Gazzetta n. 250 del 19 ottobre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2021, n. 145
Regolamento di riordino della disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e, in particolare l'articolo 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153, recante regolamento di riordino della disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, on. prof. Renato Brunetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota ULM FP 0001096-P del 22 luglio 2021, a cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito riscontro con nota DAGL 0008650-P del 23 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonche' dell'attivita' amministrativa e della gestione.
2. Il procedimento di valutazione richiede la diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, l'integrazione della valutazione da parte del valutatore di secondo grado e la partecipazione al procedimento del valutato.
3. La scheda di valutazione e' redatta al 31 dicembre di ogni anno su un modulo informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante gli elementi indicati all'allegato A, per i funzionari del grado di segretario di legazione e all'allegato B, per i funzionari del grado di consigliere di legazione. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilita' di almeno un progetto o programma, contenente uno o piu' obiettivi chiaramente definiti e, laddove possibile, misurabili, preferibilmente connessi ai settori di prevalente impiego del valutato e comunicato a questi dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare cui la valutazione si riferisce, ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato. Il superiore gerarchico comunica il provvedimento di attribuzione all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato.
4. La relazione dell'interessato e' allegata alla scheda di valutazione, la quale contiene anche uno spazio riservato al contraddittorio, conformemente all'articolo 3, comma 4.
5. La direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane verifica, in ogni fase, la regolarita' del procedimento di valutazione, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti e interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello cui la valutazione e' riferita.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112 (S.O. n. 93).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri».
 
Allegato A

Scheda di valutazione online

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Scheda di valutazione online

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Elementi forniti dal funzionario valutato

1. Il procedimento di valutazione inizia con la presentazione della relazione del valutato, che compila gli specifici campi del modulo informatico di cui all'articolo 1, comma 3. La relazione verte sulle attivita' svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi assegnati, e puo' includere osservazioni sulla congruenza degli obiettivi rispetto alle risorse assegnate e sulla situazione ambientale.
 
Art. 3

Valutazione di primo grado

1. La valutazione di primo grado e' effettuata mediante compilazione delle relative sezioni della scheda di valutazione in ogni sua parte.
2. In caso di mancanza del valutatore di primo grado individuato secondo i criteri indicati all'articolo 106, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la valutazione di cui al comma 1 e' redatta, per il personale in servizio all'estero, dal capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio e, nei restanti casi, dal segretario generale.
3. Qualora nel corso dell'anno si siano succeduti piu' superiori gerarchici, quello alle cui dipendenze il funzionario valutato e' precedentemente stato per almeno quattro mesi redige, alla data in cui termina la dipendenza, una valutazione contenente gli elementi previsti per la valutazione di primo grado. La valutazione e' allegata alla scheda e il valutatore al 31 dicembre ne tiene conto nella redazione di quest'ultima.
4. Il funzionario valutato prende visione degli elementi e dei giudizi del valutatore di primo grado, sui quali, entro sette giorni dalla ricezione, puo' formulare osservazioni mediante la compilazione dello specifico campo del modulo informatico di cui all'articolo 1, comma 3.
 
Art. 4

Integrazione del giudizio

1. Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 106, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che e' il valutatore di secondo grado, si avvale degli elementi in suo possesso e, per i funzionari in servizio presso gli uffici consolari e per i titolari di cancelleria consolare, di quelli forniti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.
2. L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli elementi in possesso dell'amministrazione centrale e mette in luce la rilevanza dell'attivita' svolta dal funzionario valutato nel piu' ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito egli presta servizio.
3. Se riscontra elementi suscettibili di modificare significativamente la valutazione di primo grado, il valutatore di secondo grado lo attesta nell'apposita sezione della scheda di valutazione.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di
legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di
legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31
dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le
modalita' stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel
rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la
massima trasparenza ed oggettivita' delle valutazioni. La
scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione
delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di
carattere ambientale e delle difficolta' affrontate,
l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli
obbiettivi assegnati, nonche' una valutazione circa
l'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ed a
svolgere le funzioni del grado superiore.
La redazione della scheda di valutazione e' effettuata
per il personale in servizio a Roma dal funzionario
preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il
quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio
in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il
redattore della scheda tiene conto di una relazione
presentata dall'interessato sulle attivita' da lui svolte
durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda
stessa. Il giudizio e' integrato per il personale in
servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di
livello dirigenziale generale in cui il servizio e'
prestato; per il personale in servizio all'estero dal
funzionario preposto alla direzione generale geografica
competente per il Paese in cui il servizio e' svolto,
oppure, qualora il servizio sia effettuato in una
rappresentanza diplomatica permanente presso una
organizzazione internazionale, dal funzionario preposto
alla direzione generale che cura i rapporti con
l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene
attribuito dal consiglio di amministrazione.».
 
