Gazzetta n. 250 del 19 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 giugno 2021
Prenotazione delle somme da attribuire agli ambiti territoriali sociali.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2018;
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2019;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita'.
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella dell'on. le Andrea Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la nota direttoriale n. 1447 del 12 febbraio 2021, di trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 797;
Acquisiti i prospetti relativi alla previsione degli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021, presentati dagli ambiti nel rispetto delle modalita' definite nelle istruzioni sopra citate;
Considerato, che in relazione al primo anno di attuazione non e' prevista la liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente;
Ritenuto di dover determinare le «somme prenotate» necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente per gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti;
Ritenuto opportuno, al fine di sostenere gli ambiti sociali che non riescono gia' nel 2021 ad accedere all'incentivo, di proporre, in sede di riparto del Fondo poverta' 2021, di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2021 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni di cui sopra da parte degli ambiti e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2022, al 20% nel 2023, azzerandosi negli anni successivi;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
b) «Riparto del Fondo poverta'»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo poverta' secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti la modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con la nota direttoriale n. 1447 del 12 febbraio 2021;
g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;
h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
ALLEGATO
TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME PRENOTATE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Determinazione delle somme prenotate

1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per un totale di euro 66.905.066.
2. Con analogo decreto, entro il 30 giugno 2022, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi che verranno presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022, contenenti il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021 a consuntivo, verranno riconosciute, nei limiti delle somme prenotate di cui al comma 1, le somme liquidabili.
3. Lo stesso decreto da emanare entro il 30 giugno 2022 conterra', altresi', le somme prenotate per l'anno 2022, concernenti il contributo spettante agli ambiti territoriali per tale anno per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle istruzioni operative.
4. In sede di riparto del Fondo poverta', le somme prenotate di cui alla allegata tabella sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l'anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2170