Gazzetta n. 241 del 8 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 15 luglio 2021
Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale e individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di monitoraggio.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in particolare, l'art. 10;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che, «al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica» e, in particolare, l'art. 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 48, comma 1, con il quale e' stato stabilito un incremento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 810 e 812;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», attualmente in corso di conversione e, in particolare, l'art. 77, commi 4 e 10, lettera d);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», attualmente in corso di conversione, e in particolare l'art. 8;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a Province e Citta' metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' sono stati definiti i termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, con il quale la somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al 2024, e' stata ripartita tra Province, Citta' metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, con il quale si e' proceduto all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62, con il quale la somma complessiva pari ad euro 1.125.000.000,00, di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00 per l'annualita' 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2021 al 2024, e' stata ripartita tra Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale;
Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62, entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le Province, le Citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle Province, delle Citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del sopracitato decreto;
Dato atto che il Ministero dell'istruzione con nota del 22 marzo 2021, prot. n. 7919, ha fornito alle Province, alle Citta' metropolitane e agli enti di decentramento regionale le informazioni necessarie per accedere all'applicativo del Ministero e per comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro il quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore 18,00 del giorno 30 aprile 2021, termine assegnato tenuto conto del maggior termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;
Considerato che entro il termine del 30 aprile 2021 tutte le Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, ad eccezione del Libero consorzio di Caltanissetta, hanno fatto pervenire i propri piani di interventi relativi agli edifici scolatici di propria competenza;
Datto atto che con nota del 3 maggio 2021 e' stato assegnato al Libero consorzio di Caltanissetta un ulteriore termine fissato alle ore 18,00 del giorno 4 maggio 2021 per presentare il proprio piano;
Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione con riferimento ai piani presentati da tutti gli enti locali, sono emerse alcune criticita' che hanno comportato la necessita' di richiedere ulteriori chiarimenti ai predetti enti;
Considerato che tutte le Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale hanno fatto pervenire i necessari chiarimenti e/o integrazioni;
Dato atto che l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 prevede che con successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento siano determinati anche i termini di aggiudicazione dei relativi interventi nonche' le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi' come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;
Ritenuto quindi, a seguito di istruttoria, di poter individuare gli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle Province, delle Citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale, cosi' come dagli stessi proposti, nonche' di definire termini e modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi;

Decreta:

Art. 1

Assegnazione risorse

1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' pari ad euro 1.120.253.066,24.
2. La somma residua, pari ad euro 4.746.933,76 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, e' assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62.
 
Art. 2

Individuazione degli interventi e termini
di aggiudicazione dei lavori

1. Sono approvati i piani degli interventi proposti da Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Gli enti locali di cui all'allegato A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
3. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' stabilito:
a) per gli interventi il cui importo lavori e' inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto 2022;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
4. I termini di cui al comma 3 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
5. Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di avvio dei lavori e di conclusione degli stessi definiti nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione.
6. Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai commi 3 e 5, essendo gli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 
Art. 3

Modifica dei piani degli interventi
per esigenze sopravvenute

1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono essere approvate con decreto del Ministero dell'istruzione, fermi restando i termini per le proposte di aggiudicazione dei lavori definiti ai sensi dell'art. 2.
2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte degli enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede di sviluppo progettuale, l'intervento proposto non sia compatibile ne' preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza strutturale e sismica del medesimo edificio.
 
Art. 4

Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita':
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;
b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione, che saranno inviate dal Ministero dell'istruzione ad ogni ente beneficiario.
6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».
 
Art. 5

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 5, e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e delle direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2021

Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2338

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Avvertenza:
Il decreto e il relativo allegato sono pubblicati sul sito del Ministero al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metr opolitane.shtml .