Gazzetta n. 241 del 8 ottobre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 settembre 2021
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 22 giugno 2019 hanno colpito i territori delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 797).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 22 giugno 2019 nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia e con la quale sono stati stanziati euro 3.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020 con la quale sono state integrate di euro 2.750.821,77 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 per il completamento delle attivita' di cui alla lettera b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020 con la quale e' stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 22 giugno 2019 nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con la quale sono state integrate di euro 3.695.102,58 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 per gli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 settembre 2019, n. 605 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensita' che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia»;
Vista la nota del 6 agosto 2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605 del 2 settembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605/2019, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605/2019, che viene al medesimo intestata fino al 6 agosto 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati ovvero a nuovi interventi connessi agli eventi in trattazione proposti all'approvazione del Dipartimento della protezione civile ai sensi dei comma 6 e 7, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, previamente sottoposti all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile la realizzazione di ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell'emergenza in rassegna e con nesso di causalita' con gli eventi citati in premessa, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2021

Il Capo del Dipartimento: Curcio