Gazzetta n. 266 del 8 novembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120
Testo del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 9 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.».

Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento,
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nonche' per promuovere gli investimenti
di messa in sicurezza del territorio

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonche' di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettivita' all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facolta' per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala ((fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei)) a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacita' di concorso statale alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;
((b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attivita' di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 1° agosto 2011, n. 151;))
c) delle esigenze di potenziamento ((delle flotte aeree delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,)) ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)) e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attivita' di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto ((alle attivita' contro gli incendi boschivi, comprese le attivita' di messa in salvo degli animali coinvolti)).
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei ((Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri)) che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi((, in qualita' di esperti, ai quali non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati,)) anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attivita' ((, delle associazioni con finalita' di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, degli enti no profit impegnati nell'attivita' di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole)). La partecipazione al Comitato tecnico e' assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ((per il Sud)) e la coesione territoriale, della transizione ecologica, ((dell'universita' e della ricerca,)) delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano ((nazionale)) si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validita' triennale e puo' essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonche' dei connessi adempimenti dei Comuni. ((Nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale puo' prevedere altresi' la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi)).
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione ((di un primo Piano nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 10 ottobre 2021)) il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle piu' urgenti necessita' di cui al comma 1 e, per l'attivita' prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
((4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero dell'interno allo scopo di potenziare la capacita' di risposta operativa nelle attivita' aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale, sono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della lettera b-bis) del comma 1, anche in relazione alle procedure autorizzative.))
((4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.))
((4-quater. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonche' impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.))
((4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita' dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonche' di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogato al 28 febbraio 2022.))
 
((Art. 1 bis
Misure per l'incremento dell'operativita' e della funzionalita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante:
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo
squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la
qualifica di vigile del fuoco coordinatore.».
 
((Art. 1 ter

Misure per le assunzioni previste
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validita' della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, e' prorogata fino al 31 dicembre 2022.))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14
novembre 2018, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del
personale del 14 novembre 2018 n. 1/52.
 
Art. 2
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' operativa delle
componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi

1. Per il rafforzamento urgente della capacita' operativa delle componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attivita' di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 120, comma 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro). - (Omissis).
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo
265.».
 
Art. 3

Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento
del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

((1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali.))
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.
3. ((Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi)) definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni e' effettuata ((nel sito internet istituzionale)) della Regione e si applicano i medesimi ((termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2)).
4. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)) assicurano ((il monitoraggio degli adempimenti)) previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 ((del presente articolo,)) e ai Prefetti territorialmente competenti.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 10, della
legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge-quadro in materia di
incendi boschivi»:
«Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Le regioni
approvano il piano regionale per la programmazione delle
attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di
direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, che si avvale, per
quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata "Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1
entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee
guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale,
individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti
l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente,
rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo
rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata,
con l'indicazione delle tipologie di vegetazione
prevalenti;
c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con
l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai
venti;
e) gli indici di pericolosita' fissati su base
quantitativa e sinottica;
f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi
determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo di cui alle lettere c) e d), nonche' di incendi di
interfaccia urbano-rurale;
g) gli interventi per la previsione e la
prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi
di monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di
accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate
fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e
manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in
particolare nelle aree a piu' elevato rischio, anche di
incendi di interfaccia urbano-rurale;
m) le esigenze formative e la relativa
programmazione;
n) le attivita' informative;
o) la previsione economico-finanziaria delle
attivita' previste nel piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile,
avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del
Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza
unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le
attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi
boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle
province, dei comuni e delle comunita' montane.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al
comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani
antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.»
«Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1. Le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all'incendio per almeno
quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita'
dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e'
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche'
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui
detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale
competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le
aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e
paesaggistici. Sono altresi' vietati per dieci anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi
dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresi', vietata,
per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I
contratti che costituiscono diritti reali di godimento su
aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo
stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura
dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla
registrazione, al prefetto e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo
ai contratti di affitto e di locazione relativi alle
predette aree e immobili.
1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del
comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto,
anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza
definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita
nella commissione di uno dei delitti previsti dagli
articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la
vittima abbia riferito della richiesta estorsiva
all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla
data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i
soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal
Corpo forestale dello Stato. Ai fini di cui al primo
periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il
Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri
soggetti muniti delle necessarie capacita' tecniche. La
superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel
perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non
si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di
incendio. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco
dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi
sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con
la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di
cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su
soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi
del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per
ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a
lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di
caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore
a lire 800.000. Nel caso di trasgressione al divieto di
pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la
confisca degli animali se il proprietario ha commesso il
fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da
incendio in relazione al quale il medesimo e' stato
condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui
all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di
realizzazione di edifici nonche' di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma,
lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese
del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche
solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime
aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati
ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il
cui inadempimento puo' determinare, anche solo
potenzialmente, l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire
20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui
il responsabile appartenga a una delle categorie descritte
all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al
comma 5 da parte di esercenti attivita' turistiche, oltre
alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca
della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul
diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui
determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute
per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e
al suolo.».
 
