione, di 2/5 degli associati o di 200 associati aventi diritto al voto in congresso, le modifiche e le integrazioni allo Statuto, a maggioranza assoluta dei presenti. Tra un congresso e il successivo, la competenza a modificare e integrare lo Statuto e' delegata all'assemblea, che la esercita secondo quanto previsto all'art. 10.5 b).
9.6 Le decisioni del congresso sono assunte, salvo quando diversamente specificato, a maggioranza dei voti espressi e sono vincolanti per tutti gli organi di +Europa e per tutti i gruppi territoriali e tematici.

Art. 10.
L'assemblea

10.1 L'assemblea articola e, ove necessario, integra il progetto e gli obiettivi stabiliti dal congresso alla luce della attualita' politica, stabilisce le priorita' politiche, definisce gli strumenti e le iniziative piu' efficaci e fissa principi e linee generali della organizzazione interna.
10.2 L'assemblea si compone di 100 (cento) membri, 90 (novanta) dei quali eletti dal congresso sulla base di liste concorrenti, e 10 (dieci) indicati in un «listino" dal segretario contestualmente alla presentazione della propria candidatura. Sia le liste che il «listino» sono composti in modo da assicurare la proporzione di cui all'art. 8.3. Le liste sono aperte da una capolistura di sei (6) candidature in ordine di genere alternato. Ciascuna lista e' composta da almeno 25 (venticinque) candidati associati a +Europa e deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) associati, inclusi i candidati. Le verifiche di ammissibilita' delle candidature e del risultato delle votazioni sono svolte dal collegio di garanzia.
10.3 L'elezione dei 90 membri si effettua applicando il metodo D'Hondt assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
Allo scopo di assicurare la proporzione di cui all'art. 8.3 fra i membri della assemblea e della componente elettiva della direzione, il collegio di garanzia, con decisione insindacabile, fara' precedere, nell'ordine di attribuzione dei seggi, i candidati del genere meno rappresentato, nella misura necessaria al conseguimento dell'obiettivo; l'operazione interessera' le liste in proporzione allo squilibrio di genere che presentano, e l'attribuzione dei seggi ai candidati del genere meno rappresentato avverra' in funzione del loro ordine di presentazione in modo da assicurare che le delegazioni di ciascuna lista rispettino la proporzione di cui all'art. 8.3.
10.4 Alla assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri del collegio di garanzia e dei revisori, e i segretari regionali e delle ripartizioni elettorali estere.
10.5 L'assemblea:
1. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal tesoriere in conformita' alla normativa vigente;
2. puo', tra un congresso e il successivo, su proposta della direzione o di 2/5 dei membri della assemblea, con voto a maggioranza dei 2/3 dei presenti, modificare e integrare lo Statuto a condizione che le proposte di modifica o integrazione siano state inserite all'ordine del giorno e siano state comunicate ai membri dell'assemblea con un anticipo di almeno quindici giorni;
3. approva il regolamento congressuale (recante la disciplina anche delle modalita' di svolgimento dei suoi lavori), il regolamento della assemblea e ogni altro regolamento che ritenga opportuno, nel rispetto del presente Statuto a maggioranza dei 2/3 dei presenti;
4. elegge tra i suoi membri la presidenza dell'assemblea: il presidente e, successivamente, con distinta votazione due vicepresidenti, di cui il primo eletto con funzioni di vicario; è eletto presidente dell'assemblea il candidato che ha conseguito la maggioranza dei voti espressi. Il mandato di presidente e vicepresidenti di assemblea dura due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione dell'insediamento della nuova assemblea. Il presidente dell'assemblea convoca e presiede le riunioni dell'assemblea. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento, o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente vicario fino all'elezione del nuovo presidente dell'assemblea nella prima assemblea successiva alla cessazione della carica;
5. elegge il collegio dei revisori e il collegio di garanzia;
6. ratifica, su proposta della direzione, l'adesione dei soggetti federati;
7. stabilisce la misura della contribuzione a +Europa per gli eletti nelle istituzioni amministrative, regionali, politiche ed europee.
8. decide sugli appelli contro le decisioni del collegio di garanzia di cui all'art. 20.10;
9. delibera su quant'altro non attribuito ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.
10.6 Ciascun membro dell'assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe. E' sempre consentita la possibilita' di partecipazione da remoto. Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa decisione approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti.
10.7 Il mandato dei componenti della assemblea dura due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione del congresso. L'assemblea e' convocata dal presidente, almeno 2 (due) volte l'anno, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dai membri al momento dell'iscrizione a +Europa (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto), almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione puo' essere effettuata con soli otto giorni di anticipo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. 1/3 dei membri della assemblea puo' chiedere l'inserimento di uno o piu' materie da trattare alla prima assemblea utile.
10.8 L'assemblea straordinaria viene convocata dal presidente sulla base di una richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei membri dell'assemblea. In tal caso il presidente convoca l'assemblea entro cinque giorni e include nell'ordine del giorno gli argomenti di cui alla motivata richiesta.
10.9 L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti e delibera, quando non diversamente disposto, a maggioranza dei voti espressi.
10.10 L'assemblea e' presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario, dal vicepresidente o dal membro piu' anziano.
10.11 Il presidente, sentiti i vicepresidenti, nomina un segretario e, se necessari, due o piu' scrutatori.
10.12 E' sempre consentita la possibilita' di partecipazione da remoto. Le riunioni della assemblea sono pubbliche salvo che la trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine del giorno sia stata preventivamente decisa. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche della associazione sono adottate a scrutinio segreto.
10.13 I componenti dell'assemblea devono comunicare le dimissioni in forma scritta al presidente. In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altro motivo, di uno o piu' membri della assemblea il presidente, sentiti i vicepresidenti, individua il candidato subentrante nella lista di candidati della quale il membro cessato faceva parte sino ad esaurimento della lista e, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 10.3, chiede ai subentranti se intendano accettare la carica e ne proclama l'elezione.
10.14 L'assemblea può sfiduciare il presidente dell'assemblea con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, subentra il vicepresidente vicario, che convoca immediatamente un'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 11.
La Direzione

