Gazzetta n. 256 del 26 ottobre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 12 agosto 2021, n. 148
Regolamento recante modalita' di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 44 e 58;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, recante «Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005, recante «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, recante la disciplina della composizione e delle modalita' di funzionamento della Cabina della regia di cui all'articolo 212, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016;
Visto il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020 - 2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020;
Considerata la strategia per la riforma del sistema degli appalti pubblici, approvata nel dicembre 2015 dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e inserita tra le azioni del Piano d'azione condizionalita' ex ante «Appalti pubblici» allegato all'Accordo di partenariato italiano 2014/2020 - e, in particolare, l'azione in esso prevista riguardante la necessita' di assegnare a un Forum nazionale dell'e-procurement compiti di consultazione, proposta e monitoraggio - e garantire il coordinamento con la struttura di governance dedicata all'e-procurement;
Considerato la comunicazione n. 179/2016 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020, che ha introdotto il principio di base del «once only»;
Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Visti i concerti espressi dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il parere favorevole del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) CAD: il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;
c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): la Banca Dati Nazionale gestita dall'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'articolo 213 del codice, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite dalla stessa Autorita' tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
d) sistema telematico: il sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento in modalita' telematica delle procedure di affidamento disciplinate dal codice;
e) utente: persona fisica, che agisce per se' o per un soggetto giuridico pubblico o privato, autorizzata dal responsabile del sistema telematico all'accesso e all'utilizzo del sistema telematico, identificata e autenticata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2;
f) gestore del sistema telematico: soggetto pubblico o privato che garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema telematico, individuato con le procedure di affidamento disciplinate dal codice;
g) responsabile del sistema telematico: persona individuata tra il personale della stazione appaltante provvisto di adeguata professionalita' che si avvale del sistema telematico che assicura l'operativita' del sistema medesimo, garantendone l'utilizzo da parte dei soggetti autenticati, in ragione delle regole di utilizzo definite dalla stazione appaltante;
h) sistema di ripristino (disaster recovery): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per assicurare il funzionamento del sistema, delle procedure e applicazioni informatiche, in siti alternativi a quelli primari ovvero di produzione, a fronte di eventi che provocano o possono provocare indisponibilita' prolungate;
i) gestione della continuita' operativa (Business Impact Analysis - BIA): metodologia utilizzata per determinare le conseguenze di un evento e per valutarne l'impatto sull'operativita' del sistema o dell'organizzazione;
l) gestione della vulnerabilita': insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per la valutazione, la gestione e la prevenzione di eventi indesiderati che possono comportare danni o perdite per il sistema o per l'organizzazione;
m) gestione degli aggiornamenti: processo di acquisizione, verifica, test e installazione degli aggiornamenti dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a risolverne le vulnerabilita' eventualmente individuate e di mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa del sistema;
n) gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per la prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica;
o) caratterizzazione: l'attribuzione all'utente di un profilo, da parte del responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, al termine della procedura di identificazione, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura a cui sono legate specifiche autorizzazioni operative;
p) Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID): l'insieme aperto di soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 64 del CAD che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 44 e 58 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale (AGID) nonche' dell'Autorita' garante
della privacy per i profili di competenza, sono definite le
modalita' di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Sono, altresi', definite le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di
programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta,
gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,
telematiche e tecnologiche di supporto.»
«Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
vigente in materia di documento informatico e di firma
digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure,
le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo
dei sistemi telematici non deve alterare la parita' di
accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come
definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con
sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle
condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56.
3.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via
automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
procedura un codice identificativo personale attraverso
l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri
codici individuali necessari per operare all'interno del
sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la
stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun
concorrente la notifica del corretto recepimento
dell'offerta stessa.
6.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema
telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici possono essere adottate anche ai fini della
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
l'accessibilita' delle persone con disabilita',
conformemente agli standard europei.
10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro
il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire
il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi
telematici di acquisto e di negoziazione.».
- La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
- Il regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 28 agosto 2014, n. L 257.
- Il regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679
del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea del 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
gennaio 2004, n. 13.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre
2018, n. 205.
- Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019, n. 92.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.
- Il decreto del Ministro dell'industria e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamento
concernente la determinazione dei campioni nazionali di
talune unita' di misura del Sistema internazionale (SI) in
attuazione dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n.
273), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
febbraio 1994, n. 37, S.O.
- Il decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie dell'8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i
diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti
informatici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
agosto 2005, n. 183.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 agosto 2016 (Composizione e modalita' di funzionamento
della Cabina della regia), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 2016, n. 203.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, e
dell'articolo 213 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
«Art. 3 (Coordinamento della fase attuativa). - 1. Ai
fini del presente codice si intende per:
a) "amministrazioni aggiudicatrici", le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
b) "autorita' governative centrali", le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) "amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali",
tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorita' governative centrali;
d) "organismi di diritto pubblico", qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina di
cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui
agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni
aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)
del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o
esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle
attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una
procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'
e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono "enti aggiudicatori" ai sensi
del presente punto 2.3;
f) "soggetti aggiudicatori", ai soli fini delle parti
IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) "altri soggetti aggiudicatori", i soggetti privati
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
codice;
h) "joint venture", l'associazione tra due o piu'
enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una
serie di progetti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;
i) "centrale di committenza", un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono
attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) "attivita' di centralizzazione delle committenze",
le attivita' svolte su base permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati
a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di
accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a
stazioni appaltanti;
m) "attivita' di committenza ausiliarie", le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore", le centrali di committenza
iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
o) "stazione appaltante", le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) "operatore economico", una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) "concessionario", un operatore economico cui e'
stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) "promotore", un operatore economico che partecipa
ad un partenariato pubblico privato;
s) "prestatore di servizi in materia di appalti", un
organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto
sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e);
t) "imprese pubbliche", le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
u) "raggruppamento temporaneo", un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
v) "consorzio", i consorzi previsti dall'ordinamento,
con o senza personalita' giuridica;
z) "impresa collegata", qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per "impresa collegata" si
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
oppure che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di
rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne;
aa) "microimprese, piccole e medie imprese", le
imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) "candidato", un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) "offerente", l'operatore economico che ha
presentato un'offerta;
dd) "contratti" o "contratti pubblici", i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti;
ee) "contratti di rilevanza europea", i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti
esclusi;
ff) "contratti sotto soglia", i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
gg) "settori ordinari", i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici; (16)
hh) "settori speciali" i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi;
ll) "appalti pubblici di lavori", i contratti
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle
attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva
e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) "scritto o per iscritto", un insieme di parole o
cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) "lavori" di cui all'allegato I, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) "lavori complessi", i lavori che superano la
soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessita' in relazione alla tipologia delle
opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,
alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'
logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) "lavori di categoria prevalente", la
categoria di lavori, generale o specializzata, di importo
piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) "lavori di categoria scorporabile", la
categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10
per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma
11;
oo-quater) "manutenzione ordinaria", fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le
componenti, degli impianti e delle opere connesse,
mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua
funzionalita';
oo-quinquies) "manutenzione straordinaria", fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';
pp) "opera", il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) "lotto funzionale", uno specifico oggetto di
appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;
rr) "opere pubbliche incompiute", opere pubbliche
incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96; (16)
ss) "appalti pubblici di servizi", i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) "appalti pubblici di forniture", i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
uu) "concessione di lavori", un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere; (18)
vv) "concessione di servizi", un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi;
zz) "rischio operativo", il rischio legato alla
gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione. La parte del rischio trasferita
all'operatore economico deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico
non sia puramente nominale o trascurabile; (19)
aaa) "rischio di costruzione", il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;
bbb) "rischio di disponibilita'", il rischio legato
alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualita' previsti;
ccc) "rischio di domanda", il rischio legato ai
diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato
alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) "concorsi di progettazione", le procedure intese
a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici
ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) "contratto di partenariato pubblico privato", il
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o
piu' operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio
della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i
soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti
delle decisioni Eurostat; (20)
fff) "equilibrio economico e finanziario", la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacita' del progetto di creare
valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita' adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la
capacita' del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; (16)
ggg) "locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'", il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) "contratto di disponibilita'", il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per
messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti;
iii) "accordo quadro", l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
lll) "diritto esclusivo", il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) "diritto speciale", il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di
riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) "profilo di committente", il sito informatico di
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e
le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) "documento di gara", qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando
di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia
utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso
periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) "documento di concessione", qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione
appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli
elementi della concessione o della procedura, compresi il
bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le
condizioni proposte per la concessione, i formati per la
presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) "clausole sociali", disposizioni che impongono a
un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di
protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie;
rrr) "procedure di affidamento" e "affidamento",
l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) "procedure aperte", le procedure di affidamento
in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta;
ttt) "procedure ristrette", le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico puo'
chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice;
uuu) "procedure negoziate", le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) "dialogo competitivo", una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
zzz) "sistema telematico", un sistema costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) "sistema dinamico di acquisizione", un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di
uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una
stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione;
bbbb) "mercato elettronico", uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) "strumenti di acquisto", strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) "strumenti di negoziazione", strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
eeee) "strumenti telematici di acquisto" e "strumenti
telematici di negoziazione", strumenti di acquisto e di
negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) "asta elettronica", un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) "amministrazione diretta", le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,
sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) "ciclo di vita", tutte le fasi consecutive o
interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia
prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;
iiii) "etichettatura", qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
soddisfano determinati requisiti;
llll) "requisiti per l'etichettatura", i requisiti
che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,
servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) "fornitore di servizi di media", la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e ne determina le modalita' di
organizzazione;
nnnn) "innovazione", l'attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o che ha subito significativi
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o
organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) "programma", una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
pppp) "mezzo elettronico", un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
qqqq) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) "servizio di comunicazione elettronica", i
servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
ssss) "AAP", l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round;
tttt) "Vocabolario comune per gli appalti pubblici",
CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) "codice" , il presente decreto che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) "servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici", i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) "categorie di opere generali" le opere e i
lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte;
aaaaa) "categorie di opere specializzate", le opere e
i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo,
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una
particolare specializzazione e professionalita';
bbbbb) "opere e lavori puntuali" quelli che
interessano una limitata area di territorio;
ccccc) "opere e lavori a rete" quelli che, destinati
al movimento di persone e beni materiali e immateriali,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale e
interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) "appalto a corpo" qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) "appalto a misura" qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unita' di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
fffff) "aggregazione", accordo fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la
gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di
programmazione, di progettazione, di affidamento, di
esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) "lotto prestazionale", uno specifico oggetto
di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, definito su base qualitativa, in conformita'
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis) "principio di unicita' dell'invio", il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter) "unita' progettuale", il mantenimento, nei
tre livelli di sviluppo della progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali
e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) "documento di fattibilita' delle
alternative progettuali", il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni
progettuali alternative ed in cui si da' conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il
profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) "programma biennale degli acquisti
di beni e servizi", il documento che le amministrazioni
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) "programma triennale dei lavori
pubblici", il documento che le amministrazioni adottano al
fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) "elenco annuale dei lavori", l'elenco
degli interventi ricompresi nel programma triennale dei
lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) "elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi", l'elenco delle acquisizioni di
forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale
di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies) "quadro esigenziale", il documento che
viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmazione dell'intervento e che
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare
gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,
anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla
quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) "capitolato prestazionale", il
documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche
tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi,
infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera
costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,
stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare
nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) "cottimo", l'affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.»
«Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e
l'attivita' di regolazione degli stessi, sono attribuiti,
nei limiti di quanto stabilito dal presente codice,
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la
promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita'
delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle
migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri
atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente
rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie
criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di
forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica
dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle
linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei
per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della
regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti,
l'Autorita':
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6
novembre 2012, n. 190, nonche' sui contratti esclusi
dall'ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche' sia garantita l'economicita'
dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla
stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche
occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19,
comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, annuale sull'attivita' svolta evidenziando le
disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie
funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo
163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei
contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di
acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le
normative di settore, all'elaborazione dei costi standard
dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,
avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni,
del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema
statistico nazionale, alle condizioni di maggiore
efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di
costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi
eventualmente anche delle informazioni contenute nelle
banche dati esistenti presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici.
4. L'Autorita' gestisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria
attivita', l'Autorita' puo' disporre ispezioni, anche su
richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri
organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della
Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi
sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine
dell'attribuzione del "Rating di legalita'" delle imprese
di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita' concorre anche
alla determinazione del rating di impresa di cui
all'articolo 83, comma 10.
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei
contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine
di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli
oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla
realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in
termini di trasparenza preventiva.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8,
l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto
