Gazzetta n. 263 del 4 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2021, n. 150
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare, gli articoli 3, 18 e 20-ter;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni

1. All'articolo 3, comma 9-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Costituiscono altresi' attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), e' inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato e' in possesso di uno dei predetti titoli di studio.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 1976, n. 304.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 18 e 20-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 - 1. L'accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu'
commissioni nominate con decreto del commissario del
Governo, d'intesa con il presidente della giunta
provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa
giunta.
2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al
comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri
per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle
due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui
all'art. 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.
3. Resta ferma la facolta' di nominare nelle
commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o
pubblici impiegati in posizione di comando.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari
devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.
5. Il Commissario del Governo puo' consultare l'elenco
in formato digitale dei candidati e delle candidate che
hanno superato l'esame.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata,
in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso
al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica
indicati all'art. 4, comma 3, con prova scritta e
colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o piu'
commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico
ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai
sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
I criteri disciplinanti le modalita' di svolgimento delle
prove nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame
sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
8. La commissione sara' assistita da personale di
segreteria preferibilmente appartenente al gruppo
linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata
conoscenza della lingua ladina.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina
effettuato ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione del
secondo comma dell'art. 17.
9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue
italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono
ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza
della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui
all'art. 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono
rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento
della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui
all'art. 4 si orientano altresi' al Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono
seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta
provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della
certificazione di conoscenza di una sola lingua,
l'attestazione di cui all'art. 4 e' attribuita all'esito di
un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.
9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e i titoli di studio universitari di primo o di
secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una
scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una
universita' statale o non statale legalmente riconosciuta
di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo
comma, n. 4.
9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di
secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se
conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non
statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in
una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo
comma, n. 4. Costituiscono altresi' attestato di conoscenza
delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui
all'art. 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di
studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza
dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'art. 4, terzo
comma, n. 4), e' inoltre attribuita all'esito di un esame
vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato
e' in possesso di uno dei predetti titoli di studio.
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e
9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di
studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi
formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia
l'italiano o il tedesco.
9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e
9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di
primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea,
la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove
ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e
9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
9-septies. I titoli di studio universitari di primo o
di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori
costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue
corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente
articolo e all'art. 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una
universita' statale o non statale legalmente riconosciuta
di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito in istituzioni scolastiche delle localita'
ladine della Provincia di Bolzano e a fronte di
un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle
localita' ladine».
«Art. 18 - 1. Nel censimento della popolazione, ogni
cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non
interdetto per infermita' di mente e residente nella
Provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a
rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una
dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre
gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che
ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi
lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di
aggregazione ad uno di essi.
2. La dichiarazione e' resa su foglio contrassegnato
A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto,
anche in via telematica. Con decreto del Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la
protezione di dati personali, sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma, garantendo anche misure
idonee ad assicurare modalita' anonime di rilevazione dei
dati in via telematica.
3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita
busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del
comune, e' cosi' ritirato dal rilevatore che autentica la
busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente
all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra,
senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di
Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di
nullita', alcuna sottoscrizione o segno idonei a
consentirne l'identificazione, ancorche' apposti dal
cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le
disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle
notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi
alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre
gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di
appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con indicazione delle relative percentuali
espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti,
per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle
pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.
4. Anche i cittadini minori di anni quattordici
concorrono, nell'ambito del censimento generale della
popolazione, alla determinazione della consistenza
proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la
dichiarazione di cui al presente articolo e' resa
congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in
via esclusiva la potesta' parentale, ovvero da coloro che
in sostituzione dei genitori esercitano la potesta' sul
minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i
commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316 del codice
civile, ne' l'art. 321 del medesimo codice.
5. La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione
del cittadino minore di cui al comma 4 e' resa su foglio B)
conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il
foglio e' collocato in busta rosa, chiusa, anonima e
recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo
le disposizioni del comma 3.
6. Coloro che esercitano congiuntamente la potesta'
parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui
al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi,
non concordano tra loro.
7. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la
segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo,
il presidente della giunta provinciale ha diritto di
chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere
ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e
di riferire sulle irregolarita' eventualmente constatate a
tale riguardo al commissario del Governo, il quale,
accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti
occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta
provinciale ed al comune competente. La provincia e'
legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per
violazione delle norme poste a tutela della liberta' e
della segretezza delle predette dichiarazioni».
«Art. 20-ter - 1. Qualora intenda beneficiare, nei
casi previsti, degli effetti giuridici derivanti
dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo
linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di
eta' superiore agli anni diciotto e non interdetto per
infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento
una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad
uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali
gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione
nominativa di aggregazione ad uno di essi.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul
foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato
al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria
del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice
di pace, anche in via telematica.
3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e'
collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa,
nominativa e consegnata personalmente e direttamente al
tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di
residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna
presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di
pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il
cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e
certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese,
l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico
soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita'
giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando
nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di
appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata anche
per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il
tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla
consegna in plico chiuso della certificazione per il
tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e
del giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso
i medesimi uffici non e' consentita alcuna annotazione o
registrazione anche informatica relativa al contenuto delle
dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere
al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei
casi e per finalita' diverse da quelli tassativamente
previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o
dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante
produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico
chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei
requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso puo'
essere aperto solo nel momento in cui l'autorita'
competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai
dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita
in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia
autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia,
il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
il Garante per la protezione di dati personali, sono
definite le modalita' di attuazione delle procedure
telematiche del presente articolo.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti
decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed
hanno durata indeterminata fino al momento in cui
un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia.
Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna
la dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante in
qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La
dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista
efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La
precedente dichiarazione e' conservata per un periodo non
superiore a 30 mesi dalla data della consegna della
dichiarazione di modifica. La dichiarazione e' altresi'
revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale
consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso
contenente il foglio A/1 e annota la data della
restituzione senza registrazione anche informatica relativa
al contenuto delle precedenti dichiarazioni o
certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione puo'
essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui
il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione
revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.
5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui
al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore eta', o che
hanno trasferito la propria residenza in un comune della
Provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i
cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che
abbiano riacquistato la capacita', della facolta' di
rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le
eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno
dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere
rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici
e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.
7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione
ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici
effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le
dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a
tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di
appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della
partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel
territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le
modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale.
7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo
possono essere altresi' rese, con le medesime modalita' ed
effetti, presso la sede principale del tribunale di
Bolzano:
a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione
europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se
non residenti nella Provincia di Bolzano;
b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non
residenti nella Provincia di Bolzano.
La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al
presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto
disposto dal comma 5».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni e' riportato integralmente nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, le parole: «Nel censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel censimento della popolazione» e dopo le parole: «e' tenuto a rendere» sono inserite le seguenti: «, ogni dieci anni,».
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalita' anonime di rilevazione dei dati in via telematica.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni e' riportato integralmente nelle note alle
premesse.
 
Art. 3
Modifica dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni

1. All'articolo 20-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica».
2. All'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 20-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni e' riportato integralmente nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Cartabia, Ministro della giustizia

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lamorgese, Ministro dell'interno

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia