Gazzetta n. 265 del 6 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 settembre 2021, n. 154
Regolamento recante norme concernenti le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e in particolare:
l'articolo 24, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A, allegata al medesimo testo unico, sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;
il punto 2 della tabella A allegata al predetto testo unico, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea, diversa dall'aviazione privata da diporto, e per i voli didattici;
l'articolo 62 che prevede, al comma 1, che gli oli lubrificanti siano sottoposti ad imposta di consumo qualora destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o dalla carburazione e, al successivo comma 2, che ai medesimi oli lubrificanti, qualora imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi, sia applicato lo stesso trattamento previsto per i carburanti;
l'articolo 67, comma 1, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico delle accise, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, recante il regolamento concernente le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sui lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante il regolamento per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;
Ritenuto necessario dover aggiornare e semplificare la procedura prevista dal predetto regolamento n. 692 del 1996 per fruire dell'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati nei voli didattici e dell'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti imbarcati come provviste di bordo dei medesimi voli attraverso la razionalizzazione dello scambio di informazioni tra l'Ente nazionale aviazione civile e l'Amministrazione finanziaria;
Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile per gli aspetti di propria competenza;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 2322 del 30 luglio 2018.

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 2, del medesimo testo unico, spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo, d'ora in avanti denominate «scuole di pilotaggio», in possesso della prevista autorizzazione rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi della normativa vigente in materia, relativamente ai carburanti e agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e a tale scopo effettivamente utilizzati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quei voli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze e abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli artt. 24, 62, 67 e il punto
2, della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 - (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.:
«Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme
comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i
prodotti energetici destinati agli usi elencati nella
tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad
esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante
restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo'
essere effettuata con la procedura di accredito prevista
dall'art. 14.»;
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui
bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 21, sono sottoposti ad imposta di
consumo:
a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a
2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o
impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00);
c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti
di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC
2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le
miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i
polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando
sono destinati, messi in vendita o usati per la
lubrificazione meccanica.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per
gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti
con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli
lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie
plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari
per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
previsto per i carburanti.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli
oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni
lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o
merci importati o di provenienza comunitaria.
4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione
di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o
sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti
all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista
per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti
energetici ottenuti nel processo di rigenerazione
congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione
le disposizioni di cui all'art. 21. Gli oli lubrificanti
usati destinati alla combustione non sono soggetti a
tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di
lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a
tassazione.
5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i
bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di
energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per
l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di
cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di
alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi
archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o
piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del
benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla
temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze
purche' non superiori al 5 per cento in volume.
7. Per la circolazione e per il deposito degli oli
lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si
applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.»
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
destinatario registrato, speditore registrato o di
obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti.
2.
3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i
diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti
devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di
licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa
i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e
trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un
volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli
denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni,
soppresso dal 1°(gradi) luglio 1996 dall'art. 35, comma 2,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite
dall'art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio
delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non
sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si
applica l'art. 50.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui
al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai
codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento
(CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che
modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni
del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito
un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del testo unico medesimo.»;
«Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che
comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme
prescritte.
Impieghi - Agevolazione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea
diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli
didattici - Esenzione»;
- il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre
1996, n. 692 (Regolamento recante norme concernenti le
modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e
dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli
lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli
didattici), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 1997, n. 25.
- il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre
1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione
del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
1997, n. 19;
- si riporta l'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O.):
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politica
economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.»;
- si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogata.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- per i riferimenti all'art. 62 e al punto 2 della
tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonche' all'art. 62 comma 2, del medesimo decreto
legislativo si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato 1

