Gazzetta n. 260 del 30 ottobre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021
Definizione dei termini e delle modalita' del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 1, recante la disciplina generale relativa all'organizzazione e al funzionamento degli archivi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (MSI), alle procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonche' alle modalita' di conservazione e di accesso ed ai criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2013, n. 1, recante la disciplina delle funzioni di contabilita' del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, recante la disciplina sullo stato giuridico ed economico del personale degli organismi di informazione per la sicurezza;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, n. 4, recante la disciplina delle attivita' negoziali degli organismi di informazione per la sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 con cui e' stata adottata la direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, recante «Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT Italia»;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 17, comma 5, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, dettando modalita' e termini per assicurare, mediante opportune intese, la prima operativita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attraverso l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il trasferimento delle funzioni dal DIS all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cyberiscurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge, i termini e le modalita' per assicurare, mediante opportune intese, la prima operativita' dell'Agenzia attraverso l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del DIS, per il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione, anche classificata, per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte del DIS.
 
Art. 3

Trasferimento di funzioni

1. Le funzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge svolte dal DIS sono trasferite all'Agenzia a decorrere dal 16 settembre 2021.
 
Art. 4

Individuazione di spazi per la prima operativita' dell'Agenzia

1. Il DIS e l'Agenzia individuano e rendono disponibili alla stessa Agenzia, entro il 16 settembre 2021, spazi idonei ad ospitare gli uffici dell'Agenzia per assicurarne la prima operativita', in via preferenziale, tra gli immobili demaniali nella disponibilita' degli organismi di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con intesa, i rapporti conseguenti al subentro dell'Agenzia nella disponibilita' dell'immobile, regolando la gestione della struttura e gli aspetti attinenti alla sua sicurezza.
 
Art. 5

Trasferimento di beni strumentali

1. Il DIS, senza pregiudizio per le proprie attivita', trasferisce all'Agenzia i beni correlati alle funzioni trasferite, tra cui sistemi, attrezzature, postazioni di lavoro ed ogni altro bene strumentale. Il trasferimento puo' essere effettuato anche in fasi successive, fatto salvo quello relativo ai beni necessari ad assicurare la prima operativita' dell'Agenzia che sono trasferiti dal DIS entro il 16 settembre 2021.
2. Il DIS assicura, altresi', con intesa, la prosecuzione, non oltre il 31 marzo 2022, dell'erogazione dei servizi inforrnatici necessari alla prima operativita' dell'Agenzia, tra cui quelli per garantire la continuita' del servizio del CSIRT Italia e del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, assicurandone la fruibilita' dalla sede dell'Agenzia.
 
Art. 6

Trasferimento della documentazione

1. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all'Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento.
2. La documentazione viene trasferita all'Agenzia secondo il criterio della necessita' per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e nel rispetto della peculiarita' della regolamentazione che disciplina la documentazione degli organismi di informazione per la sicurezza sulla base dell'art. 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Per il raggiungimento delle suddette finalita', il trasferimento della documentazione, fermo restando il trasferimento entro il 16 settembre 2021 della parte della documentazione necessaria alla prima operativita' dell'Agenzia, puo' essere effettuato anche in fasi successive, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2021. Nelle more del completamento del trasferimento, il DIS assicura l'accesso alla documentazione secondo procedure che assicurino comunque la compartimentazione e il tracciamento degli accessi.
 
Art. 7

Riduzione della dotazione organica del DIS

1. Per la riduzione della dotazione organica del DIS, conseguente all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale del DIS messo a disposizione ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a), del decreto-legge, si provvede, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, mediante provvedimento adottato ai sensi del regolamento di cui all'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in misura corrispondente all'incremento della stessa dotazione organica, disposto in relazione all'istituzione presso il DIS del CSIRT italiano.
 
Art. 8

Subentro nei rapporti giuridici

1. A decorrere dal 30 settembre 2021, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge, subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalita', nuovi contratti.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge, la gestione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli oneri di cui al presente articolo, nonche' ogni altro onere per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, e' esercitata dal direttore generale dell'Agenzia secondo le modalita' previste dall'art. 17, comma 7, dello stesso decreto-legge.
 
Art. 9

Disposizione finanziaria

1. Le risorse di cui all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono trasferite, nell'ambito del bilancio del DIS, sul capitolo di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge.
 
Art. 10

Disposizione finale

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione e sara' inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.
Roma 16 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Draghi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021 Ufficio distaccato preso il DIS, reg.ne n. 24, foglio n. 44