da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i
relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e
presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorita'
stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme
di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.
Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce
informazioni non veritiere, l'Autorita' puo' irrogare la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La
sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio per l'acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti
istituzionali, sulla base di appositi accordi con le
regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a
monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di
cui al decreto di cui all'articolo 34, comma 1, e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione.
10. L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori
economici con riferimento alle iscrizioni previste
dall'articolo 80. L'Autorita' stabilisce le ulteriori
informazioni che devono essere presenti nel casellario
ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del
conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui
all'articolo 84. L'Autorita' assicura, altresi', il
collegamento del casellario con la banca dati di cui
all'articolo 81.
11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
cui all'articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a
fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli
operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
dati o documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale
sanzione penale, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo
di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri
atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori di
sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di
cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
con decreto dello stesso Ministro, alla premialita' delle
stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'Autorita' gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
di cui all'articolo 78 nonche' l'elenco delle stazioni
appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie societa' in house ai sensi
dell'articolo 192.
16. E' istituito, presso l'Autorita', nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei
soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e
suddivisa per materia degli strumenti di regolazione
flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC
pubblica i suddetti provvedimenti con modalita' tali da
rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.
17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione
flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti
previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi
acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che,
in casi di particolare urgenza, non puo' comunque essere
anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati
successivamente alla data di decorrenza di efficacia
indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si
applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la
carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la data a
decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete,
nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai
fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.».
- Il Regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910/2014
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 agosto 2014,
n. L 257.
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, del codice, definisce le modalita' di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD.
2. Le regole tecniche per la definizione delle modalita' di digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilita' tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all'articolo 29 del codice.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 44 e 29 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
l'Italia Digitale (AGID) nonche' dell'Autorita' garante
della privacy per i profili di competenza, sono definite le
modalita' di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Sono, altresi', definite le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di
programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta,
gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,
telematiche e tecnologiche di supporto.»
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico
di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica
l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data
di pubblicazione sul profilo del committente.
2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione, alla scelta del contraente,
all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e
trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme
telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita'
indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce,
attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici,
la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che
riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162,
la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi
dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla
data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti anche attraverso la messa a disposizione di
piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte
le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le
modalita' indicate all'articolo 213, comma 9.
4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le
piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle
regole di cui all'articolo 44.
4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse
avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo
di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle
informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in
materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle
informazioni condivisi costituiscono fonte informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di
contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 2, e
dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82:
«Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). -
(Omissis).
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole,
standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo, vigilanza
e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di
cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale,
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza
informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione
europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita'
delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche
sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed e' approvato
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle
amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro
coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e
verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e
benefici dei sistemi informatici secondo le modalita'
fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi,
specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonche' svolgendo attivita' di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente
interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e'
reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni
e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le
indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta
Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e
vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di
gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e
servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta e si applica
l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Ai fini della presente lettera
per elementi essenziali si intendono l'oggetto della
fornitura o del servizio, il valore economico del
contratto, la tipologia di procedura che si intende
adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa
ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le
prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei
periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte
dell'amministrazione interessata;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
organismo a tal fine designato, sui gestori di posta
elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo
34, comma 1-bis, lettera b), nonche' sui soggetti, pubblici
e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64;
nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in
relazione alla gravita' della violazione accertata e
all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche
disposizioni di legge e dallo Statuto.
(Omissis).»
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
 
