Gazzetta n. 254 del 23 ottobre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118
Testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 202 del 24 agosto 2021), coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Differimento dell'entrata in vigore
del Codice della crisi d'impresa

1. All'articolo 389 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 389 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai
commi 1-bis e 2.
1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore
il 31 dicembre 2023.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano
anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli
articoli 3, comma 7 bis, e 4, comma 1-bis, del predetto
decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e
della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel
rispetto di quanto previsto dalle richiamate
disposizioni.».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis
Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle
societa' a responsabilita' limitata e nelle societa' cooperative

1. All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dei bilanci relativi all'esercizio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci relativi all'esercizio 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 379 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, cosi' come
modificato dal decreto-legge qui pubblicato unitamente alla
legge di conversione:
«Art. 379 (Nomina degli organi di controllo). - 1.
All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti:
"La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno
uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2
milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 10 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa
quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato
alcuno dei predetti limiti.".
2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile,
dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono
aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore
del registro delle imprese" e dopo il quinto comma e'
aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni
dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo
di controllo.".
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
cooperative costituite alla data di entrata in vigore del
presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al
comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di
controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci
relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi
dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino
alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro
efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili
disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477
del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti
dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo.
4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, al primo
comma, le parole "capi V e VI" sono sostituite dalle
seguenti: "capi V, VI e VII".».
 
Art. 2

Composizione negoziata
per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
 
Art. 3

Istituzione della piattaforma telematica nazionale
e nomina dell'esperto

1. E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e' gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalita' di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e' altresi' subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda e' corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda e' respinta se non e' corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e puo' essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali e' continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perche' vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed e' composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale e' costituita la commissione;
c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva piu' di due incarichi contemporaneamente. La nomina puo' avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.
8. La commissione, coordinata dal membro piu' anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove e' tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R).».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE».
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art.71 (L-R) (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni. (L).
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
(R).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice
civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
 
Art. 4

Requisiti di indipendenza
e doveri dell'esperto e delle parti

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa ne' aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non puo' intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.
2. L'esperto e' terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, puo' chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e puo' avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.
5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per se' causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.
7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralita' di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalita' di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente piu' di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione e' redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2399 del codice
civile:
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del
codice di procedura penale:
«Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del
reato o per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una
perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il
consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il
presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo
271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui
al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni
sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo'
essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale
delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il
dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.».
«Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 06 febbraio 2007, n. 25
(Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
lettere da a) ad f) Omissis;
g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di
lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1990)):
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente
ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni (21) prima che sia perfezionato
l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
2.-6. (Omissis).».
 
Art. 5

Accesso alla composizione negoziata
e suo funzionamento

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente e' presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e' definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non gia' depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonche' una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull'attivita' in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilita' di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne da' comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perche' provveda alla sua sostituzione. L'esperto non puo' assumere piu' di due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e puo' farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne da' notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perche', valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico puo' proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico e' resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 161 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e'
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'
e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta; in
ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita'
specificamente individuata ed economicamente valutabile che
il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma
del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
172.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,
si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del
procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 182-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dalla
legge:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale
omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della
percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista di
cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al
periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire
entro novanta giorni dal deposito della proposta di
soddisfacimento.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), circa la idoneita' della proposta, se
accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che
hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare.
L'istanza di sospensione di cui al presente comma e'
pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto
del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive
e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di
prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
Se prima dell'omologazione intervengono modifiche
sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui
al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle
manifestazioni di consenso ai creditori parti degli
accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso
di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo
l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali
del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad
assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al
professionista indicato all'articolo 67, terzo comma,
lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il
piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel
registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso
ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta
elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla
ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al
tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
- Si riporta il testo degli articoli 363 e 364 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 363 (Certificazione dei debiti contributivi e per
premi assicurativi). - 1. L'Istituto nazionale per la
previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni
sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale,
comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del
debitore a titolo di contributi e premi assicurativi,
attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti
della comunicazione ed i tempi per il rilascio del
certificato unico di cui al comma 1 con proprio
provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e, per i profili di
competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.».
«Art. 364 (Certificazione dei debiti tributari). - 1.
Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza
rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un
certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai
rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle
gia' definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con
proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei
carichi pendenti, risultanti al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni,
nonche' per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia
delle entrate competenti al rilascio e definisce un
facsimile di richiesta delle certificazioni medesime da
parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di
rilascio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c);
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e
pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio'
non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione
europea; dette tariffe sono determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. (85)
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.».
 