(articolo 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali

1. Le scuole di pilotaggio, per essere ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, presentano un'apposita istanza, firmata dal rappresentante legale, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel cui ambito territoriale si trova la base operativa principale della scuola di pilotaggio, d'ora in avanti denominato «Ufficio competente», contenente i seguenti dati:
a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio;
b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonche' il numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza massima continuativa totale disponibile. Per ciascun aeromobile e' altresi' indicato il consumo orario di carburanti e di oli lubrificanti espresso in chilogrammi;
c) depositi fiscali o depositi commerciali di prodotti energetici, da indicare in numero non superiore a tre, presso i quali la scuola di pilotaggio intende prelevare i prodotti a imposta assolta;
d) attivita' aeroscolastica che si intende svolgere nell'anno cui si riferisce l'istanza, con l'indicazione dei corsi previsti rientranti tra quelli indicati nell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comma 1;
e) indicazione del luogo in cui e' custodito il registro dei voli di cui all'articolo 4;
f) dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'uso per attivita' esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e degli oli lubrificanti in relazione ai quali e' presentata l'istanza di ammissione ai benefici fiscali; la dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilita', a tutti gli effetti, di tale regolare uso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
g) dichiarazione del legale rappresentante della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dell'autorizzazione, in corso di validita', rilasciata dall'Enac per l'esercizio dell'attivita' aeroscolastica, con l'indicazione dei relativi estremi.
2. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole di pilotaggio presentano annualmente all'Ufficio competente, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno conseguito licenze o abilitazioni in tale periodo.

Note all'art. 2:
- il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
 
Art. 3

Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali

1. L'Ufficio competente, riconosciuta la validita' dell'istanza e verificato l'inserimento della scuola di pilotaggio nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, autorizza quest'ultima, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla predetta istanza, a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1.
2. Qualora l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione venga presentata dopo il termine prescritto, il medesimo rinnovo e' accordato a decorrere dalla data in cui e' rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1.
3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all'art. 2 intervengano atti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola di pilotaggio e' tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, il quale, ove necessario, adotta i provvedimenti di propria competenza.

Note all'art. 3:
- per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 4

Registro dei voli

1. Le scuole di pilotaggio redigono e custodiscono un registro dei voli conforme al modello allegato al presente regolamento. Tale registro costituisce il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburanti e di oli lubrificanti da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola di pilotaggio utilizzato per l'attivita' aeroscolastica.
2. Il registro dei voli, prima dell'uso, e' numerato progressivamente e vidimato dall'Ufficio competente.
3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del registro dei voli sono riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni della copertina.
 
Art. 5

Tenuta del registro dei voli

1. Sul registro dei voli sono annotati giornalmente i dati relativi a tutti i voli compiuti dagli aeromobili di cui all'art. 1, comma 1.
 
Art. 6

Istanza di rimborso delle imposte

1. La restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attivita' aeroscolastica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di prodotti energetici e di oli lubrificanti fino a concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola di pilotaggio presenta all'Ufficio competente, per ogni semestre dell'anno solare ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, apposita istanza in triplice esemplare da contrassegnare, a cura del richiedente, con la dicitura «originale», «esemplare n. 1» ed «esemplare n. 2», contenente i seguenti dati:
a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio;
b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualita' di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte come desunte dalle fatture di cui al comma 2;
c) deposito fiscale dal quale saranno estratti i quantitativi di prodotti energetici in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e degli oli lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonche' la societa' petrolifera designata dalla scuola di pilotaggio ad effettuare la cennata operazione di estrazione;
d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se tale atto di assenso viene rilasciato con validita' a tempo indeterminato, sulle successive istanze e' sufficiente farvi riferimento.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburanti e di oli lubrificanti nel semestre considerato; a tale prospetto e' allegata copia del registro dei voli relativo al periodo cui l'istanza si riferisce e delle fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, sulle medesime, dell'accisa e dell'imposta di consumo.
3. Il prospetto di cui al comma 2 e' completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i carburanti e gli oli lubrificanti consumati sono stati destinati esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalla copia del registro dei voli allegata all'istanza.

