Gazzetta n. 251 del 20 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana».


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», registrata con regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno al 30 per cento delle imprese inserite nel sistema di controllo, dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana e' risultato che la richiesta presentata dall'Associazione castanicoltori della Garfagnana soddisfa tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede altresi' che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Toscana, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Farina di Neccio della Garfagnana» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma - Pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA «FARINA DI NECCIO DELLA GARFAGNANA»
DOP

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» e' riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.

La Farina di Neccio della Garfagnana e' prodotta con metodi e tecnologie tradizionali tipiche locali, utilizzando castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati nell'area delimitata al successivo art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varieta':
carpinese;
pontecosi;
mazzangaia;
pelosora;
rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;
verdola: verdarella, verdona;
nerona: gragnanello, bocca storta, morona;
capannaccia: capannaccina, insetina.
Piu' quelle varieta' di castagne, sempre delle stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazione puramente locali.

 
Art. 3.

L'area di provenienza delle castagne dove altresi' insistono i metati e i mulini per la trasformazione in Farina di Neccio della Garfagnana, nonche' gli impianti di confezionamento, e' individuabile nella seguente zona della provincia di Lucca:
Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
Comune di Castiglione Garfagnana;
Comune di Pieve Fosciana;
Comune di San Romano di Garfagnana;
Comune di Sillano Giuncugnano;
Comune di Piazza al Serchio;
Comune di Minucciano;
Comune di Camporgiano;
Comune di Careggine;
Comune di Fosciandora;
Comune di Molazzana;
Comune di Vagli;
Comune di Villa Collemandina;
Comune di Gallicano;
Comune di Borgo a Mozzano;
Comune di Barga;
Comune di Coreglia Antelminelli;
Comune di Bagni di Lucca;
Comune di Fabbriche di Vergemoli.
Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657.

 
Art. 4.

La Farina di Neccio della Garfagnana, attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana. Per questo l'uso del prodotto e' fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina tradizionale della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale e tradizionale si assicurera' un futuro a questo prodotto visto che i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel giro di qualche decennio.
Pertanto, dovra' essere assicurato il mantenimento di elementi tradizionali anche nel processo di produzione in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. Si dovra' pertanto prestare cura anche alla realizzazione o ristrutturazione dei metati, caratteristici essiccatoi delle castagne a due piani, realizzati con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno avere macine di pietra e strutture conformi alle tipologie architettoniche locali.

 
Art. 5.

I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una densita' di piante in produzione non superiore alle centocinquanta per ettaro.
I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente articolo devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6. I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da trasformare in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.
Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili alle varieta' di cui all'elenco dell'art. 2 devono essere essiccate nei metati tradizionali. L'essiccazione deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le castagne devono essere immesse nel metato in quantita' tali da formare uno strato compreso tra un minimo di venti e un massimo di novanta centimetri, in modo che l'umidita' possa evaporare onde non creare ristagni all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.
Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a quaranta giorni, le castagne dovranno essere pulite dallo loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure.
La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non puo' superare il 30 per cento in peso.
Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse, conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.
La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
fine sia al tatto che al palato;
umidita' massima del 13 per cento;
colore che puo' variare dal bianco all'avorio scuro;
sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo;
profumo di castagne.
I produttori di castagne che intendono aderire alla D.O.P. «Farina di Neccio della Garfagnana» sono tenuti ad iscrivere i castagneti in un elenco gestito dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
Le domande di iscrizione dei castagneti nell'elenco devono contenere gli estremi atti ad individuare la proprieta' e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il numero di foglio, mappa e la partita catastale, le superfici a castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varieta' presenti.
Tali domande devono essere presentate entro il 31 agosto dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.
La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno.
Al soggetto gestore dell'elenco sono inoltre dichiarati: il metato presso il quale avverra' l'essiccazione, la quantita' di castagne fresche poste ad essiccare, il giorno di inizio dell'essiccazione e la resa finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverra' la molitura.
Il mugnaio avente il mulino iscritto nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita: il produttore, il periodo di molitura e il quantitativo di farina prodotta. Il metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma.
La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di proprieta' e/o di possesso, il comune e la localita' di ubicazione degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e.
I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle castagne.
La domanda di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere presentata entro trenta giorni prima dell'avvio dell'attivita' di essiccazione o della molitura per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.

 
Art. 6.

I produttori di castagne nonche' i gestori di metati e mulini e i confezionatori dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione dei castagneti, dei metati per l'essiccazione, dei mulini e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 7.

La verifica di rispondenza delle modalita' produttive e del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente alle norme vigenti.
L'organismo di controllo e': ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale con sede via G. Brugnoli n. 15 - 40122 - Bologna - tel. 051/272986, fax 051/232011, pec icea@iceapec.info e-mail icea@icea.info website http://www.icea.info/it/

 
Art. 8.

1. Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.», e' commercializzata dal 1° dicembre.
2. La «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.» e' commercializzata in sacchetti sigillati, di materiale per uso alimentare conformemente alle leggi vigenti, riciclabile o compostabile, a fondo squadrato, pluristrato con strato esterno cartaceo di colore pantone n. 4026 C.
3. La capacita' delle confezioni e' di 0,500 e 1 chilogrammo. Per forniture non destinate al pubblico, la capacita' delle confezioni e' superiore.
4. Ogni confezione unitaria, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, deve riportare:
4.1 il logo della denominazione riportato all'art. 9 seguito immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione Origine Protetta» o l'acronimo D.O.P. e il simbolo DOP dell'Unione europea nello stesso campo visivo;
4.2 il nome e l'indirizzo del confezionatore.
5. Alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.» non deve essere aggiunto nessun aggettivo di tipo qualificativo ad essa riferito, ancorche' graficamente disgiunto.
6. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, sono ammesse:
6.1 Descrizioni a carattere informativo del processo e/o del prodotto non in contrasto con quanto previsto dal presente disciplinare di produzione quali: «lenta essiccazione», «macinata a pietra», «mulino ad acqua»;
6.2 Indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali o marchi privati purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

 
Art. 9.

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