Art. 6

Misure protettive

1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).
3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata.
5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.
 
Art. 7

Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso e' causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese.
2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non e' tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita' della singola casella;
d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalita', che l'impresa puo' essere risanata;
f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto e' notificato dal ricorrente con le modalita' indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non e' stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.
4. All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, puo' prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o piu' creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 puo', in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 9 (Competenza). - Il fallimento e' dichiarato dal
tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede
principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno
antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale
dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella
Repubblica italiana anche se e' stata pronunciata
dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la
normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non
esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e'
avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6
o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.».
- Si riporta il testo degli articoli 68, 151, 669-bis e
669-terdecies del codice di procedura civile:
«Art. 68 (Altri ausiliari). - Nei casi previsti dalla
legge o quando ne sorge necessita' il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare
assistere da esperti in una determinata arte o professione
e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che
egli non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di
determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della
forza pubblica.».
«Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal
giudice). - Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio,
con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione
sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla
legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con
avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze
particolari o esigenze di maggiore celerita', di
riservatezza o di tutela della dignita'.»
«Art. 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del
giudice competente.».
«Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato
concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso
reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.
Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si
propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del
giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del
quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare
e' stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si
propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza,
alla Corte d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».
 
Art. 8
Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli
articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del
codice civile

1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore puo' dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2446, 2447,
2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice
civile:
«Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). -
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'articolo 2436.».
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il
consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il
consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della
societa'.».
«Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). -
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
societa', con le osservazioni nei casi previsti
dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della
relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
sede della societa' almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale
in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'articolo 2446.».
«Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del
capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'.».
«Art. 2484 (Cause di scioglimento). - (Testo in vigore
fino al 15 maggio 2022) Le societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata si
sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del
minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater
e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo
o dallo statuto.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione (7).
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
(Testo in vigore dal 16 maggio 2022)
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del
minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater
e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo
o dallo statuto;
7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.».
«Art. 2545-duodecies (Scioglimento). - La societa'
cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),
2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonche' per la
perdita del capitale sociale.».
 
Art. 9

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilita' dell'imprenditore.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo' iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.
 
Art. 10

Autorizzazioni del tribunale
e rinegoziazione dei contratti

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo':
a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.
2. L'esperto puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 111 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).».
- Si riporta il testo degli articoli 2112 e 2560 del
codice civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.».
«Art. 2560 (Debiti relativi all'azienda ceduta). -
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili obbligatori.».
- Per il testo dell'articolo 9 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 68 del codice di procedura
civile, vedi i riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo degli articoli 737, 738, 739,
740, 741, 742 e 742-bis del codice di procedura civile:
«Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). -
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera
di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente
e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.».
«Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo' assumere informazioni.».
«Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al
tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i
decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.».
«Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il
pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione,
puo' proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare
e contro quelli del tribunale per i quali e' necessario il
suo parere.».
«Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui
agli articoli precedenti senza che sia stato proposto
reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia
disporre che il decreto abbia efficacia immediata.».
«Art. 742 (Revocabilita' dei provvedimenti). - I
decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati,
ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione
o alla revoca.».
«Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente capo si
applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio,
ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non
riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.».
 
Art. 11

Conclusione delle trattative

1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
2. L'imprenditore puo', all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.
3. L'imprenditore puo', in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;
b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
- Per il testo dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo degli articoli 182-septies, 182-octies e
182-novies del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
vedi l'articolo 20 del decreto-legge qui pubblicato
unitamente alla legge di conversione.
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca:
«Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274».
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 14-ter della
legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di
usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi
da sovraindebitamento):
«Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il
debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile e delle altre disposizioni contenute in
leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento
dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le
eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E'
possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal
giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e
35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un
accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo
15 con sede nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore,
anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due
volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha
determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa
grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione
della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare
le ragioni dei creditori.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
e d), l'imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.
2-ter. L'accordo di composizione della crisi della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.».
«Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In
alternativa alla proposta per la composizione della crisi,
il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere
corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi
2 e 3.
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di
tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni
sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose
mobili, nonche' una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni
assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore
persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre
giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne
da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la
documentazione prodotta non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del
debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545
del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il
debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di
quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia
indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti
del concorso, il corso degli interessi convenzionali o
legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788
e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.».
 
