Gazzetta n. 253 del 22 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 24 settembre 2021
Modalita' di concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. «bonus veicoli sicuri»).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti, in particolare, gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora innanzi anche Codice della strada) che prevede: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni»;
Visto il comma 12, del citato art. 80 che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, con decreto, le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al medesimo art. 80, comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici su tali imprese ed ai controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso le stesse;
Visto l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica, aumentandola di euro 9,95, la tariffa prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161 e relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui al suindicato art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il comma 706, del citato art. 1, che prevede il riconoscimento, a titolo di misura compensativa dell'aumento previsto dal comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto previsto da quest'ultimo comma, di un buono denominato «buono veicoli sicuri», per l'importo di nove euro e novantacinque centesimi e nei limiti delle risorse stanziate al comma 707, a beneficio dei proprietari di veicoli a motore che, nel medesimo periodo temporale, sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui al richiamato art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, con definizione delle modalita' attuative della disposizione di detto riconoscimento, consentito per un solo veicolo a motore e per una sola volta, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 707 del citato art. 1, che ha istituito, per le finalita' di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
Visto il decreto 2 agosto 2007, n. 161 adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore»;
Visto il decreto n. 317 dell'8 agosto 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' stata modificata la tariffa prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di nove euro e novantacinque centesimi;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che prevede che «Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili puo' avvalersi della SOGEI S.p.a., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni»;
Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. (d'ora innanzi anche SOGEI S.p.a.) e a societa' a capitale interamente pubblico delle attivita' di attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui al predetto art. 1, comma 706;
Vista l'applicazione web denominata «Bonus dispositivi antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto;
Sentita l'Autorita' garante per i dati personali che, nella riunione del 22 luglio 2021, si e' espressa, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, formulando parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il contributo e' erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all'art. 80, comma 8, del Codice della strada.
 
Art. 2

Richiedenti

1. Il contributo puo' essere richiesto dai proprietari di veicoli a motore che sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso le imprese individuate all'art. 80, comma 8, del Codice della strada.
2. Il contributo e' riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta.
 
Art. 3

Contributo

1. Il contributo e' erogato mediante rimborso di un importo di nove euro e novantacinque centesimi.
2. I contributi sono assegnati secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma di cui all'art. 4.
 
Art. 4

Procedura

1. Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Buono veicoli sicuri» accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. La piattaforma entrera' in esercizio a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di incaricato di societa', attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, di seguito «SPID» di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta d'identita' elettronica (di seguito CIE) ovvero la Carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
3. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:
a) il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione di cui all'art. 80 del Codice della strada, intestato al richiedente il rimborso o alla societa' nel caso in cui il richiedente e' incaricato dalla societa' stessa;
b) la data dell'operazione di revisione;
c) il codice IBAN per l'accredito del rimborso;
d) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di societa';
e) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso.
4. L'applicazione prevede il rilascio, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.
 
Art. 5

Rimborso

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. procede alla verifica della validita' e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente ai sensi dell'art. 4 attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria, della proprieta', della targa del veicolo e della sottoposizione dello stesso veicolo all'operazione di revisione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante collegamento con il Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2. Nell'ambito della piattaforma gestita da SOGEI S.p.a. sono attivati gli scambi di informazioni necessari per conoscere gli esiti delle verifiche di cui al comma 1.
3. Per ciascun veicolo sottoposto alle operazioni di revisione di cui all'art. 80 del Codice della strada, si provvede al rimborso mediante accredito di un importo pari a euro nove e novantacinque centesimi sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
 
Art. 6

Soggetti attuatori

1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili che si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle societa':
a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi della normativa in materia di riuso dei programmi informatici, incaricata delle attivita' informatiche relative alla piattaforma cui si registrano richiedenti ed attraverso la quale vengono presentate le istanze di rimborso ed in particolare, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4;
b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (d'ora innanzi anche CONSAP S.p.a.), ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle liquidazioni dei rimborsi richiesti ed in particolare, per le attivita' di cui all'art. 5.
2. Le societa' SOGEI S.p.a. e CONSAP S.p.a. sono rispettivamente responsabili dei controlli previsti dal presente decreto.
 
Art. 7

Controlli

1. Ai fini di effettuare i necessari controlli, SOGEI S.p.a. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a CONSAP S.p.a. la reportistica per la rendicontazione delle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, SOGEI S.p.a. provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle operazioni di revisione e trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed a CONSAP S.p.a., entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle richieste di rimborso. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI S.p.a. non procede all'accettazione di ulteriori istanze e da' tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita' indicate all'art. 1 del presente decreto, e' il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 6 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili quali responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/679, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all'art. 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazioni dei dati.
4. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del buono ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
5. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati che sara' pubblicata sul sito web dedicato gestito da SOGEI S.p.a.
 
Art. 9

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, in base all'art. 6, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, delle societa' CONSAP S.p.a. e SOGEI S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede al versamento a CONSAP S.p.a. delle somme necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto con le seguenti modalita':
a) in misura pari al 50 per cento delle somme disponibili al netto dei costi delle convenzioni, successivamente alla registrazione della relativa Convenzione;
b) la restante somma e' versata in misura pari alle richieste di rimborso da erogare.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Roma, 24 settembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2848