Art. 4
Misure per il rafforzamento delle attivita' di previsione e
prevenzione degli incendi boschivi

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro ((approvazione)), ((ai fini della loro lettura sinottica da parte del)) Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, ((si esprime in forma non vincolante ai fini del)) piu' efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, ((ferma restando la competenza delle regioni per l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,)) anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.
((1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2.))
2. Nell'ambito della ((strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) )), una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ((pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei ((piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni)), ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto ((dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni)) e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attivita' di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresi', a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonche' attivita' di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. ((Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat)). Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo((, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,)) equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi e' effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione ((della SNAI)). All'istruttoria ((partecipano)) anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ((il Ministero delle politiche agricole)) alimentari e forestali, nonche' il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ((il Ministero della transizione ecologica, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)). Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.
4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, ((finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumita' delle persone e degli animali)), tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai((, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonche' di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353)).

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 3 della citata legge 21
novembre 2000, n. 353, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 8 della citata
legge 21 novembre 2000, n. 353:
«Art. 4 (Previsione e prevenzione del rischio di
incendi boschivi). - 1. L'attivita' di previsione consiste
nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettere c), c-bis), d) ed e), delle aree e dei periodi a
rischio di incendio boschivo nonche' degli indici di
pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione
l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la
lotta attiva di cui all'articolo 7.
2. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in
essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale
innesco d'incendio nonche' interventi finalizzati alla
mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono
utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e
vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in
generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,
conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma
1, nonche' interventi colturali idonei volti a migliorare
l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e
forestali.
2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2
nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l),
comprendono interventi di trattamento dei combustibili
mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del
fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco
su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale
appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando
prescrizioni e procedure operative preventivamente definite
con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che
provvede all'istruttoria del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e
l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
3. Le regioni programmano le attivita' di previsione
e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresi',
nell'ambito dell'attivita' di prevenzione, concedere
contributi a privati proprietari di aree boscate, per
operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale,
prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi
boschivi.
4. Le regioni provvedono altresi' alla
predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree
a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie
competenze in materia urbanistica e di pianificazione
territoriale, tengono conto del grado di rischio di
incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunita' montane ed i comuni
attuano le attivita' di previsione e di prevenzione secondo
le attribuzioni stabilite dalle regioni.»
«Art. 8 (Aree naturali protette). - 1. Il piano
regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le
aree naturali protette regionali, ferme restando le
disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di
intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi,
sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello
Stato e' predisposto un apposito piano dal Ministro
dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su
proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale
dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione
del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attivita' di previsione e prevenzione sono
attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di
cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province,
dalle comunita' montane e dai comuni, secondo le
attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attivita' di lotta attiva per le aree naturali
protette sono organizzate e svolte secondo le modalita'
previste dall'articolo 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 314,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«314. Al fine di rafforzare ed ampliare la
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 60 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»:
«Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
(Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107
decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5
e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)).
- (Omissis).
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa
all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la
definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei
rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per
la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del
Dipartimento della protezione civile e' integrata nelle
commissioni, comitati od organismi competenti, comunque
denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla
programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali
attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura
delle autorita' competenti entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento
della protezione civile esprime pareri e proposte sugli
atti e i documenti prodotti, in materia, dalle
Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della
medesima Amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 7 (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). -
(Omissis).
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma
dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno
della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento e del relativo danno
ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione
delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni
compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con
particolare riferimento alla tutela delle foreste e della
biodiversita' vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche'
delle altre aree protette secondo le modalita' previste
dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonche'
controllo del commercio internazionale e della detenzione
di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad
eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento
dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del
rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e
statistiche ad essi relative;
p) attivita' di studio connesse alle competenze
trasferite con particolare riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche
al fine della costituzione dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle
foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in
genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal
fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo
sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r) attivita' di supporto al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella
rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo
con le politiche forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di
rilievo nazionale di protezione civile su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in
montagna;
u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v) concorso nel controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;
z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le
operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi
nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i),
svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei
carabinieri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del
presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e'
sempre convocata la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In
ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche
l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di
servizi. A tal fine, entro cinque giorni
dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico
del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.».
 