Art. 12

Conservazione degli effetti

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonche' ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 67 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 11.
- Si riporta il testo degli articoli 66, 216 e 217 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). Il curatore
puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
costoro.».
«Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con la
reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato fallito,
l'imprenditore che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o
dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o
in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i
libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato
fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette
alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente
ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre
scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il
fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno
dei fatti previsti nel presente articolo importa per la
durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una
impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.».
«Art. 217 (Bancarotta semplice). - E' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato
fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti
nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia
eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio
in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per
ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con
altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un
precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre
anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero
dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture
contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera
irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a due anni.».
 
Art. 13

Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata:
a) dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
b) dalla societa' o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
2. Piu' imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 3.
3. L'istanza e' presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove e' iscritta la societa' o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla societa' o all'ente che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.
6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso puo' decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.
7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.
8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano piu' istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per piu' imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.
9. I finanziamenti eseguiti in favore di societa' controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione puo' arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2424, 2467, 2497,
2497-bis, 2497-quinquies e 2545-septies del codice civile:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
[In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine].
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici
compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis.».
«Art. 2467 (Finanziamenti dei soci). - (Testo in vigore
fino al 15 maggio 2022) Il rimborso dei finanziamenti dei
soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto
nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della
societa', deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.
(Testo in vigore dal 16 maggio 2022)
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.»
«Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti
che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di
societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste
per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore
della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita'
del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita'
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.».
«Art. 2497-bis (Pubblicita'). - La societa' deve
indicare la societa' o l'ente alla cui attivita' di
direzione e coordinamento e' soggetta negli atti e nella
corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita
sezione nella quale sono indicate le societa' o gli enti
che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o
le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.».
«Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di
direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a
favore della societa' da chi esercita attivita' di
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.».
«Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). -
Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a
categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la
direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve
indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita
direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici
e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a
depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
presso l'albo delle societa' cooperative.».
- Per il testo dell'articolo 9 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 7.
 
Art. 14

Misure premiali

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della meta' nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta'. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di
versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta',
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un
massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000
euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta
di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto
della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza
dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa la
dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. (98)
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
- Per il testo dell'articolo 161 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi note all'articolo 5
della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo degli articoli 88, comma 4-ter, e
101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi):
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. a 4-bis.
(Omissis).
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. (Omissis).».
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1.-4. (Omissis).
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla
riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili.
5-bis.-7. (Omissis).».
 
Art. 15

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2403 e 2407 del
codice civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.».
«Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la professionalita' e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.».
 
Art. 16

Compenso dell'esperto

1. Il compenso dell'esperto e' determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%.
1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.
2. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il compenso e' aumentato del 25%;
b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' superiore a 50, il compenso e' aumentato del 35%;
c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non e' superiore a 5, il compenso e' ridotto del 40%;
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del 10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
5. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso e' liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.
8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
9. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed e' a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonche' titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.
11. Il compenso dell'esperto e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 633 e 642 del
codice di procedura civile:
«Art. 633 (Condizioni di ammissibilita'). - Su domanda
di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o
da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione.»
«Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito e'
fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il
giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in
mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se
vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se
il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice
puo' imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo' anche autorizzare
l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui
all'articolo 482.».
- Per il testo dell'articolo 111 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 10.
 
Art. 17

Imprese sotto soglia

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza e' presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto e' affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto. La nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale e' presentata l'istanza.
3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto.
4. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuita' aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);
c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.
5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.
6. Se all'esito delle trattative non e' possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore puo' accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, commi 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
8. Il compenso dell'esperto e' liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza
di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto
del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.».
- Per il testo degli articoli 67 e 182-octies del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli
articoli 7 e 14-ter della citata legge 27 gennaio 2012, n.
3, vedi i riferimenti normativi all'articolo 11.
 