Art. 5

Giudizio complessivo

1. Successivamente all'integrazione del giudizio, Il Consiglio di amministrazione del Ministero attribuisce al valutato uno dei seguenti giudizi complessivi:
a) insufficiente, corrispondente a un punteggio inferiore a 70 punti su 100;
b) sufficiente, corrispondente a un punteggio di 70 punti su 100;
c) discreto, corrispondente a un punteggio di 75 punti su 100;
d) buono, corrispondente a punteggio di 80 punti su 100;
e) distinto, corrispondente a un punteggio di 85 punti su 100;
f) ottimo, corrispondente a punteggio di 90 punti su 100;
g) eccellente, corrispondente a un punteggio di 95 punti su 100;
h) eccezionale, corrispondente a un punteggio di 100 punti su 100.
2. Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori di attivita' per i quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e del servizio reso suscettibili di specifico apprezzamento. In caso di attribuzione di un giudizio complessivo pari o inferiore a «buono», il Consiglio di amministrazione indica le attivita' e gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento.
3. Il giudizio complessivo di «eccezionale» di cui al comma 1, lettera h), e' attribuito con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione, indicando espressamente i risultati di assoluta straordinarieta' obiettivamente rilevati e documentati, conseguiti in situazioni nelle quali il funzionario e' stato investito di dirette responsabilita', con particolare riguardo al servizio all'estero.
4. Il Consiglio di amministrazione fornisce una specifica e fattuale indicazione dei motivi che hanno condotto a un giudizio complessivo inferiore alla somma dei punteggi parziali attribuiti dai valutatori di primo e secondo grado.
5. Il funzionario valutato prende conoscenza del giudizio complessivo, unitamente al restante contenuto della scheda.
 
Art. 6

Conservazione delle schede di valutazione

1. Il programma informatico assicura la custodia degli originali informatici delle schede di valutazione con modalita' che rispondono a caratteristiche di immodificabilita' e accessibilita' selezionata.
2. A conclusione del procedimento di valutazione, una copia dichiarata conforme all'originale dal competente ufficio della direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane e' inserita nel fascicolo personale del valutato, conformemente all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22 (S.O. n. 220):
«Art. 55 (Fascicolo personale, stato matricolare e
ruoli di anzianita'). - Per ogni impiegato sono tenuti,
presso l'Ufficio del personale dell'amministrazione
centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti
che possono interessare la carriera.
Questi devono essere registrati, numerati e
classificati senza discontinuita'.
Nello stato matricolare devono essere indicati: i
servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in
precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i
provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla
carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto
dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali
sugli atti predetti.
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati
tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare
oggetto di valutazione per le promozioni.
Deve altresi' essere indicato lo stato di famiglia con
le relative variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di
comunicare all'ufficio.
Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel
mese di marzo di ogni anno, ruoli di anzianita' dei propri
dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone
avviso nel proprio bollettino ufficiale. Il ruolo di
anzianita' e' diviso in quadri, secondo le carriere e le
qualifiche previste dal presente decreto, ed indica, per
ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo
dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 152.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte
dei singoli uffici del bollettino ufficiale nel quale e'
stato pubblicato l'avviso di cui al quinto comma del
presente articolo gli impiegati possono ricorrere al
ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di
ruolo o di anzianita'.».
 
Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153 e' abrogato.
2. Le valutazioni dei segretari di legazione e dei consiglieri di legazione relative all'anno 2021 restano disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Di Maio
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2529

Note all'art. 7:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2007, n. 153, abrogato dal presente regolamento,
recava: «Regolamento di riordino della disciplina delle
modalita' di valutazione periodica dei funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di
legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si veda nelle note
all'art. 6.