Art. 5
Misure per il rafforzamento della lotta attiva ((contro gli incendi
boschivi))
e ((dell'apparato sanzionatorio)) e modifiche alla legge
21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «((1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta))»;
b) all'articolo 3, comma 3
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate ((con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis;))»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», ((la parola: «determinanti» e' sostituita dalle seguenti: «, che possono determinare»)) e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «,(( nonche' di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale))»;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ((anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale))»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ((ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)), inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente ((definite con apposite linee-guida predisposte)) dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. ((Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente gia' definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorita' di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree piu' esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))»;
((2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumita' dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificita' delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico»))
;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le regioni ((stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,)) compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed e', altresi', vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
((2) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche.»));
((2-bis) al comma 3, le parole: «lire 60.000», «lire 120.000», «lire 400.000» e «lire 800.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 45», «euro 90», «euro 300» e «euro 600»;))
3) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;
4) al comma 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) puo' determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.»;
((4-bis) al comma 6, le parole: «lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 e non superiore a euro 50.000»)).
2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica ((nel proprio sito internet istituzionale)), annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalita' idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per il testo degli articoli 3 e 10, della legge 21
novembre 2000, n. 353, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4 e 7 della
citata legge 21 novembre 2000, n. 353,
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Per incendio boschivo si
intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree
boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali
strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti
e pascoli limitrofi a dette aree.
1-bis. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si
intende quella tipologia di incendi boschivi che
interessano zone o aree nelle quali sussiste una
interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali,
laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed
interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con
la possibile propagazione di un incendio originato da
vegetazione combustibile.».
«Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Le regioni
approvano il piano regionale per la programmazione delle
attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di
direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, che si avvale, per
quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata "Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1
entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee
guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale,
individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti
l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente,
rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo
rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata,
con l'indicazione delle tipologie di vegetazione
prevalenti;
c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con
l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai
venti;
e) gli indici di pericolosita' fissati su base
quantitativa e sinottica;
f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi
determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo di cui alle lettere c) e d), nonche' di incendi di
interfaccia urbano-rurale;
g) gli interventi per la previsione e la
prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi
di monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di
accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate
fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e
manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in
particolare nelle aree a piu' elevato rischio, anche di
incendi di interfaccia urbano-rurale;
m) le esigenze formative e la relativa
programmazione;
n) le attivita' informative;
o) la previsione economico-finanziaria delle
attivita' previste nel piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile,
avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del
Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza
unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le
attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi
boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle
province, dei comuni e delle comunita' montane.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al
comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani
antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.»
«Art. 4 (Previsione e prevenzione del rischio di
incendi boschivi). - 1. L'attivita' di previsione consiste
nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettere c), c-bis), d) ed e), delle aree e dei periodi a
rischio di incendio boschivo nonche' degli indici di
pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione
l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la
lotta attiva di cui all'articolo 7.
2. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in
essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale
innesco d'incendio nonche' interventi finalizzati alla
mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono
utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e
vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in
generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,
conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma
1, nonche' interventi colturali idonei volti a migliorare
l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e
forestali.
2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2
nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l),
comprendono interventi di trattamento dei combustibili
mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del
fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco
su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale
appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando
prescrizioni e procedure operative preventivamente definite
con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che
provvede all'istruttoria del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e
l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
3. Le regioni programmano le attivita' di previsione
e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresi',
nell'ambito dell'attivita' di prevenzione, concedere
contributi a privati proprietari di aree boscate, per
operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale,
prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi
boschivi.
4. Le regioni provvedono altresi' alla
predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree
a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie
competenze in materia urbanistica e di pianificazione
territoriale, tengono conto del grado di rischio di
incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunita' montane ed i comuni
attuano le attivita' di previsione e di prevenzione secondo
le attribuzioni stabilite dalle regioni.»
«Art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi).
- 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi comprendono le attivita' di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con
attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento,
garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita'
aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello
Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale
addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione
civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
trasferimento, previa individuazione delle risorse
finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque
afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della
protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con
quelle statali istituendo e gestendo con una operativita'
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio
boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP),
avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a
terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato in base ad accordi di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa,
dotato di adeguata preparazione professionale e di
certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle
attivita' di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di
riconosciuta e urgente necessita', richiedendoli
all'Autorita' competente che ne potra' disporre l'utilizzo
in dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad
accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di
cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al
medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le
SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia
dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli
incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi
speciali e di protezione civile da istituire con decreto
del capo del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni
per attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente
legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita'
di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con
congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio;
ai fini di tale reclutamento, e' data priorita' al
personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi
di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate
a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale
ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree
percorse dal fuoco.»
«Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1. Le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all'incendio per almeno
quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita'
dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e'
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche'
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui
detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale
competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le
aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e
paesaggistici. Sono altresi' vietati per dieci anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi
dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresi', vietata,
per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I
contratti che costituiscono diritti reali di godimento su
aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo
stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura
dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla
registrazione, al prefetto e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo
ai contratti di affitto e di locazione relativi alle
predette aree e immobili.
1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del
comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto,
anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza
definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita
nella commissione di uno dei delitti previsti dagli
articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la
vittima abbia riferito della richiesta estorsiva
all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla
data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i
soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal
Corpo forestale dello Stato. Ai fini di cui al primo
periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il
Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri
soggetti muniti delle necessarie capacita' tecniche. La
superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel
perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non
si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di
incendio. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco
dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi
sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con
la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di
cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su
soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi
del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per
ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a
lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di
caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore
a lire 800.000. Nel caso di trasgressione al divieto di
pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la
confisca degli animali se il proprietario ha commesso il
fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da
incendio in relazione al quale il medesimo e' stato
condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui
all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di
realizzazione di edifici nonche' di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma,
lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese
del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche
solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime
aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati
ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il
cui inadempimento puo' determinare, anche solo
potenzialmente, l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire
20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui
il responsabile appartenga a una delle categorie descritte
all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al
comma 5 da parte di esercenti attivita' turistiche, oltre
alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca
della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul
diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui
determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute
per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e
al suolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:
«Art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale).
- 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale. La
Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita' di
cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello
internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il Programma
quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione
attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo
del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La
Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti
anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale
adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i
propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione.
A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze
socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le
regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
alla loro revisione periodica in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse
individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o
amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale,
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti
di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita'
di cui al presente comma puo' essere svolta anche in
accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani
forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo
decreto legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di
semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,
garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di
sostituzione diretta o di affidamento della gestione
previste all'articolo 12. Con i piani forestali di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici
silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli
indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione
e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla
tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale,
economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli
ricadenti all'interno del territorio sottoposto a
pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli
di programmazione e di pianificazione territoriale e
forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici
regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree
naturali protette, nazionali e regionali, di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei
siti della Rete ecologica istituita ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete
di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le azioni
minime di gestione, governo e trattamento necessari alla
tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle
filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali
regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove
esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora
conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di
cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto
A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate
apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al
fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si
adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al
comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione
e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono,
altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i
termini per il loro periodico riesame, garantendo che la
loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle
norme relative ai titoli professionali richiesti per
l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale
e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio
forestale, le regioni possono prevedere un accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore
forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e
dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale
equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per
l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo
territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del
presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 423-bis
del codice penale:
«Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o
foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la
reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per
colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o
danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno
grave, esteso e persistente all'ambiente.
Quando il delitto di cui al primo comma e' commesso
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e
della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica
la pena della reclusione da sette a dodici anni.
Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto
comma, le pene previste dal presente articolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite
da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.».
 