11.1 La direzione e' l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, da' esecuzione al progetto politico definito dal congresso dando attuazione alle mozioni e alle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed esercita i poteri funzionali al perseguimento delle finalita' associative.
1. Della direzione fanno parte:
1. 22 (ventidue) membri dell'assemblea, ripartiti proporzionalmente tra le liste presentate ai sensi dell'art. 10.2 e 10.3, secondo l'ordine di elezione;
2. 3 (tre) membri di assemblea prescelti dal segretario nel suo «listino» nel rispetto della percentuale di cui all'art. 8.3;
3. il segretario, il tesoriere, il presidente di +Europa; la presidenza dell'assemblea;
4. il delegato degli associati residenti all'estero eletto ai sensi dell'art. 16.7
11.3 Partecipano di diritto alla direzione senza diritto di voto:
1. i candidati segretari non eletti che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi;
2. i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali associati a +Europa;
3. i rappresentanti designati degli eventuali soggetti federati;
4. i membri della segreteria.
11.4 E' sempre consentita la possibilita' di partecipazione da remoto. Le riunioni della direzione sono pubbliche salvo che la trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine del giorno sia stata preventivamente decisa.
11.5 La direzione:
1. delibera, su proposta congiunta del segretario e del presidente di +Europa, sulla partecipazione alle elezioni e sulle relative liste e candidature con la maggioranza dei 2/3 dei presenti;
2. autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta all'art. 2 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, cui partecipi anche +Europa o da questa promossi, se del caso subordinando l'autorizzazione alla formulazione di specifici punti del programma elettorale;
3. concede l'uso del simbolo ai gruppi territoriali e tematici regolarmente costituiti secondo le norme del presente Statuto e degli eventuali relativi regolamenti;
4. propone all'assemblea la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'Associazione;
5. approva, su iniziativa del segretario, e propone per ratifica all'assemblea, gli accordi di federazione con i soggetti federati includenti il diritto di designare un componente della direzione;
6. nell'ambito degli scopi statutari e per la loro miglior realizzazione, delibera di partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro;
7. nomina su proposta del segretario i portavoce locali di cui all'art. 16.5 e il delegato degli associati residenti all'estero di cui all'art. 16.7;
8. scioglie, in presenza di gravi motivi e su proposta del segretario, le direzioni regionali e delle ripartizioni elettorali estere e nomina in sostituzione responsabili temporanei, per il tempo necessario alla loro ricostituzione, e comunque per non piu' di un anno con la maggioranza assoluta dei presenti;
9. delibera sulla istituzione di commissioni, nominandone i responsabili o indicandone al segretario i criteri di nomina;
10. approva i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto di esercizio da sottoporre all'assemblea in conformita' alla normativa applicabile;
11. approva gli investimenti proposti dal tesoriere e le priorita' nell'utilizzo delle risorse;
12. approva il conferimento e la revoca di procure;
13. approva le campagne di iscrizione proposte dal segretario, dal presidente di +Europa e dal tesoriere e stabilisce, su proposta del tesoriere, l'importo e la scadenza della quota annuale di iscrizione dovuta dagli associati;
14. delibera sulle questioni a essa sottoposte su iniziativa del segretario, del presidente di +Europa e del tesoriere o di almeno 1/3 dei propri componenti;
15. approva un regolamento dei propri lavori;
16. svolge ogni altro compito assegnatole dalla legge e dal presente Statuto.
11.6 Il mandato dei componenti della direzione dura due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione del congresso. La direzione si riunisce con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. In casi di motivata urgenza, il termine di preavviso puo' essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
11.7 Le adunanze sono indette dal segretario con cadenza almeno mensile e con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica o altro mezzo con data certa. Non sono ammesse deleghe. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e/o della modalita' di partecipazione telematica, del giorno, dell'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
11.8 La direzione delibera, quando non diversamente disposto, a maggioranza dei voti espressi.

