Gazzetta n. 258 del 28 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 ottobre 2021
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza bromadolina/U4793e, presente nella Tabella I.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali;
Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle Tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'articolo14, comma 1, lettera a) concernente i criteri di formazione della Tabella I;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 30 marzo 2020, n. 85, relativo all'inserimento nella Tabella I del testo unico della sostanza bromadolina/U4793e;
Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2020 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole, identificate per la prima volta in Europa, tra cui carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP, Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, trasmesse dall'osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale italiano nel periodo ottobre - novembre 2020, nonche' dell'informativa sul sequestro della sostanza 5F-JWH-398 effettuato in Italia nel mese di ottobre 2020;
Considerato che le sostanze carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico;
Considerato che le sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221 e 4F-ABINACA appartengono alla classe dei cannabinoidi sintetici e risultano gia' sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella Tabella I del testo unico, rispettivamente tra gli analoghi di struttura derivanti da indol-3-carbossamide e tra gli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente;
Considerato che le sostanze 3F-N-etilesedrone e 3-clorocatinone appartengono alla classe dei catinoni sintetici e risultano gia' sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella Tabella I del testo unico tra gli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone, senza essere denominate specificamente;
Tenuto conto che le sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone e 3-clorocatinone sono state identificate in reperti di materiale sequestrato, da parte delle forze dell'ordine, sul territorio europeo;
Considerato che la sostanza 5F-JWH-398 appartiene alla classe dei cannabinoidi sintetici e risulta gia' sotto controllo in Italia, in quanto inserita nella Tabella I del testo unico tra gli analoghi di struttura derivante dal 3-(1-naftoil)indolo, senza essere denominata specificamente;
Tenuto conto che la Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto, nella Provincia di Messina, nel mese di ottobre 2020, ha effettuato un sequestro penale di diverse confezioni sigillate contenenti la predetta sostanza, sotto forma di materiale vegetale essiccato;
Ritenuto necessario, in relazione ai rischi connessi ai citati sequestri sul territorio europeo e sul territorio nazionale, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, 5F-JWH-398 per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;
Tenuto conto che nella tabella I del testo unico e' presente la sostanza denominata bromadolina/U4793e (denominazione comune) e 4-bromo-N- (2- (dimetilamino) cicloesil) benzamide (denominazione chimica) per la quale e' successivamente venuta in uso, in ambito internazionale, la denominazione comune nella forma semplificata di «bromadolina» ove sono attualmente utilizzate anche le seguenti altre denominazioni: «U4793e» e «U47931E»;
Ritenuto necessario indicare nella tabella I testo unico la denominazione comune nella forma semplificata oltre alla denominazione completa, che resta indicata come «altra denominazione», integrando con le altre denominazioni «U4793e» e «U47931E» quelle gia' presenti, per completare le definizioni in uso e per consentire la corretta individuazione della stessa molecola, da parte di operatori sanitari e forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 19 novembre 2020 e del 23 dicembre 2020, favorevoli all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP e della specifica indicazione delle sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, 5F-JWH-398 e favorevoli all'indicazione di «bromadolina»quale denominazione comune e di «U4793e» e «U47931E» quali altre denominazioni per la sostanza bromadolina/U4793e, presente nella Tabella I dello stesso testo unico;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 13 luglio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP e della specifica indicazione delle sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, 5F-JWH-398 e favorevole all'indicazione di «bromadolina» quale denominazione comune e di «U4793e» e «U47931E» quali altre denominazioni per la sostanza bromadolina/U4793e, presente nella Tabella I dello stesso testo unico;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla identificazione per la prima volta in Europa di nuove sostanze psicoattive e alla loro circolazione sul mercato, riconducibile a sequestri effettuati in Europa ed in Italia, e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
3-clorocatinone (denominazione comune);
2-ammino-1-(3-clorofenil)propan-1-one (denominazione chimica);
3-CC (altra denominazione);
3F-N-etilesedrone (denominazione comune);
2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)esan-1-one (denominazione chimica);
3F-NEH (altra denominazione);
3F-PCP (denominazione comune);
1-[1-(3-fluorofenil)cicloesil]piperidina (denominazione chimica);
3-fluoro-PCP (altra denominazione);
4F-ABINACA (denominazione comune);
N-(adamantan-1-il)-1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);
4F-AKB48 (altra denominazione);
5F-JWH-398 (denominazione comune);
1-(5-fluoropentil)-3-(4-cloro-1-naftoil)indolo (denominazione chimica);
CL-2201 (altra denominazione);
AP-238 (denominazione comune);
1-[2,6-dimetil-4-(3-fenilprop-2-enil)piperazin-1-il]propan-1-one (denominazione chimica);
Carbonil-bromadolo (denominazione comune);
(4-bromofenil)-(1-(dimetilammino)-4-idrossi-4-fenetilcicloesil)me tanone (denominazione chimica);
Cumil-BC-HpMeGaClone-221 (denominazione comune);
5-(biciclo[2.2.1]ept-2-il)metil)-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-diidr o-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one (denominazione chimica);
Cumil-NB-MeGaClone (altra denominazione);
O-AMKD (denominazione comune);
3-(4-acetil-1-metilpiperidin-4-il)fenil acetato (denominazione chimica).
 
Art. 2

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni della sostanza bromadolina/U4793e, di cui al decreto del Ministro della salute 13 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 30 marzo 2020, n. 85, sono sostituite come di seguito indicato:
Bromadolina (denominazione comune);
4-bromo-N- (2- (dimetilamino) cicloesil) benzamide (denominazione chimica);
Bromadolina /U4793e (altra denominazione);
U4793e (altra denominazione);
U47931E (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2021

Il Ministro: Speranza