Gazzetta n. 254 del 23 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 agosto 2021
Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» ad aumentare, nella sede periferica di Trento, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unita'.


IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1º febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 1º agosto 2006 di abilitazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», ad istituire e ad attivare nella sede di Reggio Emilia un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2006);
Visto il decreto in data 24 ottobre 2008 di autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia. (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2008);
Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Torino dell'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» di Reggio Emilia. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009);
Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di abilitazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», ad istituire nella sede periferica di Brescia un corso di specializzazione in psicoterapia. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2012);
Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Reggio Emilia. (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014);
Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Brescia. (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2015);
Visto il decreto in data 29 ottobre 2018 di autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Reggio Emilia. (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2018);
Visto il decreto in data 10 aprile 2019 di abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Trento, un corso di specializzazione in psicoterapia. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2019);
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica di Trento, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unita' e, per l'intero corso, ad ottanta unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 17 dicembre 2020;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 106/2021;

Decreta:

Art. 1

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» abilitata con decreto in data 1º agosto 2006 ad istituire e ad attivare, nella sede di Reggio Emilia, corsi di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata ad aumentare, nella sede periferica di Trento, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unita' e, per l'intero corso, ad ottanta unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2021

Il segretario generale: Melina