Art. 3

Accesso digitale al sistema telematico
e caratterizzazione dei profili

1. L'accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede l'identificazione dell'utente medesimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico.
2. Ai fini dell'accesso al sistema telematico, l'identificazione avviene mediante SPID, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.
3. Una volta completata la procedura di identificazione, il responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, attribuisce all'utente un profilo, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura, in base a quanto previsto dal codice, che ne consente la caratterizzazione.
4. Ove previsto, il sistema telematico consente agli utenti di gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento, mantenendone le informazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Il sistema telematico supporta i diversi livelli di sicurezza di autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle proprie funzionalita' e al profilo dell'utente, secondo le modalita' definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 2-sexies
del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 (Agenzia per l'Italia digitale). - (Omissis).
2-sexies Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
(Omissis).».
 
Art. 4

Comunicazioni e scambi di informazioni
in modalita' digitale

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del codice.
2. Se l'utente non e' presente negli indici di cui al comma 1, il sistema telematico consente all'utente di eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso.
3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In tal caso, il sistema telematico puo' prevedere anche la generazione e l'invio automatico di una segnalazione agli operatori economici.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 6-ter del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito il
pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i
domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di
cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri
detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con
legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale
Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e
notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell'identita'
digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies.
3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso
e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali nonche' le pubbliche amministrazioni
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli
indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi
disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle
proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la
raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-ter (Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi). - 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei
riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico
elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici
servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti
di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di
pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono
affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di
pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti
dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno
semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento
dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini
della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). - 1.
Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformita' con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche'
dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i
dispositivi da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche,
hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente
disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente
in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici
alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e
secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate
a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella
procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente
nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell'appalto,
l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe
specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non
sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file,
adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non
possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o
generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di
proprieta' esclusiva e non possono essere messi a
disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di
un modello fisico o in scala ridotta che non puo' essere
trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici e' necessario a causa di una violazione della
sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per
la protezione di informazioni di natura particolarmente
sensibile che richiedono un livello talmente elevato di
protezione da non poter essere adeguatamente garantito
mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici
che sono generalmente a disposizione degli operatori
economici o che possono essere messi loro a disposizione
mediante modalita' alternative di accesso ai sensi del
comma 6.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di
comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del
comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo
supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione
unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione
diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto necessario
in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale
puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse
da quelle relative agli elementi essenziali della procedura
di appalto, purche' il contenuto della comunicazione orale
sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi
essenziali della procedura di appalto includono i documenti
di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di
interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni
orali con offerenti che potrebbero incidere
significativamente sul contenuto e la valutazione delle
offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi
adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti
garantiscono che l'integrita' dei dati e la riservatezza
delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza
del termine stabilito per la loro presentazione. (301)
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario,
richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere
non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalita'
alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo,
illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di
invio dell'invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e
dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno
accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non
hanno la possibilita' di ottenerli entro i termini
pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
accesso non sia attribuibile all'offerente interessato,
possano accedere alla procedura di appalto utilizzando
credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente on-line;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione
elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono imporre agli operatori economici
condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
delle informazioni che i predetti soggetti rendono
disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli
strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione
elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle
domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei
soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per
la presentazione di offerte e domande di partecipazione per
via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di
sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione
elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi,
valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono
necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti
accettano le firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato, considerando se tali certificati
siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione
della Commissione 2009/767/CE, create con o senza
dispositivo per la creazione di una firma sicura alle
seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato
della firma elettronica avanzata sulla base dei formati
stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure
necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica
o il supporto del documento elettronico contiene
informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti. Le
possibilita' di convalida consentono alla stazione
appaltante di convalidare on-line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche
ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
coordinamento della Cabina di regia, comunicano le
informazioni relative al fornitore di servizi di convalida
alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un
certificato qualificato in un elenco di fiducia, le
stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che
potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli
offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una
procedura di appalto che sono firmati dall'autorita'
competente o da un altro ente responsabile del rilascio,
l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo' stabilire
il formato della firma elettronica avanzata in conformita'
ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in
attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano
delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale
formato includendo le informazioni necessarie ai fini del
trattamento della firma nei documenti in questione. Tali
documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
del documento elettronico possibilita' di convalida
esistenti che consentono di convalidare le firme
elettroniche ricevute on-line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso
dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu'
dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per
comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli
elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di
una concessione e purche' il contenuto della comunicazione
orale sia sufficientemente documentato su un supporto
durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di
ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di
comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e
non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione della
concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare
per comunicare per via elettronica, nonche' le relative
caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con
i prodotti della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.».
 
Art. 5

Allineamento temporale

1. Il sistema operativo del sistema telematico e' sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'industria e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamento
concernente la determinazione dei campioni nazionali di
talune unita' di misura del Sistema internazionale (SI) in
attuazione dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n.
273), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
febbraio 1994, n. 37, S.O.
 
Art. 6

Tracciabilita'

1. Il sistema telematico integra apposite funzionalita' di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonche' dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalita' di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate.
2. Per le finalita' del comma 1, il sistema telematico prevede la creazione di registri che riportano, per ciascuna operazione eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il soggetto che l'ha effettuata e la data e l'ora di esecuzione.
3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
 
Art. 7

Gestione digitale e conservazione
della documentazione di gara

1. I dati, i documenti e le comunicazioni di cui all'articolo 4, redatti in un formato idoneo alla loro conservazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 del CAD, sono raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.
2. Il fascicolo informatico di cui al comma 1 contiene anche l'impronta delle registrazioni cronologiche di cui all'articolo 6 calcolata al momento dell'invio del fascicolo stesso in conservazione.
3. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico di cui al comma 1 alla stazione appaltante, che provvede alla conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti informatici.
4. Il gestore del sistema telematico mette a disposizione delle stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all'articolo 6 e provvede all'invio in conservazione delle stesse secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei
documenti informatici). - 1. Il sistema di gestione
informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni,
di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e
gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la
ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il
sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee
guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni e' gestito da un
responsabile che opera d'intesa con il dirigente
dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, nella definizione e gestione delle
attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta
all'anno il responsabile della gestione dei documenti
informatici provvede a trasmettere al sistema di
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti
privati, il sistema di conservazione dei documenti
informatici assicura, per quanto in esso conservato,
caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita',
leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate
nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che
opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali, con il responsabile della sicurezza e con il
responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai
sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti,
pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati
personali. Il responsabile della conservazione della
pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con
i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il
responsabile della gestione documentale, effettua la
conservazione dei documenti informatici secondo quanto
previsto all'articolo 34, comma 1-bis.».
 