Art. 18

Concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta puo' prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso e' comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualita' della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarita' del contraddittorio e del procedimento, nonche' il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita' del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d'appello e' ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 161 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 111 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 10.
- Si riporta il testo degli articoli 17, 167, 168, 169,
173, 184, 185, 186 e 217-bis del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267:
«Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai
sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed e'
comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del
codice di procedura civile, al pubblico ministero, al
curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve
contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il
dispositivo e la data del deposito della sentenza.
La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata
aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.».
«Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la
procedura). - Durante la procedura di concordato, il
debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e
l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i
compromessi, le alienazioni di beni immobili, le
concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le
rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le
cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le
accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli
atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con
successivo decreto, il tribunale puo' stabilire un limite
di valore al di sotto del quale non e' dovuta
l'autorizzazione di cui al secondo comma.».
«Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). -
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese e fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo diventa definitivo,
i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto
pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi
previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.».
«Art. 169 (Norme applicabili). - Si applicano, con
riferimento alla data di presentazione della domanda di
concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63.
Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al
fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.».
«Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e
dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). -
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha
occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre
d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al
concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e
ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
commissario giudiziale a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme
di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto
e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche se il debitore durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se
in qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'ammissibilita' del concordato.».
«Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale
puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la
quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza
dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma
dell'articolo 180, settimo comma.».
«Art. 184 (Effetti del concordato per i creditori). -
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle
imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi
conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.».
«Art. 185 (Esecuzione del concordato). - Dopo
l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite
nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al
giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a
dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da
uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e
omologata.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il
debitore non sta provvedendo al compimento degli atti
necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta
ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al
tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo'
attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a
provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato
approvata e omologata dai creditori puo' denunziare al
tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore,
mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al
commissario giudiziale, con il quale puo' chiedere al
tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il
tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il
commissario giudiziale, puo' revocare l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', e nominare un
amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto
necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi
inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del
capitale sociale del debitore, la convocazione
dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la
delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto
nella stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a
norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore
giudiziario possono essere a lui attribuiti.».
«Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato).
- Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del
concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento
ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando
gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da
un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138,
in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore
il commissario giudiziale.».
«Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta). - 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217
non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in
esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo
160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un
accordo di composizione della crisi omologato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche'
ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle
operazioni di finanziamento effettuate ai sensi
dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle
operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima
disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 236 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 236 (Concordato preventivo e, accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione
di moratoria e amministrazione controllata). - E' punito
con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che,
al solo scopo di essere ammesso alla procedura di
concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o
il consenso degli intermediari finanziari alla
sottoscrizione della convenzione di moratoria di
amministrazione controllata, siasi attribuito attivita'
inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle
maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte
inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione
controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di societa';
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori
dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al
commissario del concordato preventivo o
dell'amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai
creditori.
Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di
omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo,
si applicano le disposizioni previste dal secondo comma,
numeri 1), 2) e 4).».
- Per il testo dell'articolo 68 del codice di procedura
civile, vedi i riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo degli articoli 35, comma 4-bis,
35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario). - 1.-4. (Omissis).
4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali
sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che
conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con
tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si
intende per frequentazione assidua quella derivante da una
relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia
stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca
confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra
commensali abituali.
5.-9. (Omissis).
«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilita'). - 1.
L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione
dell'incarico e comunque entro due giorni dalla
comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una
dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di
incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In
caso di violazione della disposizione di cui al periodo
precedente il tribunale provvede d'urgenza alla
sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede
allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione
depositata, emerga la sussistenza di una causa di
incompatibilita'. In caso di dichiarazione di circostanze
non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto
iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala
all'organo competente dell'ordine o del collegio
professionale ai fini della valutazione di competenza in
ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al
presidente della Corte di appello affinche' dia notizia
della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve
comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2,
l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado o frequentazione assidua con magistrati,
giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello
nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e'
pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore
giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la
dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna
all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento
in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso,
prima di dare inizio alla sua attivita'. L'amministratore
giudiziario entro i due giorni successivi provvede a
depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore.
Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla
dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di
incompatibilita', l'amministratore giudiziario non puo'
avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
con cui il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia attesta la
piena funzionalita' dei sistemi in relazione a quanto
previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della
dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.»
«Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al
presidente della Corte di appello la possibilita' di
estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni
depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve
essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e
la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia
dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale
il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato
da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto
delle risultanze delle dichiarazioni ai fini
dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del
potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio
1946, n. 511.».
 
