Gazzetta n. 251 del 20 ottobre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 7 ottobre 2021 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica di Haiti in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 14 agosto 2021 ha colpito il territorio sudoccidentale della medesima Repubblica. (Ordinanza n. 800). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE e successive modificazioni ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che il giorno 14 agosto 2021 il territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti e' stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.2; Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha causato vittime, numerosi feriti, dispersi, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonche' crolli e ingenti danni ad edifici pubblici e privati con l'interruzione dei servizi essenziali; Tenuto conto che per detta situazione persiste la necessita' di procedere all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi; Vista la richiesta del 16 agosto 2021 formulata dal Governo della Repubblica di Haiti, volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento; Vista la nota del 31 agosto 2021 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la quale si chiede di attivare le procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti; Considerato che la richiesta di assistenza da parte del Governo italiano e' stata accettata dal Sistema common emergency communication and information system (CECIS) in data 11 settembre 2021; Considerato che, con note del 27 agosto e del 10 settembre 2021, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del richiamato art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 14 agosto 2021 ha colpito il territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti; Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti in conseguenza dell'evento sismico occorso il giorno 14 agosto 2021, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, di personale messo a disposizione dalle regioni e dalle Forze armate, nonche' di personale del Dipartimento stesso e di volontari di protezione civile per le attivita' di assessment propedeutiche all'invio di team; coordina altresi' l'invio, nel medesimo territorio, di attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, appartenenti alle regioni, al Dipartimento della protezione civile, alle organizzazioni di volontariato attivate, nonche' donati da privati. 3. Per assicurare il trasporto del personale e del materiale di cui al comma 2, il Dipartimento si avvale dei mezzi messi a disposizione dalle Forze armate, dalle regioni e dalle strutture operative. 4. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente al concorso delle organizzazioni di volontariato da esso direttamente attivate, provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. |
| Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica di Haiti, di materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 2. All'eventuale reintegro delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4. 3. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono autorizzate, in via d'urgenza e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma, nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 3
Deroghe
1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14; leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. |
| Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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