Gazzetta n. 265 del 6 novembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 22 ottobre 2021 |
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 801). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per dodici mesi; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ed in particolare, l'art. 2, comma 4, con cui la contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, e' stata integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018, di 11 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» ed in particolare l'art. 15, comma 1, il quale prevede che lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Coniglio dei ministri del 15 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, puo' essere prorogato fino a una durata complessiva di tre anni secondo le modalita' previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, con la quale e' stato prorogato, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543 del 13 settembre 2018, n. 563 del 27 dicembre 2018, n. 574 dell'8 febbraio 2019 e n. 584 del 29 marzo 2019; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati; Vista la nota del 9 agosto 2021 del Commissario delegato - Presidente della Regione Liguria; Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 29 settembre 2021; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Liguria e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539/2018 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 539/2018 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6098 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che viene al medesimo intestata fino al 15 agosto 2022. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 6. Il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2 ed entro il termine di vigenza della contabilita' speciale di cui al comma 5, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi. 7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell'emergenza in rassegna, gia' inseriti nella ricognizione dei fabbisogni per fattispecie afferenti alla lettera d), comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 9. 9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Liguria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile. 11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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