Art. 8

Accesso agli atti di gara

1. Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 9

Sicurezza informatica e protezione dei dati personali

1. Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati di cui all'articolo 3, la disponibilita' dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrita' e segretezza e' garantita anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilita' degli accessi secondo quanto previsto dall'articolo 6 e garantendo la terzieta' del gestore del sistema telematico anche mediante l'impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come definite dall'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacita' di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.
3. Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter, comma 1, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti
e smart contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate
su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli
informatici che usano un registro condiviso, distribuito,
replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche,
tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
(Omissis).».
 
Art. 10

Continuita' operativa e disaster recovery

1. Al fine di garantire la continuita' operativa e il disaster recovery, il gestore del sistema telematico definisce e aggiorna periodicamente il documento di gestione della continuita' operativa (Business Impact Analysis - BIA), nonche' i piani di continuita' operativa e disaster recovery redatti in conformita' alle linee guida in materia emanate da AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
 
Art. 11

Pagamenti telematici

1. Il sistema telematico e' integrato con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del CAD.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei
soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2
puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. - 3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 12

Acquisizione del codice identificativo della gara

1. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'ANAC.
2. La richiesta del codice identificativo della gara di cui al comma 1 avviene attraverso il sistema telematico, sulla base dell'accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC.
 
Art. 13

Determina a contrarre

1. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante l'acquisizione della determina a contrarre tramite caricamento della stessa nel sistema, provvedendo altresi' al successivo inserimento nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7.
2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la redazione dello schema di determina a contrarre.
 
Art. 14

Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara

1. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con le apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dell'ANAC, consente alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi previsti dal codice, garantendo la gestione automatizzata delle relative notifiche, secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, consente alle stazioni appaltanti di predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell'articolo 85 del codice.
3. Il sistema telematico acquisisce la documentazione di gara e ne consente la redazione.
4. Ove la procedura di affidamento lo preveda, il sistema telematico supporta la stazione appaltante nella redazione e nell'invio di inviti corredati dai necessari allegati.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - 1. Al
momento della presentazione delle domande di partecipazione
o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformita' al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea. II DGUE e' fornito
esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in
cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le
seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui
all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a
norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di
cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui
l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89,
indica l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del
rilascio dei documenti complementari e include una
dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e'
in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali
documenti.
3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti
complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni
richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del
caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
utilizzato in una procedura d'appalto precedente purche'
confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore
valide.
5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli
offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso
della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la
stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti
complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e,
se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo'
invitare gli operatori economici a integrare i certificati
richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non
e' richiesto di presentare documenti complementari o altre
prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione
appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso
l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente
informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono
essere consultate, alle medesime condizioni, dalle
amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con
le modalita' individuate con il provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a
disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli
operatori economici che possono essere consultate dalle
stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono
comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le
informazioni relative alle banche dati di cui al presente
articolo.».
 
Art. 15

Partecipazione alla procedura di gara

1. Il sistema telematico consente all'operatore economico di compilare e presentare l'offerta mediante interfaccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell'articolo 85 del codice, nonche' di inserire l'offerta tecnica con i relativi allegati e l'offerta economica.
3. Il sistema telematico, al momento della ricezione dell'offerta, trasmette automaticamente all'operatore economico un messaggio di notifica dell'avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l'ora di presentazione della stessa.
4. Il sistema telematico effettua la verifica preliminare dell'avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l'integrale compilazione dei moduli on-line. In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico trasmette automaticamente all'operatore economico un messaggio di errore con l'indicazione delle criticita' riscontrate.

Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 85 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'articolo 14.
 
Art. 16

Commissione giudicatrice

1. Il sistema telematico gestisce le comunicazioni eseguite dalla stazione appaltante ai fini della composizione della commissione giudicatrice.
2. Il sistema telematico acquisisce dalla stazione appaltante i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice.
3. Completata la composizione della commissione giudicatrice, il sistema telematico trasmette all'ANAC l'elenco dei commissari nominati.
 
