Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 ottobre 2021
Modalita' semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilita' economico patrimoniale.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

e con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto l'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale, novellando l'art. 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto che gli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, novellando ulteriormente l'art. 232 del decreto legislativo 2000, n. 267, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale provvedendo, in tal caso, ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalle sopra richiamate disposizioni normative;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, dell'11 novembre 2019 concernente «Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 novembre 2020 concernente «Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2021 che ha aggiornato lo schema dello Stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Ritenuto necessario adeguare le modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale per gli enti che, in attuazione dell'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, non tengono la contabilita' economico-patrimoniale allo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 119 del 2011 aggiornato dal decreto ministeriale 1° settembre 2021;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 22 settembre 2021;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, di cui all'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abroga e sostituisce il citato decreto del 10 novembre 2020 concernente «Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale»;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilita' economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalita' semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020 concernente «Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale», ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Sgaraglia

Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
Siniscalchi

 
Allegato A
Modalita' semplificate di elaborazione della Situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL non tengono la contabilita' economico-patrimoniale.

Parte di provvedimento in formato grafico