Gazzetta n. 268 del 10 novembre 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 3 novembre 2021
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2-bis e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.


LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di sandbox regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorita' di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonche' al conseguente monitoraggio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale sui procedimenti amministrativi adottato dalla Banca d'Italia il 21 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 9 agosto 2021 (S.O. n. 29);
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti della Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Banca d'Italia.
 
Allegato

Criteri di individuazione
delle unita' organizzative responsabili
Procedimenti amministrativi e fasi procedimentali.
1. Il presente elenco riassume i procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia di cui al presente regolamento. Procedimento di ammissione al regime di sperimentazione.
2. Per il procedimento di ammissione al regime di sperimentazione, l'unita' organizzativa responsabile e' il servizio indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
3. L'individuazione dell'unita' organizzativa responsabile e' effettuata sulla base del riparto di competenza tra i dipartimenti e i servizi della Banca d'Italia, tenuto conto della rilevanza in concreto del regime di sperimentazione per le funzioni istituzionali della Banca d'Italia. (1)
4. Nei casi in cui l'istanza di ammissione interessi la competenza di piu' dipartimenti, l'unita' organizzativa responsabile e' individuata all'interno del dipartimento per il quale l'istanza e' ritenuta piu' rilevante.
5. Nei casi di cui al criterio 4 e, in generale, in tutti i casi in cui, all'interno del medesimo dipartimento, il regime di sperimentazione interessi la competenza di piu' servizi, l'unita' organizzativa responsabile e' il servizio per il quale l'istanza e' ritenuta piu' rilevante.
6. Nei casi di cui all'art. 9 del regolamento, l'unita' organizzativa responsabile per tutti i procedimenti, ovvero per i procedimenti relativi alla medesima classe, e' unica ed e' individuata tra uno dei servizi identificati secondo quanto previsto ai criteri precedenti. Procedimenti di proroga, integrazione e revoca del regime di sperimentazione.
7. L'unita' organizzativa responsabile per i procedimenti di proroga, integrazione e revoca del regime di sperimentazione e' l'unita' responsabile per il procedimento di ammissione. Pareri.
8. Nei casi in cui alla Banca d'Italia sia richiesto un parere ai sensi dell'art. 12, comma 6, del regolamento sandbox, l'unita' organizzativa responsabile e' individuata sulla base dei criteri previsti per il procedimento di ammissione al regime di sperimentazione.

(1) Per un elenco delle funzioni istituzionali, visitare la pagina:
https://www.bancaditalia.it/compiti/.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «Autorita' di vigilanza» o «Autorita'»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS;
b) «Comitato»: il Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 36, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34/2019;
c) «Decreto»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
d) «FinTech»: le attivita' volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;
e) «Regolamento sandbox»: il regolamento, recante attuazione dell'art. 36, comma 2-bis e seguenti, del decreto-legge n. 34/2019, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;
f) «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi»: il regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
g) «Segreteria tecnica del Comitato»: la segreteria di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento sandbox.
 
Art. 3

Unita' organizzativa responsabile del procedimento
e responsabile del procedimento

1. L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti indicati nel presente regolamento e' individuata sulla base dei criteri previsti in allegato.
2. Il responsabile del procedimento e' il Capo dell'unita' organizzativa competente per il procedimento o, in caso di assenza o impedimento, il suo vice.
 
Art. 4

Modalita' di comunicazione

1. Ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, ogni comunicazione tra la Banca d'Italia e i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento sandbox e' effettuata tramite posta elettronica certificata («PEC»), o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, salvo i casi di oggettiva impossibilita' comprovata dall'operatore.
2. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili per le comunicazioni di cui al comma 1.
 
Art. 5

Domanda per l'ammissione alla sperimentazione
e avvio del procedimento

1. La domanda di ammissione alla sperimentazione e' redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui le attivita' descritte nel progetto rientrano nella competenza di piu' autorita' e presuppongono l'ammissione alla sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell'art. 12, comma 7, del regolamento sandbox, la domanda di ammissione e' inviata contestualmente a tutte le autorita' coinvolte.
3. La Banca d'Italia, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento, o il mancato avvio dello stesso quando:
a. la domanda non e' presentata secondo quanto previsto al comma 1, ovvero non e' trasmessa secondo le modalita' previste all'art. 4;
b. la domanda redatta secondo il modello di cui al comma 1 e' incompleta;
c. la domanda e' sprovvista di uno o piu' degli allegati obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1.
4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante la facolta' di presentare una nuova domanda, purche' nel rispetto dell'eventuale termine fissato dalle autorita' di vigilanza a norma dell'art. 9, comma 2, del regolamento sandbox.
 
Art. 6

Istruttoria e termine del procedimento

1. La Banca d'Italia, successivamente all'avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dal regolamento sandbox e puo' richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del medesimo regolamento.
2. In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessita' nel maggior termine indicato, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento sandbox.
3. Nel corso dell'istruttoria, la Banca d'Italia puo' formulare al Comitato o a singole autorita' o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza. I termini di cui all'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di quarantacinque giorni per il suo rilascio.
4. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, e' adottato entro il termine massimo previsto dall'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox.
5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia comunica alle altre autorita' coinvolte:
il termine del proprio procedimento determinato ai sensi del comma 4. Il termine del procedimento presso la Banca d'Italia e' pari all'eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti presso le altre autorita';
la sospensione o interruzione del proprio procedimento e i motivi che l'hanno determinata. L'interruzione o la sospensione del procedimento presso una delle altre autorita' comportano il medesimo effetto per il procedimento presso Banca d'Italia.
6. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione e i motivi che l'hanno determinata.
 
Art. 7

Trasmissione della relazione al Comitato

1. Entro il termine di quarantacinque giorni, calcolati ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento sandbox e tenuto conto delle cause interruttive e sospensive, la relazione sintetica contenente gli esiti della valutazione tecnica e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla segreteria tecnica del Comitato.
2. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox e' sospeso dalla data di trasmissione della relazione sintetica alla segreteria tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione del Comitato o, se convocata, alla data della riunione.
 
Art. 8

Conclusione del procedimento

1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, e' comunicato al soggetto istante e, entro cinque giorni dalla sua adozione, alla segreteria tecnica del Comitato.
2. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet l'ammissione del soggetto istante alla sperimentazione.
3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia comunica senza indugio alle altre autorita' coinvolte gli esiti dell'istruttoria di propria competenza ai fini dell'ammissione o della mancata ammissione alla sperimentazione. La Banca d'Italia effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 contestualmente alle comunicazioni e pubblicazioni effettuate dalle altre autorita'. Il termine di cinque giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento da parte delle autorita' coinvolte.
4. Salva la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' della domanda, in caso di esito negativo dell'istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento di diniego all'ammissione alla sperimentazione, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. In caso di presentazione di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale e' data ragione del loro eventuale mancato accoglimento, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.
5. La mancata adozione, nei termini previsti dall'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox, di un provvedimento espresso sull'istanza di ammissione alla sperimentazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.
 
Art. 9

Numero massimo di progetti ammissibili

1. La Banca d'Italia puo' fissare il numero massimo di progetti da ammettere alla sperimentazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento sandbox.
2. Nei casi di finestre temporali aperte anche alla presentazione di progetti di attivita' oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del regolamento sandbox, il numero massimo di progetti e' distinto in classi omogenee. La Banca d'Italia individua le classi sulla base dei termini massimi di conclusione applicabili ai sensi dell'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox.
3. La sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti. In caso di piu' classi, la sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per i procedimenti relativi alla medesima classe.
4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla sperimentazione e' valutata positivamente ma non puo' essere accolta tenuto conto del numero massimo di progetti ammissibili, il provvedimento di diniego all'ammissione indica espressamente che il progetto sara' preso in considerazione nella finestra temporale successiva, salvo il ritiro dell'istanza da parte dell'operatore.
 
Art. 10

Provvedimenti di ammissione e deroghe

1. Con il provvedimento di ammissione alla sperimentazione la Banca d'Italia puo' prevedere la deroga, anche parziale, a disposizioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari ovvero a orientamenti di vigilanza o altri atti di carattere generale comunque adottati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2-sexies, del decreto.
 
Art. 11

Pareri

1. Il parere richiesto ai sensi dell'art. 12, comma 6, del regolamento sandbox dalle altre autorita' di vigilanza e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
2. Nei casi previsti dall'art. 13, comma 4, del regolamento sandbox, la Banca d'Italia trasmette senza indugio, e comunque nel rispetto dei termini previsti dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi, all'autorita' competente all'adozione del provvedimento il parere e le indicazioni relative ai profili di propria competenza.
 
Art. 12

Integrazioni al provvedimento di ammissione

1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione puo' essere integrato su istanza di parte o d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del regolamento sandbox. Il termine di conclusione del procedimento e' di sessanta giorni.
2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, la domanda e' redatta utilizzando il modello di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente alle parti rilevanti. Si applicano le disposizioni del presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, lettera b), 7 e 9.
3. Nel caso di procedimento avviato d'ufficio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', la Banca d'Italia comunica al soggetto ammesso alla sperimentazione l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine indicato, il soggetto ammesso alla sperimentazione puo' presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di integrazione, entro cinque giorni dalla sua adozione, e' comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.
4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia informa le altre autorita' coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio.
 
Art. 13

Proroga della sperimentazione

1. Il soggetto che intende chiedere una proroga della durata del progetto ammesso alla sperimentazione presenta richiesta motivata nei termini e nelle forme indicate dagli articoli 11, comma 2, e 17, comma 4, del regolamento sandbox.
2. La Banca d'Italia verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 17, comma 5, del regolamento sandbox, entro il termine di conclusione ivi previsto.
3. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettere b) e c), 7 e 9.
 
Art. 14

Revoca dell'ammissione alla sperimentazione
su istanza di parte

1. La richiesta di revoca e' presentata dal soggetto ammesso alla sperimentazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), punto 2), del regolamento sandbox.
2. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettere b) e c), 7 e 9.
 
Art. 15

Revoca d'ufficio dell'ammissione
alla sperimentazione

1. La Banca d'Italia puo' revocare d'ufficio l'ammissione alla sperimentazione nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, lettera d), del regolamento sandbox. Il termine di conclusione del procedimento e' di sessanta giorni.
2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia informa le altre autorita' coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio. La revoca del provvedimento di ammissione presso una delle altre autorita' comporta la decadenza dal corrispettivo provvedimento della Banca d'Italia.
3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', la Banca d'Italia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine in essa indicato, l'operatore puo' presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di revoca, entro cinque giorni dalla sua adozione, e' comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.
4. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni o iscrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del regolamento sandbox comporta la decadenza dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.
 
Art. 16

Conclusione della sperimentazione

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, alla conclusione della stessa ed entro il termine fissato dalla Banca d'Italia, trasmettono a quest'ultima il resoconto di cui all'art. 17, comma 1, del regolamento sandbox.
2. La Banca d'Italia da' comunicazione sul proprio sito internet dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.
 
Art. 17

Entrata in vigore
e aggiornamenti successivi

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche all'allegato sono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.
Roma, 3 novembre 2021

Il Governatore: Visco