Gazzetta n. 249 del 18 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 settembre 2021
Definizione dei criteri di verifica e delle modalita' di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, per l'anno 2021.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, Supplemento ordinario;
Visto l'art 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo novellato dall'art. 6-ter, comma 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che prevede «Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146»;
Visti i decreti direttoriali n. 19545 del 9 aprile 2020, n. 18873 del 3 aprile 2020, n. 19559 del 9 aprile 2020 cosi' come modificato con decreto n. 31946 del 22 giugno 2020 e n. 18875 del 3 aprile 2020, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive per l'erogazione dei contributi a favore delle emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 ottobre 2020 «Definizione dei criteri di verifica e delle modalita' di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'art. 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», registrato dalla Corte dei conti in data 4 novembre 2020 al n. 915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 9 novembre 2020;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143160, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 2021, reg. n. 919, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 20 milioni nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - capitolo 3125, piano gestionale 2 a titolo di «Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19»;
Accertato che i servizi informativi possono avere ad oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all'economia in materia di politiche sociali nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi settori connessi alla diffusione da contagio COVID-19 e al piano vaccinale in corso;
Tenuto conto che le campagne di comunicazione istituzionale potranno riguardare anche le misure del Governo finalizzate a favorire la ripresa dell'attivita' economica colpita dalla pandemia COVID-19 avendo quali temi anche gli interventi adottati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuto necessario garantire che i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria e alla conseguente crisi economica per i quali e' stato istituito il «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali» siano trasmessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2021;
Ritenuto altresi', necessario garantire, anche nei primi mesi dell'anno 2022, la diffusione dei messaggi relativi all'emergenza epidemiologica e alle misure di sostegno e di rilancio a favore delle imprese al fine di assicurare una comunicazione istituzionale che possa recepire le mutevoli esigenze informative connesse alla evoluzione dei diversi possibili scenari;
Ritenuto di dover definire i criteri di verifica degli obblighi informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti alle emittenti;

Decreta:

Art. 1

Beneficiari

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi e' riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero pubblichera' sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, con l'elenco degli importi spettanti.
3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere all'interno dei propri spazi informativi i messaggi di comunicazione istituzionale relativi alle misure adottate dalle autorita' pubbliche per fronteggiare l'emergenza di sanita' pubblica e per superare la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 che saranno resi disponibili dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria alimentera' periodicamente la piattaforma messa a disposizione del Ministero informando la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link per l'accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati mediante il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle emittenti beneficiarie con l'indicazione del periodo di trasmissione. Tale periodo sara' determinato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo comunichera' via PEC all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it casella di posta elettronica attivata presso la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.
4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si impegna a trasmettere e' fissato diversamente in ragione del contributo concesso, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.
5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di programmazione, secondo i limiti e le modalita' previste dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una durata complessiva di almeno ventiquattro giorni compatibilmente con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validita' dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Domanda di ammissione al contributo

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare apposita domanda firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente mediante l'apposita funzionalita' pubblicata sul sistema SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'art. 1 con il quale saranno rese note anche le modalita' operative per la presentazione della domanda. All'atto della domanda i soggetti si impegnano formalmente a mettere a disposizione gli spazi informativi appositamente indicati per la trasmissione dei messaggi di comunicazione istituzionale ricevuti relativi all'emergenza sanitaria secondo le modalita' indicate nell'allegato.
2. In fase di compilazione della domanda, dovra' essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi con la sequenza dei passaggi giornalieri e l'indicazione dell'orario, dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sara' oggetto di una verifica preventiva che, in caso di mancato rispetto del numero di passaggi minimi, come individuato nell'allegato, non permettera' l'invio della domanda.
3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalita' e nel rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato.
4. La sottoscrizione della domanda dovra' essere effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
 
Art. 3

Criteri di verifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite gli Ispettorati territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi informativi, anche verificando le registrazioni dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi come previsto dall'art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno il 5% degli operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria e dovranno essere distribuiti su tutto il territorio nazionale.
3. I controlli potranno essere espletati presso la sede dell'emittente o su richiesta degli Ispettorati territoriali attraverso la messa a disposizione da parte delle emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali.
4. Allo svolgimento delle attivita' di verifica si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Erogazione e revoca del contributo straordinario

1. Il contributo e' erogato, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'accettazione dell'impegno di cui all'art. 2 del presente decreto costituisce condizione di ammissibilita' per accedere al contributo.
3. L'eventuale violazione dell'impegno di cui all'art. 2 costituira' causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo la erogazione del contributo, comportera' la revoca ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La revoca del contributo potra' essere parziale qualora la mancata diffusione non abbia riguardato la totalita' dei messaggi inseriti nel piano di diffusione.
 
Art. 5

Copertura degli oneri

1. Le somme stanziate sono erogate a valere sul capitolo 3125 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, esercizio finanziario 2021, entro il tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro.
Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it
Roma, 10 settembre 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 895