Art. 6

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;
((a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,»;
a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: «su aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»;))

b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
«Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.
Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».
((c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: «industriali o cantieri,» sono inserite le seguenti: «su aziende agricole,»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 29, 31, 32-quater,
423-bis e 425 del codice penale:
«Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue
l'interdizione dai pubblici uffici). - La condanna
all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo
non inferiore a cinque anni importano l'interdizione
perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna
alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni
importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di
anni cinque. La dichiarazione di abitualita' o di
professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a
delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.»
«Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di
un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.
Interdizione). - Ogni condanna per delitti commessi con
l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti
a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a
taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28,
ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o
di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri
a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal
commercio o mestiere.»
«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna
consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis,
primo comma, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo
comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a
vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con
la pubblica amministrazione.»
«Art. 423-bis (Chiunque cagioni un incendio su
boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati
al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la
reclusione da quattro a dieci anni). - Se l'incendio di cui
al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o
danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno
grave, esteso e persistente all'ambiente.
Quando il delitto di cui al primo comma e' commesso
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e
della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica
la pena della reclusione da sette a dodici anni.
Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto
comma, le pene previste dal presente articolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite
da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»
«Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
il fatto e' commesso:
1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su
monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di
abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su
miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti
destinati a raccogliere e condurre le acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali,
magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o
su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
combustibili;».
 