Art. 19

Disciplina della liquidazione del patrimonio

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta da' esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la societa' Fintecna S.p.A. commissario.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della societa', i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonche' alla societa', una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della societa'.
3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attivita' di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle societa' e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»;
c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono soppresse;
d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»;
e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi».
3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100 e' inserito il seguente:
«1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonche' la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.A. o a societa' da questa interamente controllata le attivita' di liquidatore delle societa' in cui detengono partecipazioni, nonche' le attivita' di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 182 (Cessioni). - Se il concordato consiste nella
cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale
nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e
un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalita' della
liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il
liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo
490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il
termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40
e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti
legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda
di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli
articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono
effettuati su ordine del giudice, salvo diversa
disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli
atti a questa successivi.
Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo
e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore,
che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina.
Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica
certificata altra copia del rapporto al commissario
giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 2919 e 2929 del
codice civile:
«Art. 2919 (Effetto traslativo della vendita forzata).
- La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti
che sulla cosa spettavano a colui che ha subito
l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona
fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente i diritti
acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non
hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori intervenuti nell'esecuzione.».
«Art. 2929 (Nullita' del processo esecutivo). - La
nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la
vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo
all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di
collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori
non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno
ricevuto per effetto dell'esecuzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270:
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di
complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.».
- Si riporta il testo del comma 498 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)):
«Art. 1. - 498. I commissari liquidatori, nominati a
norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i
commissari straordinari nominati nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, puo' disporre
l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del
caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a
piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione
unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al
fine di assicurare le massime sinergie organizzative e
conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto
l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi
professionali associati o a societa' tra professionisti, in
conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma,
lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1100 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1100. Al fine di assicurare nel modo piu'
sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare
la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna
S.p.A., o a societa' da essa interamente controllata, con
ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i
rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di
societa' statali, o comunque a partecipazione pubblica, in
liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne
le attivita' di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono
un patrimonio separato rispetto al patrimonio della
societa' trasferitaria. Con decreto di natura non
regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze
individua ogni anno i patrimoni delle societa' in
liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto
del trasferimento. I suddetti criteri possono essere
adeguati per i patrimoni delle societa' e degli enti non
interamente statali, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Il
corrispettivo provvisorio per il trasferimento e' stabilito
da un collegio di tre periti sulla base della valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione del
patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti
sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con
funzioni di presidente, d'intesa tra la societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve
tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito,
ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresi'
il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione
stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del
collegio dei periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' versato a valere sui
patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina
l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato.
Di tale maggiore importo il 70 per cento e' attribuito al
cedente e il 30 per cento e' di competenza della societa'
trasferitaria. Se di spettanza del Ministero dell'economia
e delle finanze, i proventi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.».
 
