Gazzetta n. 243 del 11 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2021
Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera ortofrutticola.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale

Visti gli orientamenti in materia di sostenibilita' fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi declinati nei «Sustainable Development Goals»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», nel cui contesto si attribuisce alla PAC un ruolo determinante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea sulla base dell'Agenda 2030;
Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», che definisce una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una societa' giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e climaticamente neutra e che, in particolare, nel capitolo «Dal produttore al consumatore», evidenzia l'importanza degli agricoltori europei nella gestione della transizione verso gli obiettivi prefissati dall'Unione e l'importanza di sostenere gli sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e preservare la biodiversita', attraverso la definizione di sistemi alimentari sostenibili;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore, con la quale si stabilisce un nuovo punto di equilibrio tra sistemi alimentari, biodiversita', salvaguardia della salute, benessere delle persone e, al tempo stesso, rafforzare la competitivita' e la resilienza del settore agroalimentare dell'UE;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, che stabilisce all'art. 16, comma, 1 lettera b, le regole per i regimi di qualita', compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli stati membri eleggibili ad ottenere il sostegno finanziario per la copertura delle spese di certificazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 3, comma 5-bis;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti agroalimentari, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che istituisce il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata - SQNPI e il successivo decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, n. 4890;
Vista la legge 18 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 224-ter, che istituisce un sistema unitario di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola;
Visto il comma 6 del predetto art. 224-ter che prevede la possibilita' di estendere ad altre filiere il sistema unitario di certificazione della sostenibilita' previsto per la della filiera vitivinicola;
Ritenuto opportuno estendere alla filiera ortofrutticola la disposizione di cui all'art. 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, avvalendosi di un disciplinare comprendente l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche, da integrare, in sede di prima applicazione, con i principi e le disposizioni delle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera ortofrutticola, di cui alla legge 4 del 3 febbraio 2011 e da aggiornare con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica, ambientale e sociale;
Considerato che il comma 2 del predetto art. 224-ter stabilisce che al fine di aggiornare il disciplinare e valutare l'impatto delle scelte operate e' necessario procedere all'istituzione di un sistema di monitoraggio della sostenibilita' e delle aziende della filiera ortofrutticola italiana, nonche' alla definizione di specifici indicatori;
Considerata l'evoluzione a livello internazionale e nazionale del concetto di sostenibilita' che include necessariamente anche gli aspetti sociali ed economici oltre che quelli ambientali ed agronomici;
Considerata l'esperienza maturata da numerose realta' agricole nazionali sulla misura della sostenibilita' e le buone pratiche agricole sostenibili sostenute attraverso i programmi di sviluppo rurale, i programmi operativi in ambito OCM, nonche' ulteriori iniziative volontarie di certificazione;
Considerato che per definire in maniera adeguata il disciplinare e gli indicatori e' opportuno avvalersi della competenza e dell'esperienza dell'organismo tecnico scientifico di cui all'art. 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014, che potra' avvalersi anche di esperti del settore ortofrutticolo, oltre alle professionalita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato la necessita' di favorire una adesione ampia al Sistema Qualita' nazionale produzione integrata, anche fruendo delle opzioni di deroga concesse ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 194/1995, come modificato dall'art. 43, comma 7-quater della legge 11 settembre 2020, n. 120;

Decreta:

Art. 1

Sistema di certificazione della sostenibilita' ortofrutticola

1. Ai sensi dell'art. 224-ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020, n. 77, e' istituito il Sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera ortofrutticola, finalizzato a riscontrare la conformita' dei processi del settore ortofrutticolo rispetto allo specifico disciplinare definito al successivo art. 3.
2. Il Sistema di certificazione di cui al comma 1 utilizza le modalita' e le procedure del Sistema di Qualita' nazionale di produzione integrata, di cui all'art. 2 comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
3. La rispondenza del processo produttivo ai requisiti del disciplinare di cui al successivo art. 3 viene attestato mediante certificato di conformita' rilasciato dall'organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche.
 