Art. 7

Altre misure urgenti di protezione civile

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,)) ferma restando l'autonomia scientifica ((dell'Istituto)). Per lo svolgimento di tali attivita', con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalita' di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse gia' disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;
b) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». ((In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, e' consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701)). All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, ((di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020)), stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
((3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «meteorici» sono inserite le seguenti: «o vulcanici».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, recante
«Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Attivita' dell'INGV). - (Omissis).
2. L'INGV e' componente del servizio nazionale della
protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e le attivita' di cui alle lettere
a), relativamente alla valutazione dei rischi e della
pericolosita', nonche' c), d) ed e) del comma 1, sono
svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante
convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento
della protezione civile, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica
dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attivita' con le
convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a
decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse
assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni
di euro annui, e le modalita' di assegnazione e
rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego
delle medesime da parte del Dipartimento della protezione
civile, a valere sulle risorse gia' disponibili a
legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2 del
citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 19 (Ruolo della comunita' scientifica). - 1. La
comunita' scientifica partecipa al Servizio nazionale
mediante l'integrazione nelle attivita' di protezione
civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti
derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche gia'
disponibili, che abbiano raggiunto un livello di
maturazione e consenso riconosciuto dalla comunita'
scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di
iniziative promosse dall'Unione europea e dalle
Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca
per la difesa dai disastri naturali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza
mediante le seguenti attivita':
a) attivita' ordinarie e operative condotte in
favore delle componenti del Servizio nazionale che
includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza
degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra
attivita' utile per la gestione delle emergenze e la
previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti
di immediato utilizzo;
b) attivita' di sperimentazione propedeutiche alle
attivita' di cui alla lettera a), e di realizzazione di
contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti
utili a tal fine;
c) ricerca finalizzata propedeutica alla
realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di
cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
d) collaborazione nelle attivita' di
predisposizione della normativa tecnica di interesse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
«Art. 9 (Proroga del periodo di sospensione delle
attivita' dell'agente della riscossione, dei termini
relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica
con singolo impiego e del termine per la contestazione
delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto
edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni
colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017). - 1.
All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle
seguenti: "31 agosto".
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
"fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2021".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del
presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,
comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte
in regime di convenzione con il Dipartimento della
protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "svolte
in coordinamento con il Dipartimento della protezione
civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV".
1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381,
e' assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia un contributo di 7,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies
del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "fino all'an-no
di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'anno di imposta 2023";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione
dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo
hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta
relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021".
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo
le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite
le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di 1,35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e
1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel
periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli
interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme
aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel
predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti
di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le
disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle
verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
effettuate nello stesso periodo si applicano le
disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: "dal 1° luglio 2021", sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022".
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa
certificazione del Commissario straordinario relativamente
all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito
interessato".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8
milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per
l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 701 e 704,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli
investimenti concernenti il dissesto idrogeologico,
compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla
tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i
soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile possono, sulla base
della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel
limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023, di
personale di comprovata esperienza e professionalita'
connessa alla natura degli interventi.»
(Omissis).
«704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35
milioni per l'anno 2021.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 luglio 2021, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 agosto 2021, n. 183.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 «Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali» convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 183,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 «Norme in materia ambientale»:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
(Omissis);
n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il
trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;».
 
((Art. 7 bis

Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali

1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.))


Riferimenti normativi

- Si riporta di il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998)). - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
 
((Art. 7 ter
Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle
superfici bruciate

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprieta' del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.

2. Al fine di individuare i siti piu' idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di universita' ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell'ambito ((del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),)) Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalita' dello stesso, il Ministero della transizione ecologica valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilita' di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ((ivi compresi)) gli interventi di ripristino territoriale ((, assumendo quale ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonche' le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente)).
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
 
((Art. 8 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))

 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.