Gazzetta n. 249 del 18 ottobre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021, n. 117
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021), convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalita' operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Operazioni di votazione

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 31, comma 6, e 58,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati):
«Art. 31. (Omissis).
6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando
rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico
generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e'
rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima
dell'inserimento della scheda nell'urna.»
«Art 58.
(Omissis).
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al
presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando
antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo
sia lo stesso annotato prima della consegna e,
successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali):
«Art. 49.
Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il
presidente, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una
scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita
copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto
sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario
segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita
colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo'
accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della
scheda.
L'elettore si reca nella cabina per compilare e
piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, gia'
piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 (100)
abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticita'
esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero
scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista,
distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone
la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha
votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui,
nell'apposita colonna della lista.
Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la
matita.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero,
di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non
possono piu' votare. Tali schede sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed
allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale
degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.».
 
Art. 2
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di
sezione ospedaliera

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilita'. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2.
4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o piu' uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
5. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, puo' comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni.
6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.
8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 52 e 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361:
«Art. 52. Negli ospedali e nelle case di cura con
almeno 200 letti e' istituita una sezione elettorale per
ogni 500 letti o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle
sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione
all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio:
alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere
assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli
elettori facenti parte del personale di assistenza
dell'Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il
presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che
votano soltanto per una delle due elezioni.»
«Art. 43.
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una
sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo
le norme vigenti.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle
sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione
all'atto della votazione a cura del presidente del seggio;
alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere
assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli
elettori facenti parte del personale di assistenza
dell'istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del
Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente
prende nota, sulla lista, degli elettori che votano
soltanto per una delle due elezioni.
Per i ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente
curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di
cui all' articolo seguente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23
aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale):
«Art. 9.
Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione
esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a
199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia
preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene
raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, da
uno speciale seggio, composto da un presidente e da due
scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali
nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere
effettuata il giorno che precede le elezioni
contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
lista o dei gruppi di candidati, designati presso la
sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e
la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del
voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le
schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'
elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per
essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori
eventualmente assenti o impediti, si procede con le
modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e
dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti
letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi
diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione
elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il
secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i
detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo
speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione ed una sezione contigua.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19):
«Art. 9. - Certificazioni verdi COVID-19 - 1. Ai fini
del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio e le vaccinazioni
somministrate dalle autorita' sanitarie nazionali
competenti e riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute;
c) test molecolare: test molecolare di
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una
delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione
della prima dose di vaccino o al termine del prescritto
ciclo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di dodici mesi a far data dal completamento
del ciclo vaccinale ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo
giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale
deve essere indicata nella certificazione all'atto del
rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo
periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta
somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una
precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validita' dalla
medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la
predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente
la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi
informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di
vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla
lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere
dall'avvenuta guarigione.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del
test molecolare ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche, da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i
test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici
di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai
sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il
rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i
dati personali riportati nella certificazione non sono, o
non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la
certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953
e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono
essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli
articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto,
nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente
con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei
componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche
delle schede e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
 
Art. 3
Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento
fiduciario per COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:
a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.
 
Art. 4
Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di
sicurezza

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
 
Art. 5
Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites
per l'anno 2021

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' fissato in cinquanta per le collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;
b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, e' esente da autenticazione, se e' corredata di copia non autenticata di un valido documento di identita' o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di residenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 14. - Proroga di termini in materia di
competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
(Omissis).
3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del
Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono
rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi
dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e
dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e
il 31 dicembre 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla
disciplina dei Comitati degli italiani all'estero):
«Art. 15. - Indizione delle elezioni e liste
elettorali
(Omisis).
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione
delle elezioni possono essere presentate le liste dei
candidati, sottoscritte da un numero di elettori non
inferiore a cento per le collettivita' composte da un
numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a
duecento per quelle composte da un numero di cittadini
italiani superiore a cinquantamila.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 395 (Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre 2003,
n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero.):
«Art. 14. - Presentazione delle liste dei candidati -
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le
dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati
possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni
sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, nonche' la firma autenticata. Gli atti separati di
raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista,
nonche' tutti i nominativi dei candidati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 35. - Documenti di identita' e di
riconoscimento - 1. In tutti i casi in cui nel presente
testo unico viene richiesto un documento di identita', esso
puo' sempre essere sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non
e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente.».
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.