Note all'art. 6:
- per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 7

Procedura di rimborso

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarita' e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dall'Enac. Il medesimo Ufficio liquida, entro novanta giorni dalla presentazione della predetta istanza, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e concede il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dall'articolo 24, del testo unico, mediante il rilascio, a favore della societa' petrolifera indicata nell'istanza medesima, dell'autorizzazione all'estrazione di cui all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore dell'Ufficio competente, da apporre sull'«originale», sull'«esemplare n. 1» e sull'«esemplare n. 2» dell'istanza medesima.
2. L'«originale» dell'istanza e' rimesso all'Ufficio delle dogane competente in relazione al deposito fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'«esemplare n. 1» e' consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla societa' petrolifera autorizzata e l'«esemplare n. 2» e' trattenuto dall'Ufficio competente.
3. Il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo rispettivamente gravanti sui carburanti ovvero sugli oli lubrificanti impiegati per i voli didattici e' accordato esclusivamente sui quantitativi di prodotto consumati da aeromobili presenti nell'elenco di cui all'articolo 10.
4. Nel caso di cessazione di attivita' da parte della scuola di pilotaggio resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attivita' svolta fino al momento della medesima cessazione secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

Note all'art. 7:
- si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, S.O.:
«Art. 14 (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa e'
rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la
disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si
applica anche alle richieste relative alle agevolazioni
accordate mediante restituzione, totale o parziale,
dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita'
prevista dalla disciplina relativa alla singola
agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma
1, lettera e), e dall'art. 10-ter, comma 1, lettera d), il
rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui
il relativo diritto puo' essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali e' prevista la
presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto
obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve
essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della
dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica
disciplina di settore, all'atto della dichiarazione
contenente gli elementi per la determinazione del debito o
del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento
giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento
dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di
somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa
dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto
obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che impone la
restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli
interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284
del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione
della relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in
consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su
richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attivita'
economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro
Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel
caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si
ottenga un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di
ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti.
La richiesta di rimborso e' presentata, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state
effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante
accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento
dell'accisa ovvero mediante altra modalita' prevista dalla
disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di
dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per
importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e
al pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o
pari ad euro 30.».
 
Art. 8

Modalita' di rimborso mediante accredito

1. Per la modalita' di effettuazione del rimborso di cui all'articolo 7 trova applicazione la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.

Note all'art. 8:
- si riporta l'art. 6 del decreto del Ministro delle
finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme
per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla
produzione e sui consumi) indicato nelle note alle
premesse:
«Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). -
1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari,
se il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari,
se il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la
domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della
medesima e della documentazione allegata e la congruita'
del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione
non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta,
il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in
vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e' maturato
il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF,
espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro
30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal
proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle
finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per
quanto concerne la corresponsione degli interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura
del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di
rimborso, presso quale impianto intende utilizzare
l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma
1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto
al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti
dalla data della presentazione della domanda fino a quella
di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data
di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda
all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria
articolazione competente sull'impianto presso cui verra'
utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del
suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita'
e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in
consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale
viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto
pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal
beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta
da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni
fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione
della comunicazione all'esercente dell'impianto di
estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto
che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un
operatore professionale che intende avvalersi
dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia
tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere
trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve
essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la
procedura stabilita dal predetto comma, con la sola
differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il
quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore
del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.».
 
Art. 9

Violazioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento trova applicazione l'articolo 50, comma 1, del testo unico, salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.

Note all'art. 9:
- per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative) si
veda nelle note all'art. 7.
- si riporta l'art. 50 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e
regolamenti). - 1. Indipendentemente dall'applicazione
delle pene previste per le violazioni che costituiscono
reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise
stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme
di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della
contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o
tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce
prescritte, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti
di distribuzione stradale di carburanti si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico
quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle
erogazioni effettuate nel periodo preso a base della
verifica; per i depositi commerciali di gasolio si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».
 
Art. 10
Scambio di informazioni sulle scuole di pilotaggio e sugli aeromobili
autorizzati all'impiego aeroscolastico per lo svolgimento di
attivita' di controllo e ispettiva.