Art. 12.
Il presidente di Piu' Europa

12.1 Il presidente di +Europa e' eletto a maggioranza, anche relativa, dei voti espressi dal congresso, contestualmente all'elezione del segretario. Il mandato di presidente di +Europa dura due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione del congresso.
12.2 In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di cessazione dalla carica del presidente di +Europa, e' eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Nelle more dell'elezione i poteri del presidente di +Europa sono esercitati dal presidente dell'assemblea.
12.3 Il presidente di +Europa:
1) sovrintende al rapporto tra gli organi di +Europa;
2) coadiuva il segretario e il tesoriere nell'attivita' di rappresentanza di +Europa;
3) convoca e presiede il congresso secondo le modalita' stabilite dall'art. 9;
4) sottopone proposte di delibera alla direzione e all'assemblea.
12.4 Il presidente di +Europa convoca e presiede la prima riunione dell'assemblea successiva al congresso fino all'elezione della presidenza della stessa.
12.5 L'assemblea può sfiduciare il presidente di +Europa con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il presidente e' eletto dall'assemblea ai sensi dell'art. 12.2.

Art. 13.
Il segretario

13.1 Il segretario e' eletto dal congresso ed e' il responsabile politico, legale ed elettorale di +Europa, di cui ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio, con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Da' attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del congresso, dell'assemblea e dalla direzione secondo le rispettive competenze statutarie. Il mandato di segretario dura due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione del congresso.
13.2 La candidatura a segretario, comprensiva di un documento politico, e' presentata secondo le modalita' stabilite dal regolamento del congresso di cui all'art 9.2 e 10.5 c).
13.3 E' eletto segretario il candidato che ottiene la maggioranza anche relativa dei voti espressi.
13.4 Il segretario:
1. coordina a livello europeo, nazionale e locale l'attivita', l'organizzazione e l'iniziativa politica di +Europa, dei suoi organi, dei gruppi coordinamenti e direzioni di cui all'art. 16 e di eventuali commissioni tematiche;
2. sottopone proposte di delibera alla direzione e all'assemblea;
3. coordina le politiche di iscrizione;
4. svolge funzioni di raccordo con i parlamentari e gli altri eletti nelle istituzioni;
5. coordina la comunicazione di +Europa;
6. sentito il presidente di +Europa, negozia e conclude gli accordi di federazione che sottopone poi alla direzione ai sensi dell'art. 11.5.5
13.5 In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di cessazione dalla carica del segretario è convocato un congresso straordinario entro tre mesi e, nelle more della convocazione, i poteri del segretario sono esercitati dal presidente di +Europa.
13.6 L'assemblea puo' sfiduciare il segretario con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applica il punto precedente.