Art. 2

Disciplinare, monitoraggio e indicatori

1. Al fine di assicurare l'implementazione delle disposizioni di cui all'art. 224-ter, della legge n. 77 del 18 luglio 2020 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 194/1995 nello specifico ambito ortofrutticolo, all'organismo tecnico scientifico di cui all'art. 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014, (di seguito OTS) sono attribuiti i seguenti compiti:
a) definizione del disciplinare della sostenibilita' ortofrutticola e successivo aggiornamento;
b) definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilita' della filiera ortofrutticola italiana, ivi compresa la determinazione del campione delle aziende a carico delle quali condurre l'indagine;
c) individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilita' della filiera ortofrutticola;
d) individuazione della modalita' di equiparazione del disciplinare di sostenibilita' ortofrutticola con disciplinari di altri sistemi di certificazione volontari, conformi a standard internazionali.
 
Art. 3

Disciplinare della sostenibilita' ortofrutticola

1. Il disciplinare alla base del sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera ortofrutticola, di seguito «disciplinare», riporta l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche, finalizzate a garantire il rispetto dell'ambiente, la qualita' e la sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo.
2. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle procedure, ai principi e alle disposizioni contenute nelle linee guida nazionali di produzione integrata distinte per coltura, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, da integrare tenendo conto, in tutte le fasi del processo produttivo, delle prescrizioni e dei requisiti previsti da norme cogenti o volontarie, nazionali o internazionali e dei piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' dei processi produttivi.
3. Sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'art. 5, e tenuto conto delle innovazioni tecnico scientifiche, il disciplinare e' sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale.
 
Art. 4
Adesione al Sistema di certificazione della sostenibilita'
ortofrutticola

1. L'adesione al Sistema di certificazione della sostenibilita' ortofrutticola e' volontaria e puo' avvenire da parte di aziende singole o associate, anche nella forma di organizzazioni di produttori.
1. Le modalita' di adesione, controllo e verifica delle aziende aderenti al Sistema di certificazione della sostenibilita' di cui al presente decreto sono quelle gia' in uso per il Sistema di qualita' nazionale della produzione integrata (SQNPI), come previsto dall'art. 2, commi 3), 4) e 5) della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e dal relativo decreto ministeriale di applicazione 8 maggio 2014, n. 4890.
 
Art. 5

Monitoraggio della sostenibilita' ortofrutticola

2. Il monitoraggio nazionale della sostenibilita' della filiera ortofrutticola verifica l'impatto derivante dall'attuazione del disciplinare di cui all'art. 3 sugli aspetti di natura ambientale, economico e sociale che interessano l'intero processo produttivo, distinto in fase di campo e di stabilimento.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'art. 224-ter della legge n. 77 del 18 luglio 2020, n. 20, il sistema di monitoraggio e' strutturato in modo da ricavare le informazioni, in quanto pertinenti, necessarie ad alimentare gli indicatori di monitoraggio previsti dal Piano strategico nazionale della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e dalla rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.
4. Nella definizione del sistema di monitoraggio, l'OTS individua il campione di aziende della filiera ortofrutticola da sottoporre a valutazione, prendendo a riferimento sia le aziende che hanno gia' intrapreso percorsi di certificazione di sostenibilita', sia quelle di recente ingresso, sulla base dell'analisi del rischio, propone inoltre le piu' idonee modalita' di integrazione delle diverse banche dati, al fine di ridurre l'onere per le imprese che aderiscono alla certificazione.
5. Il sistema di monitoraggio e' approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 6

Indicatori

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'OTS individua gli indicatori di monitoraggio della sostenibilita' della filiera ortofrutticola e ne propone l'approvazione con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali.
2. Gli indicatori di monitoraggio sono indicatori di misura (contabilizzazione ambientale, sociale ed economica) calcolati dalle basi di dati ufficiali nazionali; misurano lo stato di applicazione di alcuni impegni dello standard e sono connessi in modo funzionale agli obiettivi delle politiche agricole comunitarie e nazionali.
3. In sede di prima applicazione, gli indicatori sono riferiti al monitoraggio secondo quanto previsto all'art. 5, ma potranno essere introdotti indicatori di performance per le fasi successive di sviluppo del disciplinare, al fine di quantificare il progresso compiuto in termini di sostenibilita' dei processi e dell'organizzazione. L'OTS individua gli indicatori di performance tra quelli riconosciuti dal mercato e dai relativi standard internazionali.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2021

Il Capo Dipartimento: Blasi