1. L'Enac rende accessibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza, anche mediante strumenti telematici, le informazioni di cui e' in possesso sugli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e in particolare, per ogni scuola di pilotaggio:
a) gli estremi e lo stato di validita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1;
b) la marca di registrazione, il tipo e l'alimentazione degli aeromobili utilizzati ed autorizzati per l'attivita' aeroscolastica;
c) per ogni aeromobile di cui alla lettera b), il relativo consumo orario ritenuto congruo di carburanti e di oli lubrificanti espressi, rispettivamente, in litri ed in chilogrammi;
d) il periodo di esercizio relativo ad ogni aeromobile di cui alla lettera b);
e) i corsi autorizzati che comportano l'effettuazione di voli didattici ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.
2. L'Enac aggiorna i dati di cui al comma 1 nel periodo compreso tra il primo ed il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun semestre solare.
3. L'Enac redige e rende disponibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza l'elenco delle scuole di pilotaggio alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1; l'Enac aggiorna altresi' il medesimo elenco in occasione del rilascio di ogni nuova autorizzazione ovvero qualora intervengano atti di sospensione, revoca o modifica della medesima, entro dieci giorni dal verificarsi delle predette variazioni.
4. Su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ENAC completa le informazioni di cui al comma 1 mediante l'inserimento di ulteriori dati necessari per specifiche esigenze di verifica del rispetto delle condizioni di consumo previste per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 1 e che risultino nella disponibilita' dell'ENAC medesimo.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa comunicazione da parte dell'Enac dell'avvenuta realizzazione dell'elenco telematico di cui all'articolo 10, sono stabilite, d'intesa con il predetto ente, le modalita' per l'accessibilita' e la fruizione, da parte degli Uffici delle dogane, dei dati di cui all'articolo 10. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l'avvenuta adozione della determinazione di cui al presente comma mediante pubblicazione di un apposito avviso nel proprio sito internet.
2. Ai fini della restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo, le scuole di pilotaggio allegano alle istanze di rimborso di cui all'art. 6, comma 1, relative al semestre solare precedente alla data di cui all'articolo 12, la documentazione prevista dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, nella versione vigente al 1° gennaio 2018.

Note all'art. 11:
- si riporta l'art. 6 del decreto del Ministro delle
finanze 16 dicembre 1996, n. 692:
«Art. 6 (Istanza di rimborso delle imposte). - 1. La
restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate
sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per
l'attivita' aerodidattica si ottiene mediante
autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di
quantitativi di oli minerali fino alla concorrenza delle
imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola deve presentare,
per ogni semestre dell'anno solare, ed entro il mese
successivo alla scadenza del semestre stesso, alla
circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale svolge
la sua attivita', apposita istanza in triplice esemplare,
da contrassegnare a cura del richiedente con la dicitura
"originale", "esemplare n. 1" ed "esemplare n. 2",
contenente i seguenti dati:
a) denominazione, codice fiscale, sede legale e
base operativa della scuola;
b) indicazione del quantitativo complessivo di
ciascuna qualita' di prodotto consumato nell'uso agevolato
durante il semestre di riferimento, con separata
indicazione delle relative imposte assolte;
c) deposito fiscale dal quale devono essere
estratti i quantitativi di prodotti petroliferi in
esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e dei
lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonche' la
societa' petrolifera designata dalla scuola ad effettuare
la cennata operazione di estrazione;
d) assenso alla predetta operazione di estrazione
da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se questo
viene rilasciato con validita' a tempo indeterminato sulle
successive istanze e' sufficiente farne riferimento.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata
da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata,
delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del
relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante e
di lubrificante nel semestre considerato, al quale vanno
allegate le sezioni B del "libretto delle attestazioni di
volo" e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con
separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e
dell'imposta di consumo pagate.
3. Il prospetto di cui al comma 2 deve, inoltre,
essere completato dalla dichiarazione del responsabile
della scuola civile di pilotaggio aereo che il carburante
ed il lubrificante consumato e' stato destinato
esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno
assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I
dati riportati nel prospetto devono corrispondere
esattamente a quelli risultanti dalle sezioni B del
"libretto delle attestazioni di volo" allegate all'istanza
e dal "registro dei voli".».
 
Art. 12

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 settembre 2021

Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1462