Art. 14.
La Segreteria

14.1 La segreteria coadiuva il segretario e il presidente di +Europa nelle attivita' esecutive e nell'organizzazione di iniziative politiche del partito.
14.2 La segreteria e' composta da almeno sette e non piu' di dodici membri il cui mandato ha la durata del mandato del segretario.
14.3 Il segretario, sentito il presidente di +Europa, nomina e revoca i membri della segreteria, cui puo' delegare specifici incarichi o ruoli organizzativi.
14.5 Le riunioni della Segreteria sono convocate e presiedute dal segretario.

Art. 15.
Il tesoriere

15.1 Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito ed e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Gestisce, secondo le indicazioni della direzione, ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di +Europa tutti i fini di legge. Il tesoriere nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni. In caso di sfiducia, morte, dimissioni, impedimento permanente o di decadenza dalla carica e' immediatamente convocata un'assemblea per la sua sostituzione che elegge un nuovo tesoriere a maggioranza anche relativa dei voti espressi, e nelle more i poteri del tesoriere sono esercitati dal segretario. L'assemblea puo' sfiduciare il tesoriere eletto con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno.
15.2 Il tesoriere e' eletto dal congresso a maggioranza anche relativa dei voti espressi e resta in carica per due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione del congresso.
15.3 Qualunque soggetto riceva contributi o finanziamenti dal tesoriere, anche ai sensi dell'art 16.13 e' tenuto a rendicontarne l'uso con i criteri contabili dal tesoriere indicati.
15.4 Il tesoriere trasmette all'assemblea su base semestrale un rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute (con un confronto con il preventivo), avendo adottato organizzazione, processi e sistemi informativi adeguati a fornire un'informativa completa e dettagliata, e rendendo il rendiconto accessibile a ogni associato.
15.5 Il tesoriere provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio in conformita' alla legge, lo sottopone entro i termini previsti dall'art. 2364 del codice civile alla direzione e all'assemblea per l'approvazione e ne cura, entro i termini di legge, la pubblicazione sul sito internet di +Europa.
15.6 La gestione di ogni entrata di +Europa e' improntata alla massima trasparenza. Tutti i contributi finanziari ricevuti dall'associazione superiori ai 500 euro sono resi pubblici.
15.7 Al tesoriere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge n. 441/82.
15.8 Il tesoriere non puo' distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
15.9 +Europa puo' promuovere attivita' di natura commerciale o parteciparvi, purche' si tratti di attivita' di natura residuale e strumentalmente finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 16.
I gruppi, i coordinamenti, le direzioni regionali ed estere

