Gazzetta n. 254 del 23 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 22 settembre 2021 |
Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di intesa con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» ed, in particolare, il comma 1 secondo cui «Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti» e il comma 1-bis ai sensi del quale «Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei»; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo il quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo»; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 ai sensi del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo cui «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto l'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che definiscono, rispettivamente, l'estensione della superficie di vendita degli esercizi commerciali di vicinato, di media e grande struttura; Acquisita l'intesa del Ministro dello sviluppo economico, comunicata con nota protocollo n. 15453 del 16 luglio 2021; Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 4 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente decreto definisce le modalita' per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1 e' riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonche' all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. 2. L'esercente puo' promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale. |
| Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1, previsto per gli anni 2020 e 2021, e' pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 2. Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, nonche' per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicita' dell'iniziativa. 3. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti. 4. Circa la documentazione delle spese sostenute, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. 5. L'effettivita' e l'attinenza delle spese sostenute risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 6. Il contributo economico e' alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea. |
| Art. 4
Procedura di riconoscimento del contributo economico
1. Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini: in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale; in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022. 2. La domanda di cui al comma 1, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) riporta: a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) la finalita' della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili; c) l'ammontare del contributo economico richiesto; d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; e) l'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' la dichiarazione che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. 3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identita' in corso di validita' del richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta, nonche' dall'attestazione dell'effettivita' e dell'attinenza delle spese sostenute di cui all'art. 3, commi 4 e 5. 4. Il contributo economico a fondo perduto e' riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 1. 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante. |
| Art. 5
Monitoraggio del contributo economico concesso
1. La durata dell'attivita' di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai tre anni. 2. Ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, al Ministero della transizione ecologica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del decreto ai sensi del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it |
| Art. 6
Cause di revoca del contributo economico
1. Il contributo economico e' revocato: a) nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti; b) nel caso di svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo inferiore ai tre anni. 2. Il contributo economico indebitamente fruito e' restituito mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 3. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati a cura degli organi preposti che operano secondo i compiti d'istituto assegnati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2021
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 2841 |
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