Gazzetta n. 251 del 20 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 25 agosto 2021 |
Erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 74, comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES); Visto il medesimo art. 74 il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo, ferma restando la non cumulabilita' con altre agevolazioni previste per la medesima spesa; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera c) che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, inclusa la «definizione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»; Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 22 del 2021, ai sensi del quale: fino alla data di adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire al Ministero della transizione ecologica; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito PNIEC), predisposto in attuazione dell'art. 3 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (di seguito PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate nell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del PNIRE individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per raggiungere l'obiettivo del PNIEC di almeno 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, pari a 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta; Considerato che, per il raggiungimento dei predetti livelli di infrastrutturazione previsti per raggiungere i target del PNIEC al 2030, sono stati messi in campo diversi strumenti, quali le detrazioni fiscali per i soggetti IRPEF che realizzano infrastrutture di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 48 del 2020; Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (di seguito anche: la comunicazione CE), recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi; Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche amministrazioni la possibilita' di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' e che gli oneri derivanti sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» - «Invitalia», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del suddetto decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che, con apposite convenzioni, sono disciplinati i rapporti tra le amministrazioni statali interessate e Invitalia; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorita' e degli obiettivi di Invitalia, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto nonche' l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' in house su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato oppure di societa' o enti a capitale interamente pubblico in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa' in house dello Stato; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014 n. 57, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti», con particolare riferimento all'art. 3»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che ha disposto l'«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche' il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Visto l'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica; Visto l'art. 38, comma 1, del suddetto decreto legislativo del n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.»; Ritenuta la consolidata esperienza di Invitalia come societa' in house della pubblica amministrazione in analoghe misure; Ritenuta l'opportunita' di affidare ad un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: Ministero della transizione ecologica - MITE; b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; c) «legge n. 126/2020»: decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; d) «RNA»: Registro nazionale aiuti, la banca dati istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; e) «registri Sian e Sipa»: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; f) «registri aiuti»: il RNA e i registri Sian e Sipa; g) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati: i) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni; ii) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni; iii) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni; h) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; i) «imprese»: imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020; j) «professionisti»: persone fisiche esercenti arti e professioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020; k) «soggetti beneficiari»: insieme di imprese e professionisti; l) «infrastruttura di ricarica»: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu' punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche; m) «rating di legalita'»: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. |
| Art. 2
Finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti. 2. Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto sono percentualmente cosi' ripartite: a) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 80%; b) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 10%; c) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: 10%. 3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 2 puo' essere modificata con specifici provvedimenti del Ministero. 4. Con i provvedimenti di cui all'art. 12 sono disciplinati - per ognuno degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 - i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi. 5. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b) e' riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalita'. |
| Art. 3
Soggetto gestore
1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell'intervento e all'erogazione del contributo di cui al presente decreto, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli oneri complessivi per le attivita' di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura di cui alla legge n. 126/2020 nel limite del 3% (tre per cento) delle stesse. |
| Art. 4
Imprese beneficiarie
1. Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) hanno sede sul territorio italiano; b) risultano attive e iscritte al registro delle imprese; c) non sono in situazione di difficolta', cosi' come definita dal regolamento di esenzione; d) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC); e) sono in regola con gli adempimenti fiscali; f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; g) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis; h) non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico; i) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni. |
| Art. 5
Professionisti beneficiari
1. Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle entrate, cosi' come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale e' richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non puo' essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00); b) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; c) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; d) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; e) sono in regola con gli adempimenti fiscali; f) non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico. |
| Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere: a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili: i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi: 1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo; 2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina. ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua: 1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW; 2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina; 3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina; b) costi per la connessione alla rete elettrica cosi' come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a); c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a). 2. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le infrastrutture di ricarica devono: a) essere nuove di fabbrica; b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase; c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020; d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilita' dei soggetti beneficiari; e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformita', ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva. 3. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica. 4. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo: a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; b) le spese per consulenze di qualsiasi genere; c) le spese relative a terreni e immobili; d) le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione; e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio. |
| Art. 7
Contributo concedibile
1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero puo' concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 6. 2. Nel corso dell'intero periodo di operativita' dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola domanda di contributo. |
| Art. 8
Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni
1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalita' stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 12. 2. Alla domanda e' allegata la descrizione dell'investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare. La descrizione deve contenere l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso. 3. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA di cui all'art. 5, comma 1. 4. Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto di cui all'art. 12, ovvero i maggiori termini correlati alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande. 5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di cui al comma 4 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 9
Erogazione dei contributi
1. L'erogazione del contributo e' effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della richiesta di erogazione cosi' come disciplinata dai provvedimenti di cui all'art. 12, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica di cui all'art. 6. Tale documentazione deve contenere: a) copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica; b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer; c) relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti di cui all'art. 6; d) dichiarazione in tema di disponibilita' delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l'esercizio della stessa. 2. Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto di cui all'art. 12 per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a: a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata; b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilita' del soggetto beneficiario; c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto all'art. 5, e la relazione sull'investimento realizzato di cui al comma 1, lettera c); d) comunicare al Ministero l'esito dell'istruttoria A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 8, Invitalia eroga entro trenta giorni il contributo spettante al soggetto beneficiario. 3. Il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui all'art. 11. |
| Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi gia' previsti nel presente decreto, sono tenuti a: a) mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo l'infrastruttura di ricarica; b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonche' da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attivita' oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio; c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse; d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 2, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse; e) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero. 2. Il soggetto beneficiario sara' tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell'art. 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico. |
| Art. 11
Revoche
1. I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - nei seguenti casi: a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto; b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale; d) mancato rispetto di una o piu' disposizioni del presente decreto e in particolare degli obblighi previsti all'art. 10; e) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione. 2. La revoca e' disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. |
| Art. 12
Disposizioni attuative
1. Con provvedimenti del Ministero - riferiti agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 2 del presente decreto - sono definiti i modelli di domanda per le imprese e i professionisti, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite indicazioni operative per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto. 2. In allegato ai provvedimenti di cui al comma 1 e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 agosto 2021
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2840 |
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