16.1 Gli associati di +Europa possono organizzarsi in gruppi territoriali o tematici, italiani o esteri, privi di rappresentanza politica formale di +Europa, che perseguono obiettivi politici e organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza con il progetto e le linee programmatiche di +Europa.
16.2 Un regolamento di disciplina della composizione, del funzionamento e della attivita' dei gruppi - che deve necessariamente prevedere la figura di un coordinatore unico e un numero minimo di associati - e' approvato dalla assemblea ai sensi dell'art. 10.5.3.
16.3 I gruppi territoriali assumono una denominazione che puo' comprendere anche, ma non solo, il nome proprio del luogo geografico di riferimento.
16.4 Su proposta del segretario i gruppi di una regione (ed eventuali ulteriori gruppi tematici) possono esprimere un coordinamento formato dai coordinatori di tutti i gruppi della regione, dai locali membri di assemblea, di direzione e di segreteria e dagli eletti negli enti territoriali locali, che puo' formulare proposte al segretario di +Europa ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
16.5 Il coordinamento regionale propone al segretario una rosa di candidati portavoce che la direzione nomina, su proposta del segretario, nel numero massimo di due.
16.6 Su proposta del segretario i gruppi di una ripartizione elettorale estera (ed eventuali ulteriori gruppi tematici) possono esprimere un coordinamento formato dai coordinatori di tutti i gruppi della ripartizione, dai locali membri di assemblea, di direzione e di segreteria e dagli eletti nei comitati degli italiani all'estero e nel consiglio generale degli italiani all'estero.
16.7 Sulla base di una rosa di tre candidati sottoposta dal coordinamento estero, il segretario propone alla direzione la nomina di un delegato, membro di diritto della direzione, con il compito di rappresentarvi gli associati residenti all'estero.
16.8 Nelle regioni in cui a) il numero degli associati a +Europa superi il rapporto di uno a diecimila con gli abitanti (esempio 100 su 1 milione di abitanti) o comunque b) il numero di associati regionali superi i 300 (trecento), il segretario convoca, entro tre mesi dal raggiungimento del quorum, l'assemblea degli associati nella regione o riferisce alla direzione in ordine alla inopportunita' della convocazione.
16.9 L'assemblea degli associati nella regione elegge un segretario regionale, che ha la rappresentanza politica locale di +Europa, e una direzione regionale, composta da non piu' di 10 (dieci) componenti eletti sulla base di un'unica lista di candidati, che coordinano l'azione politica di +Europa e dei gruppi territoriali presenti nella regione e che possono formulare proposte al segretario di +Europa ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
16.10 Nella ripartizione elettorale estera in cui a) il numero degli associati a +Europa superi il rapporto di uno a venticinquemila con i cittadini italiani iscritti all'AIRE (esempio 4 su 100.000) o comunque b) il numero di associati superi i 100 (cento), il segretario puo' convocare l'assemblea degli associati nella ripartizione elettorale estera.
16.11 L'assemblea degli associati nella ripartizione elettorale estera elegge un segretario di ripartizione estera che ha la rappresentanza politica di +Europa e una direzione di ripartizione estera composta da non piu' di 10 (dieci) componenti eletti sulla base di un'unica lista di candidati, che coordinano l'azione politica di +Europa e dei gruppi territoriali presenti nella ripartizione elettorale estera.
16.12 I segretari regionali e di ripartizione estera partecipano alla assemblea senza diritto di voto.
16.13 I gruppi di +Europa si autofinanziano. +Europa con i tempi e secondo i criteri di destinazione indicati dal tesoriere destina una quota pari al 10% delle proprie risorse al finanziamento di attivita', preventivamente concordate con il tesoriere, dei gruppi.
16.14 Ferma restando la revocabilita' delle nomine di cui ai punti che precedono, la direzione puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del segretario - previa contestazione e garanzia del contraddittorio con gli interessati - sciogliere le direzioni locali e nominare in sostituzione responsabili temporanei, per il tempo necessario alla loro ricostituzione, e comunque per non piu' di un anno.

Art. 17.
L'esercizio sociale e i bilanci

17.1 L'esercizio sociale e' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o non siano strettamente finalizzate a realizzare gli scopi associativi.

Art. 18.
Lo scioglimento e la liquidazione

18.1 L'eventuale scioglimento di +Europa e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
18.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 19.
Il collegio dei revisori dei conti e la societa' di revisione

19.1 Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere associati nel registro dei revisori legali. I membri del collegio svolgono la loro attivita' a titolo gratuito.
19.2 Il collegio ha il compito di vigilare sull'attivita' di tesoreria in ordine alla osservanza della legge e dello Statuto, al rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea.
19.3 All'elezione dei membri del collegio dei revisori si procede mediante votazione di liste concorrenti di non piu' di tre membri. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista. Il mandato di componenti del collegio dura due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione dell'insediamento della nuova assemblea. Il collegio resta in carica sino alla elezione del nuovo collegio nella prima riunione della nuova assemblea.
19.4 Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.