Art. 17

Modalita' telematica di svolgimento
dell'attivita' della commissione giudicatrice

1. Il sistema telematico consente ai componenti della commissione giudicatrice l'accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici. Il sistema telematico consente anche, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell'autorizzazione concessa, lo svolgimento dell'attivita' istruttoria di competenza degli eventuali segretari responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara.
2. Il sistema telematico consente la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove necessario, l'accesso al sistema telematico di tutti i soggetti di cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso dell'intera seduta. Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbliche, con le modalita' definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Il sistema telematico consente l'acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.
 
Art. 18

Sedute pubbliche

1. Il sistema telematico consente la gestione delle sedute pubbliche in modalita' telematica, permettendo l'accesso alle stesse con le modalita' indicate all'articolo 3.
 
Art. 19

Apertura e verifica della documentazione amministrativa

1. Tramite il sistema telematico, agli operatori economici partecipanti sono comunicate la data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura della documentazione amministrativa.
2. A partire dal momento dell'apertura della documentazione amministrativa e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l'accesso alla documentazione di cui agli articoli 21 e 22, salvo che detta documentazione sia gia' stata aperta e la relativa valutazione sia gia' stata conclusa.
3. Il sistema telematico permette alla stazione appaltante di consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissibilita' alla procedura di gara e di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. Il sistema telematico consente agli operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai sensi della normativa vigente.
4. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la redazione, l'acquisizione e la notifica del provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7.
5. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema telematico, nel rispetto della normativa vigente, consente alla stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 213, comma 8, del codice, anche ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 10, del codice.
6. Al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il sistema telematico conferma gli esiti delle verifiche di cui al comma 3, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
7. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema telematico consente alla stazione appaltante di modificare gli esiti delle verifiche, garantendo la tracciabilita' delle modifiche apportate.
8. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema telematico, all'invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori economici.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 213 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e
l'attivita' di regolazione degli stessi, sono attribuiti,
nei limiti di quanto stabilito dal presente codice,
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la
promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita'
delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle
migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri
atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente
rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie
criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di
forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica
dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle
linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei
per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della
regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti,
l'Autorita':
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6
novembre 2012, n. 190, nonche' sui contratti esclusi
dall'ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche' sia garantita l'economicita'
dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla
stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche
occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19,
comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, annuale sull'attivita' svolta evidenziando le
disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie
funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo
163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei
contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di
acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le
normative di settore, all'elaborazione dei costi standard
dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,
avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni,
del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema
statistico nazionale, alle condizioni di maggiore
efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di
costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi
eventualmente anche delle informazioni contenute nelle
banche dati esistenti presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici.
4. L'Autorita' gestisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria
attivita', l'Autorita' puo' disporre ispezioni, anche su
richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri
organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della
Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi
sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine
dell'attribuzione del "Rating di legalita'" delle imprese
di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita' concorre anche
alla determinazione del rating di impresa di cui
all'articolo 83, comma 10.
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei
contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine
di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli
oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla
realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in
termini di trasparenza preventiva.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8,
l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto
da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i
relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e
presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorita'
stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme
di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.
Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce
informazioni non veritiere, l'Autorita' puo' irrogare la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La
sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio per l'acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti
istituzionali, sulla base di appositi accordi con le
regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a
monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di
cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione.
10. L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori
economici con riferimento alle iscrizioni previste
dall'articolo 80. L'Autorita' stabilisce le ulteriori
informazioni che devono essere presenti nel casellario
ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del
conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui
all'articolo 84. L'Autorita' assicura, altresi', il
collegamento del casellario con la banca dati di cui
all'articolo 81.
11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
cui all'articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a
fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli
operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
dati o documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale
sanzione penale, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo
di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri
atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori di
sua competenza. (1095) (1089)
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di
cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
con decreto dello stesso Ministro, alla premialita' delle
stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'Autorita' gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
di cui all'articolo 78 nonche' l'elenco delle stazioni
appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie societa' in house ai sensi
dell'articolo 192.
16. E' istituito, presso l'Autorita', nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei
soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e
suddivisa per materia degli strumenti di regolazione
flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC
pubblica i suddetti provvedimenti con modalita' tali da
rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.
17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione
flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti
previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi
acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che,
in casi di particolare urgenza, non puo' comunque essere
anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati
successivamente alla data di decorrenza di efficacia
indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si
applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».
 
Art. 20

Verifica dei requisiti di partecipazione

1. La stazione appaltante, attraverso il sistema telematico, effettua la verifica dei requisiti di partecipazione tramite l'interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e con le modalita' previste dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del codice.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice e per il controllo in fase di esecuzione
del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e'
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati, anche mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le
modalita' relative all'accesso e al funzionamento della
Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati
gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e'
assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con
le Linee guida in materia.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto
necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche
dati, secondo le modalita' individuate con il provvedimento
di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle
stesse all'interno dell'amministrazione o organismo
pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC
effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice
dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore
economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2
per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,
comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici,
nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato
per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia
di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per
gare diverse. In sede di partecipazione alle gare
l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi
ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80,
83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante
adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi
informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle
dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso
alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate
mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate
dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce
l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni
appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di
attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti,
limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo'
predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e
le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare
diverse.».
 
Art. 21

Apertura e valutazione delle offerte tecniche

1. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
2. Ultimata l'apertura delle offerte tecniche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l'accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 22, salvo che detta documentazione sia gia' stata aperta e la relativa valutazione sia gia' stata conclusa.
3. Il sistema telematico consente alla commissione giudicatrice di consultare e valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, registrando gli esiti della valutazione delle stesse.
4. Il sistema telematico esegue il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra l'esito segnalando l'eventuale mancato superamento del valore soglia.
5. In caso di esclusione, il sistema telematico consente alla stazione appaltante l'invio di notifica all'operatore economico escluso.
6. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, la commissione, avvalendosi del sistema telematico conferma gli esiti e i punteggi assegnati ai sensi del comma 4, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
 
Art. 22

Apertura e valutazione delle offerte economiche

1. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell'articolo 21, comma 6.
2. La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema telematico, che ne registra gli esiti. Ultimata l'apertura delle offerte economiche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l'accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 20, salvo che detta documentazione sia gia' stata aperta e la relativa valutazione sia gia' stata conclusa.
3. Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la commissione giudicatrice calcola la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico. Per le procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo piu' basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico per l'elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d'asta.
4. Il sistema telematico consente di procedere al ricalcolo del punteggio assegnato qualora l'esclusione di un concorrente al momento della valutazione dell'offerta economica ne determini la necessita'.
5. Al fine di formare la graduatoria dei concorrenti, il sistema telematico procede, per ciascun operatore economico, al calcolo totale del punteggio relativo all'offerta tecnica e di quello relativo all'offerta economica e ne registra l'esito.
 
Art. 23

Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse

1. Il sistema telematico consente di calcolare la soglia di anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall'articolo 97 del codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente basse.
2. Il sistema telematico consente alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici, la cui offerta appare anormalmente bassa, le relative giustificazioni.
3. L'operatore economico, con le modalita' indicate nella comunicazione di cui al comma 2, trasmette le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico.
4. A seguito dell'accertamento dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante comunica, tramite il sistema telematico, l'eventuale esclusione dell'operatore economico che l'ha presentata.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore
a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».
 
Art. 24

Formazione della graduatoria di gara

1. Il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile secondo la normativa vigente.
 
Art. 25

Aggiudicazione

1. Il sistema telematico consente l'acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e l'inserimento dello stesso nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7.
2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di inviare le comunicazioni relative all'esito della procedura di gara agli operatori economici e alla BDNCP.
 
Art. 26

Avvisi successivi all'aggiudicazione

1. Ai fini della successiva pubblicazione, il sistema telematico acquisisce la documentazione relativa all'esito della procedura di affidamento e ne supporta la redazione.
2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di pubblicazione dell'avviso sull'esito della procedura di affidamento.
 
Art. 27

Acquisizione del contratto

1. Il sistema telematico consente la redazione del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del codice e, comunque, l'acquisizione del contratto e il suo inserimento nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 14 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 32
(Fasi delle procedure di affidamento)
(Omissis).
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
(Omissis).».
 
Art. 28

Migliori pratiche

1. Al fine di rendere piu' efficiente ed efficace l'azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attivita' connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico e' realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonche' alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra le quali:
a) redazione in modalita' informatica della documentazione utile nell'espletamento delle procedure di gara;
b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara;
c) scambio di dati in interoperabilita' sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici;
d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi;
e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici;
f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilita' e degli aggiornamenti, nonche' di gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management), formalizzati in conformita' agli standard internazionali;
g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all'indizione delle gare.
2. L'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, detta, con proprie linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori pratiche di cui al comma 1. 

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
 
Art. 29

Disposizioni finali

1. Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice, le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 agosto 2021

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2461