Gazzetta n. 261 del 2 novembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA CULTURA |
DECRETO 13 agosto 2021 |
Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. |
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IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che, al comma 1, prevede, ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonche' alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del citato art. 7, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni; Visto l'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Visto l'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il comma 6 del citato art. 7, che stabilisce che con decreto ministeriale sono dettate le disposizioni applicative della menzionata misura di agevolazione fiscale; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare l'art. 78, di definizione dei produttori di fonogrammi, e l'art. 180, relativo alla intermediazione economica dei diritti d'autore svolta dalla Societa' italiana degli autori ed editori, d'ora in avanti: SIAE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di definizioni relative ai servizi media audiovisivi; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del 17 giugno 2014 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, lettera z) e l'art. 53, paragrafo 2, lettera f) e paragrafo 9); Visto il regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 16, relativo al recupero degli aiuti illegali». Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»; Ritenuto che la misura di aiuto de qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espressamente richiamato dall'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in virtu' del combinato disposto dell'art. 4, paragrafo 1, lettera z) e dell'art. 53, paragrafo 2, lettera f) e paragrafo 9), del regolamento (UE) n. 651/2014; Considerata la necessita' di sostituire, a decorrere dall'anno 2021, il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 2 dicembre 2014, concernente «Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112», al fine di definire le disposizioni attuative dello stesso, adeguandole alle modifiche apportate alla relativa disciplina di rango primario dall'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020; Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, come modificato dall'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione ai costi sostenuti dall'anno 2021, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute; b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa. |
| Art. 2
Definizione di «opera»
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per «opera» si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non gia' pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o piu' brani non gia' pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani gia' pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. 2. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale e' prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all'art. 78 della legge n. 633 del 1941, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonche' la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. |
| Art. 4
Misura del credito d'imposta e costi ammissibili
1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali. 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4: a) compensi afferenti allo sviluppo dell'opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonche' spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo; b) spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; c) spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonche' spese di progettazione e realizzazione grafica; d) spese di promozione e pubblicita' dell'opera. 3. L'importo totale delle spese eleggibili e' in ogni caso limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potra' beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l'importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800.000 euro nei tre anni. 4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. 5. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 6. I crediti di imposta di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia. |
| Art. 5
Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta
1. Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell'opera digitale, presentano al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalita' telematiche definite con provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente decreto. La data di distribuzione, commercializzazione o di prima pubblicazione e' riferita all'opera nella sua interezza artistica. Ai fini dell'ammissibilita' dell'istanza una distribuzione e commercializzazione parziale dell'opera e' possibile esclusivamente nel limite temporale di sessanta giorni antecedenti alla data di commercializzazione nella sua interezza. 2. Nell'istanza di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato, per la singola opera: a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione, ai sensi del comma 1; b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'art. 4; c) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'art. 4, comma 5; d) il credito d'imposta spettante. 3. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata, a pena di inammissibilita', idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell'opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero della cultura, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale cinema e audiovisivo comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante. La mancata comunicazione entro il precitato termine non equivale al riconoscimento dell'agevolazione. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa e' ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante. Nel caso in cui i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell'anno di riferimento, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo. 5. In caso di produzione associata, il credito d'imposta e' riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute. 6. Il Ministero della cultura provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 6
Modalita' di utilizzo e cumulabilita' del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1: a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 e all'art. 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. 2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all'impresa del riconoscimento dell'agevolazione ai sensi dell'art. 5, comma 4. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia dell'entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della cultura, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 3. Il credito di imposta di cui al presente decreto: a) non e' cumulabile con altre forme di agevolazione fiscale previste per i videogrammi musicali ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220; b) e' cumulabile con altri aiuti pubblici entro il limite massimo del settanta per cento dei costi ammissibili, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. |
| Art. 7
Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 4 del presente decreto ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed e' revocato in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale. In tutti i predetti casi si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito, ai sensi del successivo art. 8. |
| Art. 8 Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della cultura, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita' di cui al comma 2. 2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero della cultura, che, previa richiesta della predetta agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo. 3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della cultura, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. |
| Art. 9
Disposizione transitoria
1. Le tipologie e le soglie massime di spesa eleggibile e la procedura per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 relativamente alle spese riferibili all'anno 2020 sono disciplinate ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale 2 dicembre 2014. Le imprese che intendono usufruire del credito di imposta per i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 presentano l'istanza di riconoscimento del beneficio fiscale entro trenta giorni dall'acquisto di efficacia del presente provvedimento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 agosto 2021
Il Ministro della cultura Franceschini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2578 |
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