Art. 20.
Il collegio di garanzia

20.1 Il collegio di garanzia e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che non rivestano alcuna carica all'interno degli organi o dei gruppi o dei coordinamenti o delle direzioni regionali ed estere, e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
20.2 Le riunioni del collegio di garanzia sono convocate dal suo presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.
20.3 L'assemblea puo' sfiduciare il collegio di garanzia con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, in una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'assemblea, con questo solo punto all'ordine del giorno.
20.4 All'elezione dei membri del collegio di garanzia si procede mediante votazione di liste concorrenti di non piu' di tre membri indicati nell'ordine con alternanza di genere. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista. La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di sua cessazione, per qualunque ragione dalla carica, alla persona che lo segue nell'ambito della medesima lista.
20.5 Il mandato di membri del collegio di garanzia dura due anni ed e' in ogni caso rinnovato in occasione dell'insediamento della nuova assemblea. Per la validita' delle sue decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il collegio puo' riunirsi anche con mezzi telematici. Delle riunioni e delle deliberazioni e' redatto e pubblicato sintetico verbale includente la manifestazione del voto di ciascuno e la motivazione della decisione.
20.6 Il collegio:
1. decide sulle questioni che gli vengano sottoposte in forma scritta in merito alla interpretazione dello Statuto entro sessanta giorni;
2. decide sulle questioni che gli vengano sottoposte in forma scritta inerenti la violazione dello Statuto da parte di associati o del segretario, del tesoriere o del presidente di +Europa entro sessanta giorni; quando abbia ad oggetto la contestazione di una decisione, il reclamo deve essere proposto entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla intervenuta conoscenza della decisione contestata;
3. verifica la ammissibilita' delle candidature congressuali ed esercita i poteri di cui agli articoli 8.3 e 10.3;
4. decide sulle controversie disciplinari di norma entro sessanta giorni.
20.7 L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa in forma scritta presso il collegio nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa del segretario, del tesoriere, del presidente dell'associazione o di uno o piu' associati che lamentino gravi violazioni dello Statuto, del regolamento congressuale o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di +Europa. Prese di posizione o iniziative politiche o culturali degli associati non possono essere oggetto di azione disciplinare.
20.8 Il collegio, pervenuta la richiesta di azione disciplinare e valutatane la ammissibilita' deve, entro dieci giorni, trasmetterne copia alla persona interessata o alle persone interessate, mediante mezzo anche elettronico a data certa, assegnando un termine di almeno venti giorni per la produzione di scritti difensivi e di mezzi di prova. Il collegio puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare speciali regole e termini delle ulteriori fasi del procedimento disciplinare, garantendo comunque il contraddittorio e disponendo, se del caso, l'audizione personale della persona interessata o delle persone interessate che possono eventualmente farsi assistere nel giudizio disciplinare da un soggetto qualificato. Nelle more della decisione il collegio puo' su istanza di parte disporre provvedimenti cautelari.
20.9 Riguardo all'azione disciplinare di cui al punto 20.6 d) il collegio di garanzia puo' disporre:
1. il richiamo scritto;
2. la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza dalla carica; la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla eventuale deliberazione definitiva dell'assemblea di cui al punto 20.10;
3. la cessazione per un periodo determinato dell'appartenenza a +Europa.
20.10 Contro la decisione del collegio di garanzia del richiamo, della cessazione della appartenenza e della sospensione e' ammesso appello all'assemblea entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione.
20.11 Riguardo ai reclami contro le decisioni di cui al punto 20.6 b) il collegio di garanzia esercita il potere di loro annullamento o sospensione e assume ogni altra determinazione che ritenga opportuna.
20.12 Le decisioni del collegio sono rese in forma scritta.
20.13 I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea.

Art. 21.
Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.