Art. 20

Modifiche urgenti
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione»;
b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.»;
c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: «Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.»;
d) all'articolo 182-quinquies:
1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.";
2) dopo il quinto comma e' inserito il seguente: "Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.";
e) l'articolo 182-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 182-septies. - (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) - La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta; c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75 per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria; e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), del presente articolo, che gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;
f) dopo l'articolo 182-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-octies (Convenzione di moratoria). - La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti; b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite; d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Art. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati). - La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, e' ridotta della meta' quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.
Art. 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili). - Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.
Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.»;
g) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
h) all'articolo 236, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 180 e
182-quinquies del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il
concordato e' stato approvato a norma del primo comma
dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al
tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione delle parti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura
del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non
soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una
classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che
rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto,
contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo'
omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo
anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante
ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui
all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle
risultanze della relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato
al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a
norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto.».
«Art. 182-quinquies (Disposizioni in tema di
finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato
preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).
- Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato
preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,
primo comma, o una proposta di accordo ai sensi
dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al
tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito
della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo
e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a
contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, se un professionista designato dal
debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), verificato il complessivo
fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione,
attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare
anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed
entita', e non ancora oggetto di trattative.
Il debitore che presenta una domanda di ammissione al
concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto
comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di
accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo'
chiedere al tribunale di essere autorizzato in via
d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessita' relative
all'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla scadenza
del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui
all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del
termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il
ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
che il debitore non e' in grado di reperire altrimenti tali
finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti,
deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni
sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione,
sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del
caso, sentiti senza formalita' i principali creditori,
decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro
dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento di
linee di credito autoliquidanti in essere al momento del
deposito della domanda.
Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere
pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi
finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al
concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, puo' chiedere al
tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi, se un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali
per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali
ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
L'attestazione del professionista non e' necessaria per
pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di
nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione
postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale
puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per
le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso ai
lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la
continuazione.
Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'
aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica,
in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore,
alla data della presentazione della domanda di ammissione
al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il
tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale
ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che
il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli
altri creditori.
Il debitore che presenta una domanda di omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di
accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo'
chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza
dei presupposti di cui al quinto comma del presente
articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni
di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non
sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo
67.».
- Per il testo dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Si riporta il testo degli articoli 186-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due
anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata
ammessa a concordato che non prevede la continuita'
aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 161, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b).
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.».
- Per il testo dell'articolo 236 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 18.
- Per il testo dell'articolo 161 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
 
Art. 21
Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

1. All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali), convertito con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato
preventivo e di accordi di ristrutturazione). - 1.-5.
(Omissis).
5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre
2022, ha ottenuto la concessione dei termini di cui
all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
puo', entro i suddetti termini, depositare un atto di
rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto
un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del
1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando
la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il
tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della
documentazione, dichiara l'improcedibilita' del ricorso
presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o
dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio
decreto n. 267 del 1942.
5-ter. (Omissis).».
 
Art. 22
Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed e' prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con
la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli
inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale
e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale,
salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura
al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS); (6)
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto
di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure
di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente
necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica
utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali
interessate.».
- Per il testo dell'articolo 161 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
 
Art. 23
Improcedibilita' dei ricorsi per la risoluzione del concordato
preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da
procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla
composizione negoziata

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.
2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 186-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 20.
- Per il testo degli articoli 161 e 182-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo degli articoli 7 e 14-ter della citata
legge 27 gennaio 2012, n. 3, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 11.
 
Art. 23 bis
Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti
riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali
1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 5 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive
individuali e concorsuali e deposito della nota di
iscrizione a ruolo con modalita' telematiche). - 1.-4.
(Omissis).
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione
forzata pendenti.
6. (Omissis).».
 
Art. 24

Aumento del ruolo organico del personale
di magistratura ordinaria

1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 20 unita'. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, e' sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unita' di personale di magistratura di cui al presente comma.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e' autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283.
- La legge 5 marzo 1991, n. 71, reca: «Dirigenza delle
procure della Repubblica presso le preture circondariali».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 (Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»):
«Art. 8 (Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5
marzo 1991, n. 71). - 1. La tabella B, annessa alla legge 5
marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella B allegata
al presente decreto, con l'inclusione, alla lettera L), dei
magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei
delegati.».
 
Art. 25
Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di
pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo

