Gazzetta n. 256 del 26 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 ottobre 2021
Riapertura di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali GREEN 1,50%, con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza 30 aprile 2045, tramite sindacato di collocamento.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green Bond» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 ottobre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 103.142 milioni di euro;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;
Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei Green Bonds, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare come «green» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto Comitato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalita' di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato Green»;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021;
Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato green pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito Green Bond Framework), redatto in conformita' ai «Green Bond Principles (GBP)» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilita', nonche' le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonche' la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;
Vista la Second Party Opinion di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della sezione 6 del suindicato Green Bond Framework rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato Green» e pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica ex ante la coerenza dell'approccio utilizzato nel Green Bond Framework con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonche' la conformita' dello stesso ai Green Bond Principles elaborati dall'ICMA;
Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione e' destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020», e successive modifiche, nonche' a quanto indicato nel Green Bond Framework;
Visto il proprio decreto in data 3 marzo 2021, con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,50% con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza 30 aprile 2045 (di seguito «BTP Green»);
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager, BofA Securities Europe S.A., Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. e Nomura Financial Products Europe GmbH, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualita' di co-lead manager, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' alla «Offering Circular» del 20 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico», nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali («BTP Green»), con le seguenti caratteristiche:

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|importo: |5.000 milioni di euro |
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|decorrenza: |30 ottobre 2020 |
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|scadenza: |30 aprile 2045 |
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| |1,50% annuo, pagabile in |
| |due semestralita', il 30 |
| |aprile ed il 30 ottobre di |
| |ogni anno di durata del |
|tasso di interesse: |prestito |
+-------------------------+---------------------------+
|data di regolamento: |27 ottobre 2021 |
+-------------------------+---------------------------+
|dietimi d'interesse: |centottanta giorni |
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|prezzo di emissione: |96,717 |
+-------------------------+---------------------------+
|rimborso: |alla pari |
+-------------------------+---------------------------+

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione del 3 marzo 2021.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
 
Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 
Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 30 aprile 2045, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
 
Art. 4

Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei «BTP Green» in conformita' all'«Offering Circular» del 20 ottobre 2021.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager, BofA Securities Europe S.A., Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. e Nomura Financial Products Europe GmbH, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualita' di co-lead manager, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione del 20 ottobre 2021.
Ai predetti specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio di collocamento dell'emissione verra' corrisposta una commissione pari allo 0,225% del capitale nominale dei titoli emessi.
 
Art. 5

Il giorno 27 ottobre 2021 la Banca d'Italia ricevera' da Credit Agricole Corp. Inv. Bank per conto del sindacato di collocamento, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso dell'1,50% annuo lordo, per centottanta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il medesimo giorno 27 ottobre 2021 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 4, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
L'onere relativo al pagamento della commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.
 
Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2045 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 
Art. 7

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese green statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del Green Bond Framework. Inoltre, le spese green finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali cosi' come delineati dalla tassonomia europea delle attivita' sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nel Green Bond Framework.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni