Gazzetta n. 258 del 28 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 30 settembre 2021
Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 dispone, all'art. 1-septies, commi 1 e 2, che vengano rilevate, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies;
Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, all'art. 1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo art. 1-septies;
Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresi', al comma 6 dell'art. 1-septies, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021;
Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresi', al comma 7 dell'art. 1-septies, che in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo, per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel medesimo comma 7, si provvede alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al successivo comma 8;
Visto l'art. 1-septies, comma 8, del predetto decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 7, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, dispone che, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, siano stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
Vista la nota del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali in data 15 settembre 2021, prot. n. 11198, con la quale si rappresenta che l'apposito capitolo di spesa istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR 2 -, verra' assegnato con integrazione della direttiva dipartimentale n. 74 del 30 giugno 2021 alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, intendendosi per:
piccola impresa: l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero l'impresa in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parita' di accesso al Fondo di euro 100.000.000,00 di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte pressoche' equivalente del suddetto Fondo pari a: euro 34.000.000,00 per la categoria «piccola impresa», euro 33.000.000,00 per la categoria «media impresa» ed euro 33.000.000,00 per la categoria «grande impresa»;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini fissati dall'art. 1-septies, comma 4, del citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, e ritenute ammissibili ai sensi della legge medesima e del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari a euro 100.000.000,00 per l'anno 2021, e' cosi' ripartito:
a) categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 34.000.000,00;
b) categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, e' assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00;
c) categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00.
2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1 viene effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Art. 2

1. Con il decreto di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 invia, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto art. 1-septies.
3. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 1-septies.
4. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, i soggetti indicati al comma 7 del predetto art. 1-septies inviano, altresi':
la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;
l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente;
la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.
 
Art. 3

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere assegna, a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.
 
Art. 4

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.
2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.
3. I soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.
 
Art. 5

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.
 
Art. 6

1. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 l'assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.
2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 7

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2021. Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2870