1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-sexies della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-sexies (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine
di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma
della presente legge, il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo
titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso
credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e'
ancora tenuta a corrispondere, la modalita' di riscossione
prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo,
nonche' a trasmettere la documentazione necessaria a norma
dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita'
semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della
pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro
il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di
dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la
documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice
ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di
cui al periodo precedente.
3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono
indicate le modalita' di presentazione telematica dei
modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti
incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare
trasmissione della dichiarazione o della documentazione di
cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo'
essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei
mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli
obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al
periodo precedente non inizia a decorrere in caso di
mancata, incompleta o irregolare trasmissione della
dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi
precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i
provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi
agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto
salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene
a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di
cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5,
i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata,
alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso
per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della
presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui
al titolo I del libro quarto del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove
occorra, commissario ad acta un dirigente
dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei
titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e
di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I
compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano
nell'onnicomprensivita' della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a
norma della presente legge si effettuano mediante
accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei
creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non
trasferibile sono possibili solo se di importo non
superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia
cambiario il creditore puo' delegare all'incasso un legale
rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso,
non puo' essere disposto il pagamento di somme o
l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme
liquidate a norma della presente legge in caso di mancato,
incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di
comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad
acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati
anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3
trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai
commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei
siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni
complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in
vigore del presente articolo, conservano validita' anche in
deroga al disposto dei commi 9 e 10.».
 
Art. 26
Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di
assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia

1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresi' al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1.-6. (Omissis).
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis.-10. (Omissis).».
 
Art. 26 bis

Misure urgenti in materia di concorso
per il reclutamento di magistrati ordinari

1. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura.
2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da ventitre' magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati piu' anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche' per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e' loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente».
8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' inviata telematicamente, secondo modalita' da determinare nel bando di concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1. 3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalita' telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 379 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 379. Il ruolo organico del personale della
magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 600
unita'. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali, e' autorizzato a bandire,
dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente,
ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati
ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata
alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata
dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
n. 197, e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla
presente legge. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, sono rideterminate le piante
organiche degli uffici giudiziari.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La
nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere
attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, e in una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto
civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto
romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e
tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna
delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere
da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio
sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle
prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una
o di entrambe le sottocommissioni, se formate,
limitatamente alle prove orali relative alla lingua
straniera della quale sono docenti.
7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la
copertura dei posti di magistrato nella provincia di
Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera
prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo
deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il
conseguimento dell'impiego.».
«Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La commissione
del concorso per esami e' nominata, nei quindici giorni
antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura.
1-bis. La commissione del concorso e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di
ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre
avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta
del Consiglio nazionale forense. Non possono essere
nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato ordinario.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti della commissione, il Consiglio
superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati
che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle
funzioni. Non possono essere nominati i componenti che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
la valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della
cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti
per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver
provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in
seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di
almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal
magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della
medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni
candidato.
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la
commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La
commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del
punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
9.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo di area C in servizio presso il Ministero
della giustizia, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e
sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero
della giustizia competente per il concorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4);
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6);
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n.
1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione delle possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al
regolamento per il concorso di ammissione in magistratura
contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218):
«Art. 14. - Le prove orali hanno principio non piu'
tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni
contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi
soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei
decimi dei voti in ciascuna prova.
L'esame e' pubblico: formano oggetto di esso le
seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale,
diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile,
procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.».
«Art. 15. - Ogni membro della commissione puo'
interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il
presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad
interrogare i candidati su una o piu' materie.
Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo'
formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle
materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle
materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,
rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
segretario, saranno presiedute dal presidente o dal
commissario magistrato piu' anziano.
Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si
procede alla votazione secondo le norme indicate nel
seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo
immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso,
mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli
esami.
Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni
queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo
delle prove orali.
La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria
sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di
dissenso fra i membri della sottocommissione, non e'
applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.».
«Art. 16. - Ciascun commissario dispone di dieci punti
per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o
sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo
richiesto per l'approvazione.
Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti
punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali
punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il
punto definitivamente assegnato al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7. - I concorrenti devono essere collocati
ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente
inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel
locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi
compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione
per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con
estranei.
E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti
manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi
possono essere sottoposti a perquisizione personale prima
del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli
esami.
E' loro consentito di consultare i semplici testi dei
codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi
preventivamente comunicati alla commissione, e da questa
posti a loro disposizione previa verifica, o in
alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto
ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e'
loro consentita la consultazione dei predetti testi
normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del
Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono
individuate le modalita' operative e tecniche della
consultazione di cui al periodo precedente.
Nessuna spiegazione in ordine al tema potra' essere
richiesta dai candidati, ne' data dai commissari.».
 
Art. 27

Disposizione transitoria

1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.
 
Art. 28

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 28 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».
 
Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.