Gazzetta n. 246 del 14 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 luglio 2021
Modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attivita'.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il medesimo art. 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del medesimo Fondo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche' degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
c) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
d) «imprese agricole»: le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni ed integrazioni;
f) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e successive modificazioni ed integrazioni;
g) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
h) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
i) «Registro SIAN»: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
j) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
k) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
l) «unita' locale»: l'impianto operativo o amministrativo/gestionale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche, rilevabile dalla visura camerale.
 
Allegato 1
Elenco dei beni materiali di cui all'allegato A della legge n.
232/2016

Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
macchine utensili per asportazione;
macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita' alle derive di processo;
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della sostenibilita':
sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, eta', presenza di disabilita');
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realta' aumentata e virtual reality;
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
 
Allegato 2
Elenco dei beni immateriali di cui all'allegato B della legge n.
232/2016

1. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics).
2. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni.
3. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione.
4. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing).
5. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud.
6. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali.
7. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali.
8. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi.
9. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi.
10. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e dei relativi processi.
11. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing).
12. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting).
13. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente in campi specifici a garanzia della qualita' del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto.
14. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita' (cybersystem).
15. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la manutenzione predittiva.
16. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realta' aumentata tramite wearable device.
17. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile.
18. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica.
19. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).
20. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
21. Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce.
22. Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta' aumentata.
23. Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 123, della legge n. 160/2019, le modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» di cui al medesimo art. 1, comma 123, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attivita'.
 
Art. 3

Gestione dell'intervento

1. L'intervento agevolativo di cui presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, la quale puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' «in house», ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dell'intervento agevolativo sono posti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro il limite massimo del 3 (tre) per cento delle medesime risorse.
 
Art. 4

Risorse finanziarie disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 123 della legge n. 160/2019, pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 2, e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento ABER;
b) essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole - della Camera di commercio territorialmente competente;
c) avere la sede legale o un'unita' locale ubicata sul territorio nazionale;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
e) non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 14, del regolamento ABER;
f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
 
Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 17 del regolamento ABER, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 percento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, ovvero del 40 percento nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
 
Art. 7

Investimento e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all'art. 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di:
a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all'allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell'allegato n. 1 del presente decreto;
b) beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del presente decreto.
2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione di cui all'art. 10, comma 6;
b) essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell'attivita' di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l'unita' locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
c) essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura.
3. L'investimento relativo all'acquisizione dei beni di cui al comma 1 deve:
a) essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
b) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8. Per data di avvio si intende la data individuata all'art. 2, punto 15, del regolamento ABER;
c) essere ultimato entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
d) essere mantenuto, per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata la sede legale o l'unita' locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
a) relative a beni usati;
b) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
5. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
6. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
 
Art. 8

Procedura di accesso

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
2. I termini di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Con il medesimo provvedimento, sono, altresi', definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.
3. Le domande di agevolazione di cui al comma 2, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui all'art. 7, nonche' l'importo del contributo richiesto, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
4. Per presentare la domanda di agevolazione l'impresa deve disporre:
a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese;
b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2.
 
Art. 9

Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione

1. Il Ministero, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilita' dell'impresa richiedente, di cui all'art. 5 del presente decreto, della completezza della domanda e dell'ammissibilita' delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda.
2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il Ministero procede, entro novanta giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande medesime, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e alla conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni.
3. Qualora il Ministero proceda all'adozione di un provvedimento di concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso e' pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 2 riporta l'ammontare delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei benefici.
5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 10

Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione e' effettuata dal Ministero a seguito della presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'apposita richiesta di erogazione, a seguito dell'avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, con le modalita' di cui all'art. 7, comma 2, lettera c).
2. In sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria e' tenuta ad allegare, ai soli fini dei controlli di cui all'art. 14, copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e dei titoli di pagamento delle stesse.
3. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2.
4. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, possono essere specificate le modalita' di trasmissione della richiesta di erogazione, nonche' indicata l'ulteriore documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'art. 7 da trasmettere al Ministero.
5. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione.
6. La richiesta di erogazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'investimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a).
 
Art. 11

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto:
a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER;
b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.
 
Art. 12

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero;
b) ultimare l'investimento entro il termine di cui all'art. 7, comma 3, lettera a);
c) mantenere i beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata la sede legale o l'unita' locale nei termini indicati all'art. 7, comma 3, lettera b);
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Ministero;
e) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
f) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, nel proprio sito internet o, in mancanza, nel portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 percento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
 
Art. 13

Revoca delle agevolazioni

1. Il Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11;
d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 12;
e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
g) delocalizzazione dell'attivita' economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.
 
Art. 14

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate, la rispondenza delle fatture con le spese indicate dall'impresa e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente decreto, nonche' il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione delle agevolazioni o indicati nel provvedimento di concessione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del contributo.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero puo', altresi', effettuare controlli e ispezioni presso la sede del beneficiario al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni.
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall'istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento ABER.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 883